Cassazione Civile, Ordinanza n. 27964/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso. Rileva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, individuato nell'altro socio della società, e dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo con ordine di integrazione del contraddittorio entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una domanda di rimborso IVA relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006, respinta tacitamente dall'Amministrazione e poi accolta in primo grado dalla CTP. La CTR ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, riformando la decisione di primo grado. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico. In sede di legittimità la Corte rileva però d'ufficio un profilo preliminare: l'appello dell'Agenzia era stato proposto contro entrambi i soci della società, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto da uno dei due soci, senza notifica all'altro, qualificato come litisconsorte processuale necessario.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È richiamato solo come base della richiesta formulata dal sostituto procuratore nel contesto dei fatti; la Corte non ne sviluppa l'interpretazione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato per indicare che il ricorso è stato illustrato con memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è stata impugnata da o contro più soggetti che abbiano posizione di litisconsorzio necessario, il ricorso per cassazione deve essere proposto e notificato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
- La mancata notificazione del ricorso a uno dei litisconsorti necessari determina la necessità di integrare il contraddittorio in cassazione, con rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire l'incombente.
- In sede di legittimità, il rilievo del difetto di contraddittorio è pregiudiziale rispetto all'esame dei motivi di ricorso e impedisce una decisione sul merito fino all'integrazione del rapporto processuale.
Come è indicizzato
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