Cassazione Civile, Ordinanza n. 06329/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da due atti di precetto di pagamento intimati, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, a due debitori. Questi ultimi hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., deducendo l'irregolarità del precetto perché il titolo esecutivo non era stato notificato loro personalmente in via preventiva o contestuale, come richiesto dall'art. 479 c.p.c., essendo stato notificato solo al difensore costituito nel giudizio in cui il titolo si era formato. Il tribunale ha accolto le opposizioni. In cassazione le intimanti hanno proposto due motivi: 1) nullità della sentenza di merito per asserita mancata sottoscrizione e irregolarità della copia del provvedimento; 2) violazione degli artt. 156, comma 3, 479 e 480 c.p.c., sostenendo che la notificazione del titolo al difensore fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva costituzione del difensore nel giudizio di opposizione e delle comunicazioni intercorse tra i legali, oltre alla mancata prova di un concreto pregiudizio per i debitori. La Corte ha anche rilevato che la qualità di eredi della parte deceduta non era stata adeguatamente documentata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui era proposto dalle ricorrenti nella qualità di eredi della parte deceduta, per difetto di prova della legittimazione ad impugnare. Quanto al ricorso proposto in proprio, ha rigettato il primo motivo perché infondato, rilevando che dalla copia informatica prodotta dai controricorrenti risultavano numero identificativo, data di pubblicazione e attestazione di sottoscrizione digitale della sentenza di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, oltre che per profili di infondatezza, affermando che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta personalmente al debitore e che la successiva costituzione del difensore nel giudizio di opposizione non sana di per sé la mancata notifica personale; inoltre, le doglianze richiedevano accertamenti di fatto non consentiti in cassazione e non adeguatamente allegati nel ricorso. In dispositivo il ricorso è stato rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e distrazione in favore del difensore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
regola l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'atto di precetto per contestare l'irregolarità della notificazione del titolo esecutivo.
art. 479 c.p.c.
richiede che il titolo esecutivo sia notificato personalmente alla parte debitrice e non soltanto al difensore costituito nel giudizio di cognizione.
art. 170 c.p.c.
la notificazione al difensore costituito è valida per gli effetti propri del giudizio di cognizione e per il termine breve di impugnazione, ma non sostituisce la notificazione personale ai fini dell'esecuzione.
art. 325 c.p.c.
richiamato nel coordinamento con gli artt. 285 e 170 c.p.c. per la decorrenza del termine breve di impugnazione.
art. 285 c.p.c.
richiamato per la notificazione della sentenza al difensore ai fini del termine breve di impugnazione.
art. 156, comma 3, c.p.c.
invocato per la sanatoria per raggiungimento dello scopo; la Corte osserva che, nel caso concreto, la censura era inammissibile e che la sola successiva costituzione del difensore nel giudizio di opposizione non basta a integrare la sanatoria.
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma violata nella censura di nullità della sentenza per asserita mancata sottoscrizione.
art. 281 sexies c.p.c.
richiamato nella censura sulla forma e sottoscrizione della sentenza di merito.
art. 360, n. 4, c.p.c.
indicato quale vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza impugnata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicato quale vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibili le censure per difetto di specificità e mancata indicazione degli atti e dei fatti rilevanti posti a fondamento delle doglianze.
art. 369 c.p.c.
richiamato con riguardo alla produzione documentale necessaria in cassazione e alla procedibilità del ricorso.
art. 372 c.p.c.
consente la produzione documentale in cassazione per dimostrare il decesso della parte originaria e la qualità di erede.
art. 93 c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Chi propone ricorso per cassazione nella qualità di erede di una parte del giudizio di merito deve dimostrare documentalmente sia il decesso della parte originaria sia la propria qualità di erede; la mancata contestazione della controparte non esonera da tale prova, perché la legittimazione ad impugnare è questione rilevabile d'ufficio.
- Ai fini della regolarità dell'esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo deve essere eseguita personalmente al debitore: la notificazione al difensore costituito nel giudizio di cognizione non è sufficiente a soddisfare il requisito imposto dall'art. 479 c.p.c.
- La notificazione del titolo esecutivo al difensore può valere per gli effetti propri della cognizione e per la decorrenza del termine breve di impugnazione, ma non sostituisce la notificazione personale necessaria per l'avvio dell'attività esecutiva.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. non può essere invocata in modo astratto: occorre allegare e dimostrare in modo specifico i fatti da cui desumere l'effettiva conoscenza del titolo da parte del debitore e la circostanza deve risultare già dedotta nel giudizio di merito.
- In cassazione sono inammissibili le censure che richiedono nuovi accertamenti di fatto o che non rispettano il requisito di specificità, con puntuale indicazione degli atti processuali e delle allegazioni rilevanti.
- Se il titolo esecutivo è stato notificato solo al difensore e non personalmente al debitore, l'onere di dimostrare che tale notifica abbia comunque raggiunto lo scopo di portare il titolo nella sfera di conoscenza diretta del debitore grava su chi intende avvalersene per sostenere la regolarità della fase (pre)esecutiva.
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