Sentenza n. 868/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone del decreto ingiuntivo definitivo del Tribunale Civile di Crotone, recante condanna al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 199/2024 del Tribunale Civile di Crotone, con il quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone era stata condannata a pagare euro 217.560,74, oltre interessi, spese della procedura, accessori e ulteriori spese occorrende. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato all’amministrazione il 14 giugno 2024. Nonostante ciò, l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 29 gennaio 2025 e depositato il 5 febbraio 2025. L’amministrazione intimata non si è costituita e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo è passato in giudicato e che l’amministrazione è obbligata a dare integrale esecuzione alla relativa statuizione, detratto quanto eventualmente già pagato. Poiché l’amministrazione non ha dimostrato l’adempimento, sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il Tribunale ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia successiva, ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni decorrenti dall’istanza della parte ricorrente. L’eventuale compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. L’Azienda è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su un provvedimento giurisdizionale, anche quando il titolo esecutivo deriva da un decreto ingiuntivo non opposto.
artt. 112 ss. c.p.a.
In presenza di un obbligo di pagamento definitivamente accertato e non adempiuto dall’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione, fissare un termine e nominare un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad acta e la regolazione delle relative spese.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo e recante una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, costituisce titolo suscettibile di essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento integrale, detraendo esclusivamente le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- Le spese dell’intervento del Commissario ad acta e del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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