Cassazione Penale, Ordinanza n. 33787/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non ha disposto la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, poiché il relativo difensore non aveva svolto un'attività difensiva utile, essendosi limitato a scarne osservazioni.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di atti persecutori e violenza privata. Il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta e prospettava l'inattendibilità delle persone offese. La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva valutato attendibili le dichiarazioni delle vittime sia per il loro contenuto sia per i riscontri acquisiti. Il secondo motivo denunciava carenza assoluta di motivazione, anche con riferimento alla reciprocità dei comportamenti molesti. È stato ritenuto reiterativo e manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva esaminato la reciprocità, escludendone l'efficacia scagionante, e aveva motivato sulla piattaforma probatoria e sull'evento di danno richiesto per gli atti persecutori. Il terzo motivo lamentava insufficienza probatoria e assenza di riscontri esterni e oggettivi; è stato ritenuto mal formulato, perché non riconducibile a uno dei vizi previsti dall'art. 606 c.p.p., e comunque generico. Il quarto motivo denunciava l'omessa valutazione degli elementi a discolpa, ma è stato considerato anch'esso mal impostato e diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita nel giudizio di cassazione. Il quinto motivo contestava l'eccessività della pena, il diniego delle attenuanti generiche e l'omessa sostituzione della pena. Le prime doglianze sono state ritenute aspecifiche per mancata correlazione con la motivazione impugnata; quella sulla sostituzione della pena è stata giudicata generica, non essendo indicata la pena sostitutiva richiesta, e comunque incompatibile con l'assenza del consenso dell'imputato espresso nei termini previsti dall'art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p. Il sesto motivo censurava la quantificazione equitativa del danno, ma è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva applicato i criteri secondo cui il giudice deve indicare le circostanze di fatto e il percorso logico della liquidazione, senza dover esporre analiticamente i calcoli. I motivi aggiunti sono stati ritenuti inammissibili per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.; se considerati memoria, non contenevano argomenti utili a modificare le conclusioni.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude di per sé la configurabilità del delitto; impone però una motivazione più accurata sull'effettiva sussistenza dell'evento di danno, quale stato d'ansia o paura, timore per l'incolumità o necessità di modificare le abitudini di vita.
art. 610 c.p.
La norma è richiamata quale titolo di condanna confermato dai giudici di merito; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.
art. 606 c.p.p.
vizi deducibili con il ricorso per cassazione
Una censura probatoria deve essere ricondotta a uno dei vizi tassativamente previsti; non è sufficiente prospettare genericamente l'insufficienza della prova o una diversa valutazione dei fatti.
art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
il consenso deve essere espresso non oltre i quindici giorni anteriori all'udienza
La sostituzione della pena richiede il consenso dell'imputato espresso nel termine previsto; una richiesta generica e priva dell'indicazione della pena sostitutiva non è idonea.
art. 585, comma 4, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti; se questi sono valutati come memoria, devono comunque contenere argomentazioni utili a contrastare la decisione impugnata.
Massime di principio
- La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude automaticamente la configurabilità degli atti persecutori; in tale situazione il giudice deve motivare con particolare accuratezza sulla concreta verificazione dell'evento di danno richiesto dalla fattispecie.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti genericamente l'inattendibilità delle persone offese senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni per cui le dichiarazioni siano state ritenute attendibili.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto né l'autonoma scelta di una ricostruzione probatoria alternativa a quella adottata dal giudice di merito; la mera richiesta di una diversa valutazione delle prove non integra un vizio di legittimità.
- I motivi di ricorso devono essere specificamente correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; sono inammissibili le censure intrinsecamente indeterminate o non confrontate con la motivazione della sentenza.
- La censura relativa alla sostituzione della pena è generica se non indica quale pena sostitutiva sia stata richiesta; inoltre, la sostituzione presuppone il consenso dell'imputato espresso nel termine previsto dall'art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
- La liquidazione equitativa del danno morale non richiede l'indicazione analitica dei calcoli, ma il giudice deve esplicitare le circostanze di fatto considerate e il percorso logico seguito per determinare l'importo.
- Nel giudizio di legittimità camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese soltanto se abbia svolto un'attività difensiva effettiva e utile a contrastare il ricorso e a tutelare i propri interessi risarcitori.
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