Cassazione Civile, Ordinanza n. 27960/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'espropriazione, nell'ambito di un programma integrato di riqualificazione urbana, di parte di un compendio immobiliare di proprietà del ricorrente, sul quale insistevano fabbricati e attività economiche. Il proprietario ha impugnato la stima dell'indennità, chiedendo in via principale la liquidazione sull'intero bene e sul valore venale dei manufatti, sostenendo che l'area fosse edificabile e che non dovesse applicarsi la riduzione del 25% prevista per gli interventi di riforma economico-sociale; in via subordinata ha chiesto l'indennità per espropriazione parziale. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla cessazione dell'attività di autolavaggio e parcheggio. In cassazione ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. per asserita limitazione della domanda e ultrapetizione; violazione delle norme in materia di determinazione dell'indennità di esproprio e dei principi costituzionali e convenzionali, sostenendo che il suolo dovesse qualificarsi edificabile in ragione delle destinazioni previste dal P.I.R.P. e dal P.R.G.; omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere considerato alcuni documenti e la C.T.U.; violazione delle norme costituzionali e dell'art. 834 c.c. per il mancato riconoscimento delle perdite aziendali.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo corretta la limitazione della domanda operata dal ricorrente nelle udienze di merito e insussistente l'ultrapetizione. Ha accolto invece nei limiti indicati i motivi terzo e quarto, rilevando che la Corte d'appello non aveva esaminato compiutamente fatti e documenti potenzialmente decisivi sulla concreta destinazione urbanistica dell'area, con particolare riguardo alla variante introdotta dal P.I.R.P. e alla documentazione comunale che parlava di aree edificabili. Ha rigettato il quinto motivo, affermando che le perdite dell'attività economica cessata non sono indennizzabili in aggiunta al valore del bene espropriato. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché riesamini la qualificazione urbanistica del suolo e ridetermini l'indennità tenendo conto della documentazione trascurata.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 101 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 99 e 112 c.p.c. per sostenere la lesione del contraddittorio; la censura è respinta.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude il vizio di ultrapetizione e rileva che il giudice può considerare fatti ed eccezioni rilevabili d'ufficio se risultanti dagli atti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge sui criteri di stima dell'indennità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza/procedimento, ma le censure non risultano accolte su questo profilo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Accolto nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi e documenti rilevanti sulla destinazione urbanistica dell'area.
art. 36 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di determinazione dell'indennità espropriativa.
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
È confermata l'esclusione della riduzione del 25% perché l'espropriazione non era finalizzata a interventi di riforma economico-sociale.
art. 38 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato nel motivo di ricorso sulla stima dell'indennità.
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001
l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista
La valutazione deve avere riguardo alla conformazione urbanistica del bene al momento della vicenda ablativa, non alla natura dell'opera pubblica da realizzare.
art. 834 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la debenza di un ristoro più ampio; la Corte ribadisce che l'indennità riguarda il bene espropriato e non le perdite aziendali.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione alle norme regionali e al riparto delle competenze in materia di disciplina urbanistica e indennitaria.
art. 3 Cost.
Richiamato per contestare irragionevoli disparità, ma la Corte conferma il criterio dell'edificabilità legale.
art. 1 CEDU
Richiamato dal ricorrente nel motivo sull'indennità e sulla natura edificabile del bene.
art. 2 CEDU
Richiamato dal ricorrente nel motivo sull'indennità e sulla tutela patrimoniale.
art. 1 legge regionale n. 20 del 2001
Richiamato nel motivo sulla disciplina urbanistica regionale.
art. 2 legge regionale n. 20 del 2001
Richiamato nel motivo sulla disciplina urbanistica regionale.
art. 14 legge regionale n. 20 del 2001
Richiamato nel motivo sulla disciplina urbanistica regionale.
art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359
Richiamato dalla Corte per affermare che l'indennità va commisurata al valore del bene espropriato, non alle perdite imprenditoriali.
art. 5 bis, terzo comma, legge n. 359 del 1992
Richiamato in tema di qualificazione urbanistica dei suoli e di vincoli conformativi/espropriativi.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo sul valore delle prove e sull'onere della prova, ma la Corte decide sulla base degli atti prodotti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove documentali, respinto quanto al quinto motivo e accolto solo nei limiti del mancato esame di documenti decisivi.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove documentali, senza accoglimento autonomo.
art. 702-bis c.p.c.
La Corte considera il ricorso introduttivo nel procedimento sommario e osserva che la domanda poteva essere ridotta in corso di causa nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione il giudice non è vincolato alla mera verifica dell'atto amministrativo, ma deve determinare autonomamente il quantum dovuto, nei limiti del petitum e delle preclusioni processuali.
- Nel procedimento sommario di cognizione la parte può ridurre la propria domanda anche senza una formale precisazione delle conclusioni, purché la modifica avvenga nel rispetto del contraddittorio e risulti dagli atti di causa.
- Le eccezioni in senso lato e i fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dagli atti legittimamente acquisiti sono rilevabili d'ufficio dal giudice, salvo i casi in cui la legge richieda espressamente l'iniziativa di parte o la manifestazione di volontà sia elemento costitutivo della fattispecie.
- Ai fini dell'indennità di esproprio la qualificazione del suolo dipende dalla sua edificabilità legale secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, non dalla natura pubblica o privata dell'opera che sarà realizzata sul bene.
- Un vincolo urbanistico ha natura conformativa solo se inserito in una zonizzazione generale e astratta; se invece riguarda beni determinati per la localizzazione di un'opera pubblica, è preordinato all'esproprio e non incide sulla qualificazione indennitaria del bene.
- Le aree concretamente destinate a usi meramente pubblicistici, come attrezzature pubbliche o edilizia scolastica, non sono edificabili in senso legale ai fini indennitari, anche se l'opera potrebbe essere realizzata da iniziativa pubblica o, in astratto, avere forme di attuazione promiscue.
- Nel determinare l'indennità devono essere considerate anche le utilizzazioni intermedie del fondo tra agricola ed edificatoria, se consentite dalla normativa urbanistica, perché incidono sul valore venale del bene.
- L'indennità di espropriazione compensa il valore del bene ablato e non comprende le perdite aziendali, il mancato guadagno o l'avviamento dell'impresa che insiste sull'immobile, salvo diversa previsione di legge.
- La perdita della possibilità di proseguire l'attività economica nel luogo espropriato non dà diritto, di regola, a un autonomo ristoro oltre l'indennità commisurata al bene espropriato.
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