Cassazione Penale, Sentenza n. 9459/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto dall'imputato con tre motivi: (1) vizio di motivazione e mancata prova del nesso causale e della reale velocità del veicolo (contestazione delle valutazioni sulla visibilità, dei punti di inizio dell'attraversamento e delle conclusioni dei CT tecnici); (2) violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo (prevedibilità ed evitabilità dell'evento), con critica all'inferenza fatta dai giudici sulla mancata adozione di manovre di emergenza; (3) vizio di motivazione circa la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), censurata come sproporzionata rispetto alla pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i profili di fatto criticati dal ricorrente fossero valutazioni probatorie tipiche del merito e quindi non sindacabili in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'Appello fosse coerente e priva di illogicità. Sul piano giuridico la Corte ha confermato che era stato correttamente accertato il nesso di causalità materiale e della colpa (violazione delle regole di prudenza, art. 141 C.d.S., e carente adeguamento della velocità alle condizioni della strada), nonché la prevedibilità dell'evento alla luce del principio di affidamento temperato nella circolazione stradale. Quanto alla sanzione amministrativa accessoria, la Corte ha ritenuto legittima la graduazione operata dal giudice di merito, ai sensi dei criteri indicati dall'art. 218 c.2 C.d.S. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma che configura il reato di omicidio colposo; nel caso la condotta di guida è stata ritenuta causalmente collegata alla morte della vittima.
art. 141 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Regola di cautela sulla velocità: la violazione della norma è stata considerata fonte di rischio evitabile e pertanto indice di colpa quando la velocità non è adeguata alle condizioni della strada.
art. 190 comma 2 C.d.S.
Norma relativa al comportamento del conducente nei confronti dei pedoni: contestata per non aver consentito al pedone, che aveva iniziato l'attraversamento, di completarlo in sicurezza.
art. 191 C.d.S.
Richiamata dalla Corte territoriale in relazione all'obbligo di comportamento che permetta al pedone di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza (utilizzata nel ragionamento sulla colpa).
art. 222 C.d.S.
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; il giudice ha motivato la misura in base ai criteri di gravità della violazione e pericolo derivante dall'ulteriore circolazione.
art. 218 comma 2 C.d.S.
Criteri per la graduazione della sanzione amministrativa accessoria (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della continuazione della circolazione): il giudice di merito ha adeguatamente richiamato tali criteri.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena principale; la Corte ricorda l'autonomia dei criteri di determinazione della pena dalla graduazione della sanzione amministrativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per il pagamento di €3.000,00.
Massime di principio
- Le valutazioni probatorie di merito (ricostruzione dei fatti, valutazione di visibilità, stima della velocità e attendibilità dei testimoni) sono, di regola, insindacabili in sede di legittimità salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione.
- Per affermare il nesso di causalità in reati colposi non basta la mera coincidenza materiale tra condotta ed evento: il giudice deve accertare che la violazione della norma cautelare abbia introdotto il rischio specifico poi concretizzatosi e che il rispetto della regola avrebbe probabilmente impedito l'evento (giudizio controfattuale).
- Il rispetto del limite di velocità non esclude automaticamente responsabilità se la velocità non risulta adeguata alle condizioni ambientali (es. asfalto bagnato, centro abitato, scarsa visibilità); il conducente deve adeguare la velocità anche in senso cautelativo.
- Il principio di 'affidamento' nella circolazione stradale è temperato: il conducente può essere ritenuto responsabile anche del comportamento imprudente altrui se tale comportamento rientra nella prevedibilità nell'ordinario uso della strada (es. presenza di pedoni in orario di rientro in un centro abitato).
- Per contestare in Cassazione la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia illogica o mancasse di riferimento ai criteri di legge; la discrezionalità del giudice sui criteri di graduazione è ampia.
- In ricorsi per omicidio colposo stradale il difensore dovrebbe proporre, in sede di merito, dati tecnico-scientifici molto chiari e contestare puntualmente la catena causale; in sede di legittimità la possibilità di rinnovare la prova è molto limitata.
- La contestazione dell'elemento soggettivo (colpa) richiede argomentazioni che mettano in luce errori nella valutazione della prevedibilità/evitabilità dell'evento o nella individuazione delle regole di cautela violate; non è sufficiente la mera formulazione di ipotesi alternative non corroborate da elementi probatori.
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