Cassazione Penale, Sentenza n. 28510/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare in carcere applicata ad ALFANO per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, censurando il mancato apprezzamento del parere favorevole espresso dalla D.D.A. di Napoli e la valorizzazione dei pareri contrari del P.N.A. e dell'Avvocato Generale, nonché la mancanza di elementi che dimostrassero attuali collegamenti con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale che ha confermato la custodia cautelare, valorizzando i precedenti criminali di particolare gravità (estorsioni e traffico di stupefacenti), il rischio di ripresa di contatti operativi con la criminalità organizzata non escluso dalle dichiarazioni collaboranti e la non sproporzione della permanenza in carcere rispetto alla pena patteggiata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali. La Cancelleria è incaricata degli adempimenti di comunicazione ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'appello avverso provvedimenti cautelari; qui indicativa del tipo di procedimento di riesame seguito dal Tribunale.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; il provvedimento riguarda la detenzione di un chilo di cocaina contestata al ricorrente.
art. 599-bis cod. pen.
Richiamato per indicare che il ricorrente aveva definito la propria posizione mediante procedimento di patteggiamento (definizione del procedimento).
art. 8 d.l. n. 152 del 1991
Riferimento all'attenuante speciale; i giudici di merito avevano escluso l'applicazione di tale attenuante nel procedimento principale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale circa gli adempimenti comunicativi conseguenti a provvedimenti che non determinano la rimessione in libertà; la Cancelleria deve eseguirne gli adempimenti.
Cass. Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 (Sansone)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la Cassazione, nel riesame cautelare, non può rivedere gli elementi materiali e fattuali né lo spessore degli indizi, dovendo limitarsi a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione.
Cass. Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019 (Mandrillo)
Giurisprudenza che stabilisce che, nel valutare la pericolosità di un collaboratore di giustizia, il giudizio non può limitarsi alla condotta processuale ma deve accertare se la scelta collaborativa esprima una rimozione radicale dei legami con la criminalità organizzata.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non rientra la revisione degli elementi di fatto o degli indizi, ma solo la verifica della congruità e della logicità della motivazione.
- La presenza di dichiarazioni collaboranti o l'ammissione a programmi di protezione non determinano automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: è necessario valutare se la collaborazione rappresenti una reale e radicale rottura dei legami con la criminalità organizzata.
- Pareri favorevoli di alcune autorità non vincolano il giudice se altri pareri o elementi probatori indicano il rischio di ripresa di attività criminose; il giudice può valorizzare la complessiva cornice probatoria e i precedenti personali.
- Il periodo già trascorso in carcere va valutato, ma non è di per sé decisivo per la revoca della misura se permangono concrete esigenze di prevenzione del rischio di reiterazione.
- Per ottenere la sostituzione o revoca di una custodia cautelare nell'ambito di reati collegati alla criminalità organizzata è necessario fornire elementi concreti e attuali che escludano il rischio di nuovi contatti o ripresa dell'attività delittuosa.
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