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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05458/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito dell'esecutività di una nuova condanna all'ergastolo, ha rideterminato il cumulo delle pene aggiungendo un ulteriore anno di isolamento diurno (art. 72 cod. pen.). Il ricorrente censura la motivazione come illogica e sostiene che nei precedenti atti di esecuzione (in particolare un decreto di cumulo del PM e un provvedimento del Tribunale di Perugia) risulterebbe già applicata la misura massima di tre anni di isolamento diurno, sicché non sarebbe possibile aumentarla; inoltre contesta l'applicazione del criterio di prevalenza del provvedimento piu favorevole (art. 669 cod. proc. pen.) e la ricostruzione sulla mancata espiazione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: i provvedimenti di cumulo del Pubblico Ministero non abbiano natura giurisdizionale e quindi non possano determinare da soli la misura dell'isolamento diurno; il provvedimento del Tribunale di Perugia era limitato all'applicazione/revoca di benefici e non "giurisdizionalizzava" il cumulo del PM; invece la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Bologna del 15/12/1995 aveva effettivamente determinato la misura in due anni e, trattandosi di statuizione più favorevole, prevale ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.; l'aggiunta di un ulteriore anno di isolamento diurno all'ergastolo ai sensi dell'art. 72 cod. pen. in relazione alle nuove condanne è legittima; la richiesta di immediata esecuzione per la revoca del regime di semilibertà era di competenza del Tribunale di sorveglianza e quindi non accolta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Il criterio della prevalenza della statuizione più favorevole si applica anche in sede esecutiva tra provvedimenti irrevocabili che abbiano ad oggetto la determinazione della pena; pertanto una pronuncia giudiziale più favorevole prevale sulle altre statuizioni concernenti la stessa materia.

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Esige che la determinazione della pena sia motivata; applicato per valutare quali provvedimenti costituiscono effettiva determinazione giudiziale della misura dell'isolamento diurno.

  • art. 72 cod. pen.

    Consente l'applicazione della pena accessoria dell'isolamento diurno; nella specie è stata aggiunta un'ulteriore annualità all'ergastolo in sede di rideterminazione del cumulo in relazione a nuova condanna irrevocabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • natura non giurisdizionale del decreto di cumulo del Pubblico Ministero (giurisprudenza consolidata)

    I decreti/atti di cumulo redatti dal PM non sono provvedimenti giurisdizionali e non possono da soli determinare o modificare la misura della pena dell'isolamento diurno; è necessario un provvedimento giudiziale motivato per tale determinazione.

Massime di principio

  • I provvedimenti di cumulo redatti dal Pubblico Ministero non hanno valore giurisdizionale: per stabilire la misura dell'isolamento diurno è necessario un provvedimento del giudice della cognizione o dell'esecuzione, motivato ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
  • Se esistono provvedimenti giudiziali irrevocabili contrastanti sulla stessa materia, prevale la statuizione più favorevole ai sensi dell'art. 669 c.p.p., applicabile anche in sede esecutiva.
  • La determinazione di nuove pene accessorie (es. isolamento diurno) in conseguenza di condanne sopravvenute può essere disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi delle norme sul cumulo e sulla determinazione della pena, salva la competenza del Tribunale di sorveglianza per provvedimenti attinenti ai benefici (es. semilibertà).
  • L'esistenza di atti amministrativi o di ufficio (come i cumuli del PM) non esclude la necessità di un giudizio motivato se si pretende che quei provvedimenti producano effetti sullo status esecutivo del condannato.
  • Le questioni relative alla corretta qualificazione e computo delle pene sono soggette al sindacato della Corte di legittimità solo nei limiti dell'ammissibilità del ricorso e quando il ricorso medesimo affronti le ragioni di fatto e di diritto indicate nella motivazione impugnata.
  • La richiesta di esecuzione immediata di provvedimenti che incidono su benefici concessi richiede che sia rimessa al giudice competente (Tribunale di sorveglianza) se l'effetto richiesto attiene alla revoca di benefici come la semilibertà.

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