Regolamento (UE) 2022/2122
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce modelli standard e procedure uniformi per la cooperazione tra autorità competenti nell’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 sul crowdfunding per imprese. Definisce i punti di contatto, i formulari da usare per richieste, risposte, avvisi di ricevimento e notifiche di rifiuto, nonché i tempi di reazione e i canali di trasmissione. Regola inoltre le modalità operative per richieste che coinvolgano acquisizione di dichiarazioni, indagini o ispezioni in loco e scambi spontanei di informazioni, con attenzione alla riservatezza e ai diritti fondamentali. In allegato, fornisce i modelli compilabili e richiama le regole UE in materia di protezione dei dati personali.
Norme tecniche di attuazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini del regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri incaricate della vigilanza, dell’indagine, del contrasto delle violazioni e delle procedure di autorizzazione nell’ambito del regolamento (UE) 2020/1503. Disciplina, in particolare, i rapporti tra autorità competenti richiedenti e interpellate, nonché il ruolo dell’ESMA come destinataria delle comunicazioni sui punti di contatto e come soggetto che mantiene l’elenco aggiornato. Riguarda anche lo scambio di informazioni in casi urgenti, le richieste di cooperazione relative all’acquisizione di dichiarazioni e a indagini/ispezioni in loco, e lo scambio spontaneo di informazioni. È applicabile negli Stati membri ed è direttamente applicabile; è inoltre rilevante ai fini SEE.
Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti nel crowdfunding europeo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 stabilisce le norme tecniche di attuazione dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503, definendo formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione tra autorità competenti nel settore dei fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. La finalità è rendere più efficiente e uniforme la vigilanza transfrontaliera, preservando al contempo riservatezza, diritti di difesa e tutela dei dati personali.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano l’esigenza di agevolare la comunicazione tra autorità competenti mediante punti di contatto dedicati, di garantire trasparenza nelle ipotesi di rifiuto della cooperazione e di introdurre procedure comuni quando l’attività cooperativa comporta acquisizione di dichiarazioni o svolgimento di indagini/ispezioni in loco. Il regolamento richiama espressamente la necessità di rispettare gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il regime di consultazione dell’ESMA e del Garante europeo della protezione dei dati.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni si applicano alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nell’attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, sia come autorità richiedenti sia come autorità interpellate. L’oggetto è la cooperazione amministrativa: richieste di informazioni, assistenza investigativa, acquisizione di dichiarazioni, indagini e ispezioni in loco, incluse quelle congiunte, oltre allo scambio spontaneo di informazioni. L’ESMA ha un ruolo organizzativo: riceve i recapiti dei punti di contatto e mantiene l’elenco aggiornato.
Punti di contatto e canali di comunicazione
Ogni autorità competente deve designare uno o più punti di contatto per la cooperazione ex articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503 e comunicarne i recapiti all’ESMA, informandola di ogni modifica. Le comunicazioni avvengono normalmente per iscritto, tramite posta o via elettronica, con obbligo di conservare completezza, integrità e riservatezza delle informazioni trasmesse.
Richieste di cooperazione o di scambio di informazioni
Le richieste vanno presentate per iscritto mediante il formulario standard dell’allegato I. La richiesta deve specificare le informazioni cercate e, se necessario, gli elementi di riservatezza rilevanti. In caso di urgenza, è consentita una richiesta orale, da confermare per iscritto entro un termine ragionevole, salvo diverso accordo tra autorità.
Ricezione, risposta e tempistiche
L’autorità interpellata deve inviare un avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, utilizzando il formulario dell’allegato II e, se possibile, indicando la data prevista della risposta. Se vi sono dubbi sul contenuto della richiesta, può essere chiesto un chiarimento con mezzi appropriati. La risposta deve essere resa per iscritto, con il formulario dell’allegato III, e l’autorità interpellata deve adottare tutte le misure ragionevoli per dare seguito alla richiesta senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità e dell’eventuale coinvolgimento di terzi o di un’altra autorità.
Ritardi, urgenze e coordinamento operativo
Se l’autorità interpellata prevede un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla data annunciata nell’avviso di ricevimento, deve avvisare l’autorità richiedente. Nelle richieste urgenti, le autorità concordano la frequenza degli aggiornamenti sullo stato della pratica e la data prevista per la risposta. È previsto un obbligo generale di collaborazione per risolvere le difficoltà che emergano nell’esecuzione della richiesta, oltre alla possibilità di scambiarsi un riscontro sull’utilità dell’assistenza e sugli eventuali problemi incontrati.
Rifiuto della cooperazione
Quando ricorrono le circostanze eccezionali previste dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità interpellata può rifiutare di dare seguito, in tutto o in parte, alla richiesta. In tal caso deve notificare il rifiuto per iscritto entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, usando il formulario dell’allegato IV, e indicare sia la circostanza eccezionale invocata sia i motivi completi del diniego.
Acquisizione di dichiarazioni
Se la cooperazione richiesta comporta l’acquisizione di una dichiarazione da qualsiasi persona, le autorità devono valutare una serie di profili giuridici e procedurali. In particolare devono considerare i diritti della persona interessata, la lingua della dichiarazione e la necessità di traduzione, il ruolo del personale delle autorità, il diritto all’assistenza di un rappresentante legale, la natura volontaria o obbligatoria della dichiarazione, la posizione della persona come testimone o soggetto di indagine, l’eventuale utilizzabilità in giudizio, le modalità di registrazione, la certificazione o conferma della dichiarazione e le modalità di trasmissione all’autorità richiedente. Devono inoltre organizzare gli aspetti pratici, come calendario, domande, viaggio o videoconferenza e regime di traduzione.
Indagini e ispezioni in loco, comprese quelle congiunte
Se la richiesta concerne un’indagine o un’ispezione in loco, le autorità devono consultarsi sul modo migliore di procedere e valutare l’opportunità di un’attività congiunta. Nella valutazione rilevano il contenuto della richiesta, l’eventuale parallelismo di indagini transfrontaliere, il quadro normativo applicabile in ciascuna giurisdizione, le esigenze di gestione e risorse, il piano d’azione e la ripartizione dei compiti, nonché la condivisione dei risultati. Se l’indagine o ispezione è svolta dall’autorità interpellata, questa deve tenere aggiornata la richiedente. Se l’attività è congiunta, le autorità devono mantenere un dialogo costante, lavorare a stretto contatto, definire le prescrizioni giuridiche oggetto dell’attività, assistersi nei successivi procedimenti di esecuzione, valutare limiti e differenze procedurali, profili di riservatezza e autoincriminazione, strategia di comunicazione e uso delle informazioni scambiate.
Scambio spontaneo di informazioni
Il regolamento prevede anche lo scambio spontaneo: quando un’autorità dispone di informazioni potenzialmente utili a un’altra autorità nell’esercizio dei compiti ex regolamento (UE) 2020/1503, le trasmette per iscritto con il formulario dell’allegato III. In caso di urgenza, è ammessa una comunicazione orale iniziale, seguita da una conferma scritta entro un tempo ragionevole.
Formulari standard e protezione dei dati
Gli allegati I-IV contengono modelli dettagliati per: richiesta di cooperazione o informazioni; avviso di ricevimento; risposta o scambio spontaneo di informazioni; notifica di rifiuto. I formulari richiamano la disciplina sulla protezione dei dati personali: ESMA tratta i dati secondo il regolamento (UE) 2018/1725 e le autorità competenti secondo il regolamento (UE) 2016/679, con obblighi informativi verso gli interessati ai sensi delle rispettive norme.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Punti di contatto e elenco ESMA
Le autorità competenti devono designare punti di contatto per la cooperazione e lo scambio di informazioni ex articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503 e comunicare all’ESMA i relativi recapiti e ogni successiva modifica. L’ESMA tiene un elenco aggiornato dei punti di contatto a uso delle autorità competenti (art. 1).
Forma e contenuto delle richieste di cooperazione o informazioni
Le richieste devono essere presentate per iscritto usando il formulario dell’allegato I; in caso di urgenza possono essere formulate oralmente, con successiva conferma scritta entro un tempo ragionevole, salvo diverso accordo. La richiesta deve indicare le informazioni richieste e, se del caso, gli aspetti di riservatezza (art. 2).
Avviso di ricevimento e chiarimenti
L’autorità interpellata deve inviare entro 10 giorni lavorativi un avviso di ricevimento mediante il formulario dell’allegato II, indicando se possibile la data prevista per la risposta. Se vi sono dubbi sul contenuto della richiesta, può domandare chiarimenti con qualsiasi mezzo appropriato (art. 3).
Risposta, tempestività e urgenza
La risposta deve essere resa per iscritto con il formulario dell’allegato III; l’autorità interpellata deve adottare tutte le misure ragionevoli per fornire cooperazione o informazioni e agire senza indebito ritardo. In caso di urgenza, può rispondere oralmente con successiva conferma scritta entro un termine ragionevole (art. 4).
Mezzi di comunicazione e riservatezza
Salvo diversa previsione, i formulari si trasmettono per posta o via elettronica. Nella scelta del mezzo va tenuto conto della riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume documentale e dell’accessibilità delle informazioni. Le autorità devono garantire completezza, integrità e riservatezza durante la trasmissione (art. 5).
Gestione della richiesta e feedback
L’autorità richiedente deve rispondere prontamente a eventuali chiarimenti. Se l’autorità interpellata prevede un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla data indicata, deve informare la richiedente. In caso di urgenza, le autorità concordano la frequenza degli aggiornamenti; devono inoltre collaborare per superare le difficoltà e possono scambiarsi feedback sull’utilità dell’assistenza e sugli esiti del caso (art. 6).
Rifiuto di dare seguito alla richiesta
Se l’autorità interpellata si rifiuta, in tutto o in parte, di dare seguito a una richiesta ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, deve notificare per iscritto il rifiuto entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, usando il formulario dell’allegato IV (art. 7).
Acquisizione di dichiarazioni
Quando la cooperazione comporta l’acquisizione di una dichiarazione, le autorità devono valutare una serie di elementi: diritti della persona interessata, lingua e traduzione, ruolo del personale delle autorità, diritto all’assistenza legale, natura volontaria o obbligatoria della dichiarazione, status della persona come testimone o soggetto di indagine, possibile uso in giudizio, modalità di registrazione, certificazione/conferma e trasmissione della dichiarazione. Devono inoltre predisporre assetti operativi per pianificazione, domande, viaggio/videoconferenza e traduzione (art. 8).
Indagini e ispezioni in loco, incluse quelle congiunte
Se la richiesta riguarda un’indagine o un’ispezione in loco, le autorità si consultano sul modo migliore di procedere, anche sull’opportunità di un’azione congiunta. Devono considerare contenuto della richiesta, eventuale parallelismo di indagini su questioni transfrontaliere, quadro giuridico applicabile, gestione, risorse, piano d’azione, azioni da svolgere e condivisione dei risultati. In caso di indagine/ispezione svolta dall’autorità interpellata, quest’ultima informa la richiedente sui progressi e sulle risultanze; in caso di attività congiunta, le autorità devono coordinarsi costantemente, cooperare strettamente, individuare le prescrizioni giuridiche rilevanti, assistersi nei successivi procedimenti di esecuzione e concordare, se del caso, piano comune, limiti giuridici, riservatezza, strategia di comunicazione e uso delle informazioni (art. 9).
Scambio spontaneo di informazioni
Un’autorità competente che disponga di informazioni utili per un’altra autorità nell’espletamento dei compiti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 trasmette tali informazioni per iscritto con il formulario dell’allegato III. In caso di urgenza può comunicarle oralmente, con successiva trasmissione scritta entro un tempo ragionevole, salvo diverso accordo (art. 10).
Protezione dei dati e allegati standardizzati
I formulari allegati disciplinano richieste, avvisi di ricevimento, risposte/scambi spontanei e notifiche di rifiuto, prevedendo indicazioni su riferimenti, punti di contatto, oggetto della richiesta, urgenza, riservatezza e dati pertinenti per crowdfunding, dichiarazioni, indagini/ispezioni e autorizzazioni. Gli allegati richiamano il trattamento dei dati personali da parte di ESMA secondo il regolamento (UE) 2018/1725 e delle autorità competenti secondo il regolamento (UE) 2016/679 (allegati I-IV).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 11).
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