Cassazione Penale, Sentenza n. 41377/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per errore di applicazione del secondo comma dell'art. 628 c.p. e per manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la condotta contestata fosse un mero divincolamento dall'abbraccio/placcaggio posto in essere da un terzo e non una violenza idonea a integrare la rapina impropria. Ha quindi chiesto che i fatti fossero qualificati come furto e non rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui anche il semplice divincolarsi o uno strattone costituiscono violenza idonea a integrare la rapina impropria, poiché implicano impiego di energia fisica per vincere la resistenza della persona che tenta di trattenere il ladro. Ha inoltre considerato le sentenze di primo e secondo grado come doppia conforme e ha ritenuto provata una colluttazione tra forze contrapposte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina), secondo comma
La Corte interpreta il concetto di violenza ai fini della rapina in senso ampio, includendo il divincolarsi o lo strattone come impiego di energia fisica volto a vincere la resistenza al fine di sottrarsi alla presa e quindi idoneo a integrare la rapina impropria
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. 2, Sent. n. 10537/1984; Sez.7, Ord. n. 34276/2021; Sez.3, n. 44418/2013; Sez.2, n. 37295/2019)
Principio affermato secondo cui il divincolarsi e anche il semplice strattone costituiscono violenza ai fini della rapina impropria; le pronunce di merito conformi si leggono congiuntamente e rafforzano la valutazione probatoria
Massime di principio
- Il 'divincolamento' per sottrarsi a una presa può essere qualificato come violenza ai fini della rapina impropria: non è necessario che la forza sia diretta a ledere fisicamente la vittima, basta l'impiego di energia per vincere la resistenza.
- La distinzione tra reazione difensiva e azione offensiva non sempre esclude la sussistenza della violenza: anche reazioni vigorose contro una presa possono configurare violenza se atte a neutralizzare la resistenza altrui.
- Due sentenze di merito conformi (doppia conforme) rafforzano la prova e possono essere lette come un unico corpo motivazionale, rendendo più difficile la revisione in Cassazione sulla qualificazione giuridica.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe documentare la natura reattiva e non offensiva del comportamento (tempistica, assenza di iniziativa aggressiva, testimonianze contrarie) e cercare di distinguere il comportamento come mera legittima reazione; tuttavia la giurisprudenza favorevole alla qualificazione come rapina rimane prevalente.
- Per evitare la qualificazione come rapina, è utile dimostrare l'assenza di qualsiasi azione diretta contro la persona che trattiene, l'inesistenza di una volontà di coartare la libertà altrui e la proporzionalità della reazione rispetto alla forza subita.
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