Cassazione Penale, Ordinanza n. 21965/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione impugnata quanto all'affermazione di responsabilità per rapina e al trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina, anche con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, c.p. Nel ricorso ha dedotto: 1) la erroneità della motivazione sulla responsabilità e sull'aggravante, lamentando in sostanza un travisamento/insufficienza della prova; 2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p.; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non specifico; gli altri due motivi sono stati dichiarati non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, perché la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, se motivata in modo non manifestamente illogico. In concreto, la Corte territoriale aveva fondato l'affermazione di responsabilità sul riconoscimento effettuato dalle persone offese, aveva negato l'attenuante del danno di speciale tenuità valorizzando il valore economico dei beni sottratti e aveva escluso le attenuanti generiche richiamando i precedenti penali dell'imputato (rapina e lesioni).
Norme richiamate
art. 628 c.p.
È richiamato per il reato di rapina e per la relativa aggravante contestata e ritenuta in appello.
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
La Corte ribadisce che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere negata in base al valore economico dei beni oggetto di rapina.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena e la valutazione delle circostanze devono essere compiute tenendo conto dei criteri di gravità del reato e della personalità del reo.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a reiterare, senza specifica critica, le censure già respinte in appello, perché difettano del requisito di specificità del ricorso.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito sulla responsabilità o sulla ricostruzione probatoria quando la censura mira solo a sollecitare una diversa lettura degli elementi già esaminati dai giudici di merito.
- La graduazione della pena, inclusa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata solo per mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione.
- Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere adeguatamente motivato facendo riferimento al valore economico dei beni sottratti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione favorevole della difesa.
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