Cassazione Civile, Ordinanza n. 21649/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni proprietari di un appartamento confinante nei confronti dei vicini, dedotta innanzi al Tribunale di La Spezia, per ottenere l'accertamento che la realizzazione di un secondo bagno nell'immobile contiguo provocava immissioni sonore intollerabili derivanti dagli scarichi, con richiesta di cessazione delle immissioni e risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d'appello di Genova, all'esito di CTU, accertava che il secondo bagno era stato ricavato in una parete adiacente alla stanza da letto dell'appartamento confinante, che il locale di parte attrice era di dimensioni molto ridotte e che le misurazioni evidenziavano un significativo superamento dei limiti di tollerabilità. La corte territoriale rilevava inoltre che l'installazione della cassetta del WC nel muro divisorio, pur potendo essere collocata nel locale bagno dei convenuti, costituiva uso spregiudicato del bene comune. Ordinava quindi la realizzazione delle opere indicate dal CTU per ridurre le immissioni e liquidava un danno non patrimoniale in via equitativa. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 844 c.c., 2697 c.c., 115, 116, 194, 195 e 166 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la CTU avrebbe ignorato i rumori di fondo, che le misurazioni sarebbero state effettuate in bassa stagione e soltanto nella stanza da letto con finestre chiuse, e che, trattandosi di zona ad alta vocazione turistica, le verifiche avrebbero dovuto essere svolte in estate e a finestre aperte; secondo, violazione degli artt. 115 c.p.c., 2043 c.c., 2697 c.c. e 2727 c.c. per avere la corte liquidato il danno senza prova, pur trattandosi di danno-conseguenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la disciplina delle immissioni nei rapporti tra privati è quella dell'art. 844 c.c., che impone una valutazione caso per caso, tenendo conto della situazione concreta, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti; ha inoltre richiamato il criterio comparativo e rilevato che la corte d'appello si era attenuta ai principi di diritto applicabili, fondando l'accertamento sul CTU, sul superamento di tre decibel e sulla collocazione dello scarico nel muro divisorio adiacente alla stanza da letto, in relazione anche all'uso notturno del bagno. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il pregiudizio alla vivibilità dell'abitazione, al riposo e alla vita familiare può integrare un danno non patrimoniale risarcibile anche in assenza di danno biologico, e che nel caso concreto il danno era stato accertato in termini di disagi sofferti e di compromissione della qualità della vita domestica, senza configurarsi un danno in re ipsa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 844 c.c.
La normale tollerabilità delle immissioni rumorose non ha carattere assoluto, ma va valutata in concreto dal giudice secondo le caratteristiche della zona, le abitudini degli abitanti e il contesto ambientale; le norme tecniche possono fungere da parametro valutativo nei rapporti tra privati.
art. 2697 c.c.
La parte che deduce il danno e l'intollerabilità delle immissioni deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ma tale prova può essere raggiunta anche tramite CTU e presunzioni.
art. 115 c.p.c.
Il giudice può fondare la decisione sulle risultanze istruttorie e sulle prove acquisite, secondo il proprio prudente apprezzamento nei limiti di legge.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
art. 194 c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio è utilizzabile come strumento di accertamento tecnico dei fatti rilevanti.
art. 195 c.p.c.
Le operazioni peritali e le conclusioni del consulente sono valorizzabili dal giudice di merito nell'accertamento della lite.
art. 166 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non oggetto di autonoma affermazione decisoria nella motivazione.
art. 2043 c.c.
Il risarcimento del danno da immissioni intollerabili presuppone un pregiudizio-conseguenza effettivamente provato, non essendo sufficiente il mero illecito in sé.
art. 2727 c.c.
Il danno e il pregiudizio possono essere desunti anche per presunzioni, ove compatibili con l'accertamento concreto.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutela anche la vivibilità dell'abitazione e la qualità della vita domestica, con possibile rilevanza risarcitoria del pregiudizio derivante da immissioni intollerabili.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito ha applicato correttamente i principi sull'art. 844 c.c. e sul danno non patrimoniale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie tra privati per immissioni rumorose, il limite di tollerabilità non si determina in modo astratto sulla sola base di parametri tecnici, ma mediante una valutazione concreta che consideri contesto ambientale, caratteristiche del luogo e abitudini di vita dei residenti.
- Le prescrizioni tecniche o amministrative sui livelli di rumorosità possono costituire un utile indice di valutazione, ma non esauriscono il giudizio civile di tollerabilità ex art. 844 c.c., che resta affidato al prudente apprezzamento del giudice.
- L'accertamento del superamento della normale tollerabilità può essere fondato sulle risultanze di una CTU, anche quando le misurazioni siano effettuate in condizioni ritenute significative rispetto al concreto uso dell'opera fonte di immissioni.
- Il danno da immissioni intollerabili non è in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare un effettivo pregiudizio alla qualità della vita, al riposo e alla vivibilità dell'abitazione, anche mediante presunzioni e massime di esperienza.
- La lesione del diritto al riposo e della piena esplicazione della vita familiare nell'abitazione può integrare danno non patrimoniale risarcibile anche in assenza di un danno biologico medicalmente accertato.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito quando la corte territoriale abbia motivatamente applicato i criteri giuridici corretti e abbia fondato la decisione sulle risultanze istruttorie e peritali.
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