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Ordinanza

Ordinanza n. 4397/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 2 del 26 luglio 2024, emessa dal Comune di Collegiove e comunicata al ricorrente mediante plico postale ricevuto in data 2 settembre 2024, con cui è stata ingiunta al ricorrente la demolizione di alcune opere abusive sugli immobili siti nel Comune di Collegiove in via Roma e distinti in catasto urbano al foglio n. 6 particelle n. 574 e 896/part.; ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL VERIFICATORE

Giustizia amministrativa202412085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, l'ordinanza n. 2 del 26 luglio 2024 del Comune di Collegiove, con la quale gli è stata ingiunta la demolizione di opere abusive realizzate su immobili siti nel territorio comunale. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza, il TAR ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandone l'incarico al responsabile pro tempore dell'Area Genio Civile Lazio Nord della Regione Lazio e fissando in sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il termine per il deposito della relazione conclusiva. Il responsabile dell'Area ha delegato l'incarico a un funzionario, che ha chiesto una proroga di ulteriori cinquanta giorni, motivandola con la necessità di esaminare la documentazione, reperire ulteriori elementi e svolgere la verificazione nel contraddittorio delle parti. Il ricorrente ha ritenuto giustificata la proroga e ha chiesto anche il rinvio dell'udienza, così da poter fruire dei termini difensivi per eventuali produzioni documentali e memorie.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di proroga del verificatore, fissando al 24 marzo 2026 il nuovo termine per il deposito della relazione conclusiva. Ha inoltre rinviato l'udienza pubblica, già fissata al 7 aprile 2026, al 16 giugno 2026, per consentire il completamento dell'istruttoria e il successivo esercizio delle facoltà difensive. L'ordinanza non decide nel merito l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e non si pronuncia sulla domanda cautelare. Ha ordinato alla segreteria di comunicare il provvedimento alle parti e al verificatore.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la verificazione già disposta nel giudizio; il provvedimento disciplina esclusivamente la proroga del termine per il deposito della relazione del verificatore.

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata insieme all'art. 66 c.p.a. nel contesto dell'attività istruttoria, senza che l'ordinanza ne sviluppi una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo richieda ulteriori attività di esame documentale, acquisizione di elementi e svolgimento del contraddittorio, il giudice può prorogare il termine assegnato al verificatore, fissando un nuovo termine per il deposito della relazione.
  • Il rinvio dell'udienza pubblica è giustificato quando sia necessario consentire il completamento della verificazione e garantire alle parti la fruizione dei termini per il deposito di documenti e memorie difensive.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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