Cassazione Civile, Ordinanza n. 24020/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine da un'ingiunzione emessa da un Comune per il pagamento di una somma asseritamente dovuta a titolo di imposta relativa all'annualità 2016, collegata ai soggiorni presso una struttura alberghiera. La società destinataria dell'ingiunzione propose opposizione davanti al Tribunale, chiedendo la nullità o l'annullamento dell'atto; in appello dedusse, in particolare, la nullità della sentenza di primo grado per mancato invito a precisare le conclusioni e censurò la decisione per avere qualificato come meri vizi formali le doglianze sull'ingiunzione, sostenendo di aver contestato anche l'an e il quantum del credito e la carenza di motivazione dell'atto. In cassazione propose due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 101 e 189 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che l'omesso invito alla precisazione delle conclusioni determinasse nullità senza necessità di allegare un concreto pregiudizio difensivo; con il secondo denunciò nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ridotto le sue contestazioni a mere irregolarità formali e che avesse trascurato la contestazione dell'an e del quantum dell'ingiunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo, e comunque ha ribadito che l'omesso invito alla precisazione delle conclusioni integra una mera irregolarità, non causa di nullità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto né adeguatamente illustrato l'atto di opposizione; inoltre la censura mirava in sostanza a contestare l'interpretazione dell'atto processuale senza indicare la violazione dei canoni ermeneutici né un vizio motivazionale specifico. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro per denunciare in cassazione violazioni di legge e nullità della sentenza, ma i motivi sono ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 101 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione al mancato invito a precisare le conclusioni; la Corte ribadisce che tale omissione non comporta nullità in assenza di concreto pregiudizio difensivo.
art. 189 c.p.c.
nella formulazione applicabile ratione temporis
richiamato quale norma sulla precisazione delle conclusioni; la Corte afferma che il mancato invito integra una semplice irregolarità.
art. 24 Cost.
invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte esclude che, nel caso concreto, l'omissione denunciata abbia determinato nullità.
art. 111 Cost.
richiamato sia per il dedotto vizio processuale sia per il preteso difetto di motivazione; la Corte esclude la nullità e reputa la motivazione della sentenza d'appello congrua.
art. 132 c.p.c.
invocato per sostenere la nullità per motivazione apparente; la Corte esclude la sussistenza del vizio, ritenendo la motivazione esistente e sufficiente.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa omissione di pronuncia; la Corte non ravvisa alcuna violazione, perché la decisione d'appello ha affrontato le questioni dedotte.
art. 167 c.p.c.
in modo chiaro e specifico
richiamato per affermare che il convenuto deve prendere posizione sui fatti costitutivi allegati dall'attore; la Corte osserva che la ricorrente non ha riprodotto adeguatamente l'atto di opposizione.
art. 366 c.p.c.
è il parametro dell'autosufficienza del ricorso, non rispettato perché non sono stati trascritti o riassunti compiutamente gli atti processuali rilevanti.
art. 1362 c.c.
richiamato in tema di interpretazione degli atti processuali: chi censura l'interpretazione data dal giudice deve dedurre la violazione dei criteri ermeneutici.
art. 380 bis c.p.c.
norma sul procedimento accelerato/proposta di definizione anticipata; la Corte aderisce alla proposta del consigliere delegato.
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende, a seguito della definizione conforme alla proposta ex art. 380 bis c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002
art. 13, 1° co. quater e 1° co. bis
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'omesso invito alla precisazione delle conclusioni non determina, di per sé, nullità della sentenza o del giudizio se la parte non allega e dimostra una concreta compressione delle facoltà difensive; si tratta, di regola, di una mera irregolarità processuale.
- Chi ricorre per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si limita a prospettare argomenti astratti o precedenti non pertinenti senza confrontarsi con il decisum, il motivo è inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione vige l'onere di autosufficienza: gli atti processuali rilevanti devono essere trascritti o comunque riprodotti nelle parti essenziali, non essendo sufficiente un mero rinvio al fascicolo o a singole pagine dell'atto.
- La censura sull'interpretazione di un atto processuale è ammissibile solo se indica specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e le parti dell'atto incompatibili con l'interpretazione accolta dal giudice di merito; non basta lamentare genericamente una motivazione apparente.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso argomentativo o esso sia solo fittizio; non è sufficiente la mera insufficienza o la non condivisibilità della motivazione, se il ragionamento del giudice è comprensibile e coerente.
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