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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49728/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio decisa in sede di rinvio: censura per presunta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione di legge per non essersi il giudice del rinvio uniformato ai principi indicati dalla Cassazione in ordine alla determinazione della pena base, all'applicazione e all'estensione delle attenuanti generiche, alla quantificazione degli aumenti per la continuazione interna (151 cessioni residuali) e per la continuazione esterna con quattro sentenze irrevocabili, nonché per la correttezza dell'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché composto da motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto che molte doglianze fossero in realtà tentativi di riconsiderare la congruità della pena, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e che la censura cumulativa sui vizi della motivazione fosse priva di sufficiente specificità. La Corte ha giudicato adeguata la determinazione della pena operata dal giudice di rinvio (pena detentiva ridotta rispetto alla sentenza di appello annullata) e ha ritenuto che le motivazioni relative alle attenuanti generiche e agli aumenti per continuazione fossero sufficienti, anche alla luce della modesta entità degli aumenti per i singoli episodi. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e all'obbligo, per profili di colpa, di versare alla cassa delle ammende la somma di euro tremila. Si segnala che, in sede di rinvio, la Corte di appello aveva rideterminato la pena complessiva in anni 8, mesi 8, giorni 16 di reclusione e euro 15.200 di multa.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che delinea le fattispecie di reato relative alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, determinando il quadro edittale cui riferire la quantificazione della pena.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Disciplina la diminuzione di pena per il rito abbreviato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la riduzione opera solo nei confronti dei reati giudicati con rito abbreviato e, se il reato più grave è giudicato con rito abbreviato, la diminuzione deve essere calcolata sulla pena finale determinata dopo (e non prima) gli aumenti disposti per i reati satellite.

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce al giudice di merito un potere discrezionale nella determinazione della pena; la Cassazione controlla che non vi siano arbitrii ma non rivede la congruità della pena se motivata secondo i criteri di legge.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per la determinazione della pena (circostanze, personalità dell'autore, finalità della pena); la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione che indichi i criteri prevalenti quando la pena non è molto distante dal minimo edittale.

  • art. 81 cod. pen.

    Controllo della proporzionalità e del divieto di cumulo materiale delle pene; la giurisprudenza richiede motivazione specifica sugli aumenti per ciascun reato satellite quando gli aumenti non sono di esigua entità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa, l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale articolo disponendo il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)

    Principio secondo cui i motivi che invocano diversi vizi della motivazione sono eterogenei e non possono essere cumulati in modo generico; la Corte ha richiamato questo orientamento per dichiarare la mancanza di specificità delle censure.

  • Sezioni Unite, n. 41127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Stabilisce l'onere del giudice di merito di motivare specificamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite in relazione all'entità dell'aumento e al rispetto dei limiti di proporzione; la Corte ha applicato il principio osservando che aumenti di esigua entità non richiedono motivazioni dettagliate.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina la congruità della pena se il giudice di merito ha esercitato legittimamente la discrezionalità e ha fornito una motivazione sui criteri ritenuti prevalenti (artt. 132-133 c.p.).
  • I motivi in Cassazione che aggregano genericamente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sono spesso inammissibili per mancanza di specificità (orientamento Sez. U Filardo).
  • Quando la continuazione riguarda reati giudicati con riti diversi, la diminuzione per il rito abbreviato riguarda soltanto i reati definiti con quel rito e, se il reato più grave è stato giudicato con rito abbreviato, la riduzione deve essere calcolata dopo gli aumenti per i reati satellite (art. 442 c.p.p.).
  • Il giudice è tenuto a motivare specificamente gli aumenti di pena per i reati satellite, ma l'intensità dell'onere motivazionale è proporzionale all'entità degli aumenti: aumenti modesti possono non richiedere motivazioni dettagliate (Pizzone).
  • Se la pena determinata si colloca non troppo lontano dal minimo edittale, la motivazione può limitarsi a indicare i criteri prevalenti (es. 'pena congrua' o 'pena equa'); una motivazione analitica è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.
  • Chi propone ricorso insussistente o non sufficientemente specifico rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende a titolo di colpa nella proposizione dell'impugnazione (art. 616 c.p.p.).

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