Ordinanza n. 530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 15/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito di una procedura di appalto per servizi di durata triennale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore economico ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR Sardegna aveva respinto la domanda di sospensione cautelare, formulata nel contesto della procedura di gara identificata dal CIG B884087404. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti con il ricorso principale o con l’appello. Il Consiglio di Stato ha quindi esaminato la domanda limitatamente ai presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dedotte dalle parti richiedessero un approfondimento proprio della fase di merito, già fissata dal TAR Sardegna per il 27 maggio 2026, senza ravvisare nella fase cautelare elementi sufficienti per una prognosi favorevole. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che si trattava di un appalto di servizi pluriennale, della durata di 36 mesi, per il quale non era stata ancora disposta l’aggiudicazione. Il danno prospettato, avente natura eminentemente patrimoniale, è stato ritenuto suscettibile di ristoro per equivalente in caso di eventuale accoglimento del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato deciso con ordinanza e respinto.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può negare la misura cautelare rimettendo la valutazione compiuta alla fase di merito, ove questa sia già fissata in tempi determinati.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l’atto lesivo non abbia ancora prodotto effetti irreversibili, come nel caso in cui, nell’ambito di una gara, non sia stata ancora disposta l’aggiudicazione.
- Il danno derivante dalla mancata partecipazione o dal mancato conseguimento di un appalto, ove abbia natura eminentemente patrimoniale e sia suscettibile di quantificazione, non giustifica di per sé la tutela cautelare quando possa essere ristorato per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- La tutela cautelare non è concessa in assenza di una prognosi favorevole sul fumus boni iuris e di un periculum in mora concreto e non adeguatamente compensabile mediante risarcimento patrimoniale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →