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Sentenza

Sentenza n. 741/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento - della determinazione della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni del 12 febbraio 2015, notificata il 23 febbraio 2015, recante diniego sull’istanza di integrazione salariale presentata dalla Ralox S.p.A. per il periodo dal 10 febbraio al 10 maggio 2014; - della determinazione della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni del 12 febbraio 2015, notificata il 23 febbraio 2015, recante diniego sull’istanza di integrazione salariale presentata dalla Ralox S.p.A. per il periodo dal 12 maggio al 9 agosto 2014; - della determinazione della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni del 12 febbraio 2015, notificata il 23 febbraio 2015, recante diniego sull’istanza di integrazione salariale presentata dalla Ralox S.p.A. per il periodo dall’11 agosto al 4 ottobre 2014; - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa201500266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: tre determinazioni della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni recanti il diniego di integrazione salariale ordinaria per periodi compresi tra febbraio e ottobre 2014

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato i dinieghi dell'INPS, motivati genericamente con la mancanza dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria. Ha dedotto la violazione dell'art. 1 della l. n. 164/1975 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di logicità, congruità e certezza dell'azione amministrativa, carenza, insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha lamentato che i provvedimenti non indicassero quali presupposti fossero ritenuti mancanti né l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. In via subordinata, ha sostenuto la sussistenza dei requisiti sostanziali per la CIGO, poiché la sospensione o riduzione dell'attività era stata determinata da una temporanea contrazione delle commesse, conseguente alla riduzione degli ordinativi dei clienti e alla crisi del settore edilizio. La società aveva comunicato alle organizzazioni sindacali e alla RSU il ricorso alla CIGO per periodi inizialmente limitati, concordando eventuali rientri anticipati in caso di ripresa delle commesse; il trattamento era stato poi prorogato a causa del perdurare, non prevedibile al momento iniziale, della contrazione. Dal 6 ottobre 2014 l'attività era ripresa a ciclo continuo con l'impiego dell'intero personale. L'INPS ha resistito sostenendo che la società non aveva prodotto la relazione tecnica richiesta per comprovare la temporaneità e transitorietà dell'evento e la successiva ripresa dell'attività.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato i provvedimenti di diniego, imponendo all'INPS di riesaminare le istanze alla luce dei principi affermati. Il Collegio ha rilevato che la contrazione momentanea delle commesse, documentata dalle comunicazioni e dagli accordi sindacali, integra un evento transitorio e non imputabile all'imprenditore ai sensi dell'art. 1 della l. n. 164/1975. La durata inizialmente limitata del trattamento, la previsione del rientro anticipato in caso di recupero delle commesse, le successive proroghe giustificate dal protrarsi della situazione e la ripresa dell'attività dal 6 ottobre 2014 dimostrano la temporaneità dell'evento. Il giudice ha inoltre ritenuto non legittimo il diniego fondato sulla mancata produzione della specifica relazione tecnica richiesta dall'INPS: la società aveva comunque prodotto, per ciascun periodo, documentazione relativa alle ore lavorate, ai lavoratori occupati e sospesi, alle qualifiche e agli orari ridotti. La crisi del settore edilizio è stata qualificata come fatto notorio, non bisognoso di prova rigorosa. Le richieste di CIGO per periodi limitati e i verbali di accordo sindacale, che attestavano la temporanea contrazione delle commesse, sono stati ritenuti prova sufficiente dei requisiti. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 164/1975

    Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: 1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva: a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.

    La contrazione temporanea delle commesse, non imputabile all'imprenditore e seguita dalla ripresa dell'attività, integra il presupposto per l'ammissione alla CIGO. La temporaneità può essere dimostrata mediante la durata limitata della richiesta, gli accordi sindacali, la documentazione aziendale e la successiva ripresa produttiva.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    I provvedimenti di diniego devono indicare i presupposti ritenuti mancanti e l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione; una motivazione meramente generica sulla mancanza dei presupposti non è sufficiente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione alla CIGO, la temporanea contrazione delle commesse dovuta a riduzione degli ordinativi dei clienti può integrare un evento transitorio e non imputabile all'imprenditore, purché la temporaneità risulti dal complesso degli elementi documentali e dalla successiva ripresa dell'attività.
  • La richiesta di CIGO per un periodo inizialmente limitato, gli accordi con le organizzazioni sindacali che attestino la temporanea contrazione delle commesse e la previsione del rientro anticipato in caso di ripresa degli ordinativi costituiscono elementi probatori idonei a dimostrare il requisito della transitorietà.
  • Il protrarsi della contrazione delle commesse dopo la domanda iniziale non esclude la temporaneità dell'evento, quando la proroga del trattamento sia stata determinata da un aggravamento o da una persistenza non prevedibile al momento della prima richiesta e l'attività sia successivamente ripresa.
  • Il diniego di un trattamento di integrazione salariale non può fondarsi sulla mera mancata produzione di una specifica relazione tecnica quando la documentazione complessivamente acquisita consenta di verificare la situazione aziendale, i lavoratori interessati, la riduzione dell'orario e la temporaneità della crisi.
  • La crisi generalizzata di un settore economico, quando costituisca fatto notorio, non necessita di prova rigorosa; essa può concorrere, insieme agli altri elementi documentali, a dimostrare la situazione temporanea di mercato rilevante per la CIGO.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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