Cassazione Civile, Ordinanza n. 17926/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti dalla società appaltatrice su immobili della committente, in relazione ai quali era stato ottenuto un decreto ingiuntivo per una parte del corrispettivo. La committente aveva proposto opposizione e, a sua volta, una domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente causati da errori nell’esecuzione di alcuni lavori. Parallelamente, l’appaltatrice aveva introdotto un altro giudizio per il pagamento di ulteriori corrispettivi e spese; i procedimenti erano stati riuniti e il Tribunale aveva rigettato sia le domande principali sia quella riconvenzionale. In appello, la società aveva notificato l’impugnazione presso il difensore della controparte, ma la notifica era andata a vuoto per irreperibilità del destinatario. La Corte d’appello, rilevato l’esito negativo, aveva concesso un termine per rinnovare la notifica; la società vi aveva provveduto entro il termine assegnato. Tuttavia, la Corte d’appello di Brescia aveva poi ritenuto tardiva la seconda notificazione e, per tale ragione, aveva dichiarato inammissibile l’appello. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società denunciava violazione dell’art. 350 c.p.c., sostenendo che, avendo il giudice di merito disposto la rinnovazione della notifica entro un termine specifico, non poteva poi qualificare come tardiva la notificazione eseguita nel rispetto di quel termine e dichiarare inammissibile l’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che la Corte d’appello aveva effettivamente ordinato la rinnovazione della notifica del gravame, assegnando un termine entro il quale la parte aveva tempestivamente provveduto. In applicazione del principio di tutela dell’affidamento e del giusto processo, il giudice d’appello che abbia disposto la rinnovazione della notifica non può poi dichiarare inammissibile l’impugnazione per tardività della notifica eseguita nel termine assegnato. La regola dell’onere della parte di riattivare il procedimento notificatorio entro un termine congruo opera solo quando non vi sia stata una precedente regolazione giudiziale della rinnovazione. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 350 c.p.c.
La disposizione è richiamata come base del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione della notificazione; se il giudice assegna un termine per rinnovare la notifica, non può poi dichiarare inammissibile l’appello per tardività della rinnovazione eseguita nel termine.
art. 325 c.p.c.
È evocato solo per la regola generale secondo cui, in assenza di un ordine giudiziale di rinnovazione, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio entro un termine congruo, individuato nella metà del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Se il giudice dell’impugnazione dispone la rinnovazione della notificazione del gravame entro un termine determinato, la parte che la esegua nel termine assegnato non può subire una declaratoria di inammissibilità per tardività della stessa notificazione.
- Il principio del giusto processo e la tutela dell’affidamento della parte impediscono che il giudice fondi l’inammissibilità dell’impugnazione su un proprio precedente ordine di rinnovazione erroneamente emesso o gestito in modo contraddittorio.
- La regola generale che impone alla parte di riattivare il procedimento notificatorio entro un termine congruo opera solo quando il giudice non abbia già regolato la rinnovazione con un provvedimento specifico; se invece la rinnovazione è stata ordinata dal giudice, prevale il rispetto del termine assegnato.
- In presenza di un errore del giudice nella gestione della rinnovazione della notifica, il rimedio corretto non è la declaratoria di inammissibilità, ma la revoca dell’ordinanza errata e la concessione di un nuovo termine.
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