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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16427/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società poi dichiarata fallita aveva proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo valida la notificazione della sentenza fallimentare eseguita dalla cancelleria via PEC all'indirizzo risultante dal registro delle imprese. In cassazione la società ha articolato tre motivi: ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 15 legge fallimentare e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la notifica fosse nulla o inesistente perché effettuata a un indirizzo PEC non più riferibile alla società, essendo questa stata cancellata dal registro delle imprese oltre un anno prima; ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per inesistenza della notifica eseguita al domicilio personale del curatore speciale nominato per supplire all'estinzione della società; infine ha censurato come illogica la valutazione in fatto sulla asserita nullità della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, anzitutto, che la dedotta cancellazione della società oltre un anno prima del fallimento non risultava neppure allegata nel giudizio di merito e, comunque, il ricorso non era autosufficiente su tale punto. Ha poi affermato che, anche in presenza di società cancellata, la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e della sentenza dichiarativa può validamente essere eseguita via PEC all'indirizzo comunicato e risultante dal registro delle imprese, poiché la disciplina fallimentare consente, entro l'anno dalla cancellazione, la dichiarazione di fallimento della società estinta e mantiene la continuità del procedimento concorsuale e delle impugnazioni nei confronti della società stessa. Nel caso concreto, peraltro, lo stesso ricorso indicava che la cancellazione era avvenuta il 5 aprile 2018 e il fallimento era stato dichiarato il 10 gennaio 2019, quindi entro l'anno. La notifica del testo integrale della sentenza dichiarativa, effettuata su richiesta della cancelleria, è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Di conseguenza, il reclamo era tardivo e il ricorso per cassazione è stato respinto in rito come inammissibile. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    disciplina il reclamo e il relativo termine, che decorre dalla notificazione della sentenza

  • art. 15 l.fall.

    consente la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, anche verso società cancellata, all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese

  • art. 10 l.fall.

    consente la dichiarazione di fallimento della società cancellata entro l'anno dalla cancellazione e implica la prosecuzione del procedimento concorsuale nei confronti della società estinta

  • art. 17 l.fall.

    la notificazione del testo integrale della sentenza dichiarativa, su richiesta del cancelliere, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'estinzione della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese

  • art. 360-bis c.p.c.

    la Corte richiama il parametro per affermare che la questione proposta non supera il vaglio di ammissibilità alla luce della giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia fallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento notificata dalla cancelleria via PEC all'indirizzo della società risultante dal registro delle imprese è idonea a far decorrere il termine breve per il reclamo o l'impugnazione.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, entro l'anno, la dichiarazione di fallimento né la prosecuzione del procedimento concorsuale nei confronti della società estinta, che conserva capacità processuale ai fini della procedura.
  • Chi contesta la validità della notificazione deve allegare e dimostrare in modo autosufficiente i fatti posti a fondamento dell'eccezione; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale sulla validità della notificazione è consolidato, la doglianza che lo contrasta può essere dichiarata inammissibile anche ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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