Cassazione Civile, Sentenza n. 34044/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lo Studio Gavio ha impugnato il decreto del Tribunale di Alessandria che aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo del fallimento, chiedendo il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n.2 c.c. su un credito di €229.793,40 per prestazioni fiscali e societarie prestate (anni 2016-2017) da Marco Bobba, associato nello studio. Il Tribunale aveva ritenuto che l'incarico fosse stato conferito formalmente allo studio e non al singolo professionista e che il ricorrente non avesse provato né la designazione personale del professionista da parte del cliente (intuitus personae) né le regole interne di ripartizione degli utili che dimostrassero la pertinenza del compenso al singolo associato. In Cassazione lo studio ha dedotto che, una volta dimostrato lo svolgimento personale della prestazione dal professionista, il credito debba conservarne la natura privilegiata anche se fatturato o riscosso dallo studio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, quando l'insinuazione al passivo è proposta da uno studio associato, opera una presunzione che il rapporto professionale non sia personale al singolo associato; pertanto lo studio deve allegare e provare (i) che il rapporto si è instaurato con l'effettiva individuazione del professionista da parte del cliente (intuitus personae) sin dal conferimento dell'incarico e (ii) che la remunerazione effettivamente maturata sia riconducibile, in tutto o in parte significativa e dimostrabile, al professionista che ha svolto la prestazione (cioè la pertinenza del credito). La Corte ha ritenuto che nel caso concreto il Tribunale abbia correttamente accertato in fatto che l'incarico risultava conferito allo studio, e che il ricorrente non ha fornito prove sugli accordi interni o sullo statuto che dimostrassero la pertinenza del credito al singolo dott. Bobba. Di conseguenza il privilegio è stato negato e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (liquidate in € 8.200,00 oltre IVA e rimborso).
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 2 c.c.
La norma attribuisce privilegio sui mobili per i compensi dovuti per prestazioni di lavoro autonomo rese in via personale: la Corte interpreta la norma nel senso che il privilegio spetta al compenso del singolo professionista solo se la prestazione è personale (eseguita in via esclusiva o prevalente) e la remunerazione è effettivamente destinata a remunerare quel professionista; la mera azione dello studio associato non esclude il privilegio se sono provati intuitus personae e la pertinenza del credito
art. 99 l. fall.
Norma procedurale con cui il Tribunale di primo grado ha pronunciato il decreto impugnato (respinta opposizione allo stato passivo); citata per individuare il provvedimento impugnato
art. 2741 c.c.
Riconosciuto il principio della par condicio creditorum: le norme sui privilegi sono deroghe eccezionali a questo principio e vanno interpretate restrittivamente
art. 2745 c.c.
Riferita nella ricostruzione argomentativa sul rapporto tra causa giustificatrice del credito e la sua successiva utilizzazione; la Corte richiama la distinzione ma sottolinea che la prova della pertinenza del credito alla persona deve esistere sin dall'origine del rapporto
art. 35 Cost.
Richiamata nella funzione tutelare del privilegio quale strumento di tutela del lavoro "in tutte le sue forme"; giustificazione costituzionale della protezione dei compensi dei lavoratori autonomi
Statuto dello Studio (art. 5 e art. 9)
Nel caso concreto lo statuto è stato evocato per verificare regole interne: art.5 indicava che le prestazioni sono compiute personalmente dagli associati ma gli onorari sono acquisiti dallo studio; art.9 sanciva che il rapporto con i terzi intercorre con il singolo associato ma gli effetti patrimoniali ricadono sullo studio. La Corte ha ritenuto tali elementi insufficienti, in mancanza di produzione dello statuto integrale e di prove sulla ripartizione degli utili, per dimostrare la pertinenza del credito al singolo
Massime di principio
- Quando una domanda di insinuazione al passivo è proposta dallo studio associato sorge una presunzione che il credito non sia personale al singolo associato: tocca allo studio allegare e provare il coinvolgimento e la scelta del professionista da parte del cliente (intuitus personae) già al momento del conferimento dell'incarico
- Per ottenere il privilegio ex art. 2751-bis n.2 c.c. in sede fallimentare lo studio deve provare due elementi cumulativi: (i) che la prestazione è stata eseguita in via esclusiva o prevalente dal singolo professionista e (ii) che la remunerazione relativa è effettivamente destinata, in tutto o in parte significativa e dimostrabile, a remunerare quel professionista (pertinenza del credito), anche se fatturata o riscossa dallo studio
- La cessione del credito o il fatto che lo studio fatturi o riscuota non travolge automaticamente la natura privilegiata del credito, ma non basta da sola: occorre prova delle regole interne (statuto, accordi di ripartizione, rendicontazioni, cessioni documentate) che mostrino la riconducibilità della quota di compenso al professionista
- Ai fini probatori sono rilevanti: lettere di incarico che indicano esplicitamente il professionista designato, clausole che evidenziano l'intuitus personae, statuto/accordi interni che disciplinano la ripartizione degli utili o attribuiscono una percentuale al prestatore, rendicontazioni contabili, comunicazioni con il cliente che indicano la fiducia verso il singolo associato
- L'onere della prova è a carico dello studio che chiede il privilegio: in assenza di prova sulla designazione del professionista e sulla pertinenza della remunerazione, il privilegio sarà negato
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