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Sentenza

Sentenza n. 8046/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della nota della Regione Lazio del 24 luglio 2025, prot. n. 765390; - della determinazione dirigenziale n. G06460 del 23/05/2025 della Regione Lazio, trasmessa il 24 luglio 2025 in allegato alla nota prot. n. 765390 del 24 luglio 2025; - della nota prot. 837944 del 20/08/2025 della Regione Lazio; - della nota, prot. 929233, del 22/09/2025 della Regione Lazio; - della griglia automatizzata e del nuovo algoritmo che governa la definizione del contributo di cui all’art. 200 del d.l. n. 34/2020, privo di supporto documentale e di data sconosciuta; - dei Decreti interministeriali 11 agosto 2020 n. 340; 2 dicembre 2021, n. 489; 20 settembre 2022 n. 289; 20 luglio 2023, n. 169; 20 dicembre 2024, n. 329 laddove consentano l’applicazione di un nuovo algoritmo o comunque la riquantificazione del contributo assegnato alla ricorrente; - della nota prot. n. 1081377, 5 settembre 2024, della Regione Lazio e dei moduli e formulari alla stessa allegati; - nonché, ove occorra, della nota prot. n. 1152828 del 23 settembre 2024 del Comune di Tarquinia; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto o consequenziale con quelli Impugnati.

Giustizia amministrativa202513445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Richiesta regionale di restituzione di euro 278.921,40, connessa alla riquantificazione dei contributi per i minori ricavi tariffari del trasporto pubblico locale durante l’emergenza COVID-19, e relativi atti presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente, titolare del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Tarquinia, ha contestato la nota regionale del 24 luglio 2025, la determinazione dirigenziale di accertamento della somma da recuperare, le successive note regionali, i decreti interministeriali succedutisi in materia e il nuovo algoritmo utilizzato per ricalcolare il contributo previsto dall’art. 200 del d.l. n. 34/2020. L’impresa sosteneva di avere garantito il servizio durante la pandemia effettuando corse aggiuntive e sostenendo maggiori costi, e di avere già ricevuto somme inizialmente quantificate sulla base dell’istruttoria allora svolta. Deduceva l’illegittimità del nuovo algoritmo per irragionevolezza, contraddittorietà, violazione dell’art. 200 del d.l. n. 34/2020, errore nei presupposti, opacità e difetto di trasparenza; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione e istruttoria, incompetenza e asserita revoca del precedente criterio di calcolo; effetti discriminatori; violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e del legittimo affidamento; violazione del d.i. n. 329/2024 e dell’art. 1227 c.c.; illegittima reiterazione dell’istruttoria sulle sovracompensazioni; e illegittimità della pretesa restitutoria per l’annualità 2020, ritenendo il nuovo algoritmo applicabile soltanto agli anni 2021 e 2022. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo di avere agito in modo vincolato, sulla base dei decreti interministeriali e degli esiti della piattaforma nazionale, per recuperare somme eccedenti, con conseguente natura di diritto soggettivo della posizione dell’impresa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la controversia non riguardasse principalmente la sterilizzazione di effetti autoritativi propri degli atti presupposti, ma la pretesa restitutoria della Regione e, quindi, l’an e il quantum della somma pecuniaria richiesta. La nota regionale del 24 luglio 2025 è stata individuata come l’atto lesivo, poiché ha concretamente richiesto la restituzione di euro 278.921,40; gli altri decreti e atti sono stati considerati presupposti, contestabili incidentalmente. Secondo il TAR, la posizione dell’impresa è un diritto soggettivo di natura economica, tutelabile davanti al giudice ordinario mediante accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti amministrativi presupposti o della tardività della richiesta, con eventuale disapplicazione degli stessi. Non ricorre una fattispecie di giurisdizione esclusiva. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini e modi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale e della complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 200 d.l. n. 34/2020

    criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico

    La norma demanda a un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di compensazione dei minori ricavi, tenendo conto anche dei costi cessanti, dei minori costi derivanti dagli ammortizzatori sociali e dei costi aggiuntivi sostenuti per l’emergenza.

  • art. 2, comma 4, d.i. n. 329/2024

    le somme eccedenti devono essere versate in entrata al bilancio dello Stato

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di recupero e riversamento delle somme erogate in eccedenza.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, nei termini e modi previsti dalla disposizione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure di difetto di motivazione e trasparenza, senza esame nel merito da parte del TAR.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata sostituzione del precedente criterio o algoritmo, senza esame nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa restitutoria, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla restituzione di contributi o sovvenzioni pubbliche già erogati, quando la domanda mira sostanzialmente a evitare il pagamento o il recupero di una somma e riguarda l’an e il quantum della pretesa pecuniaria, la posizione del beneficiario ha natura di diritto soggettivo, salvo che la controversia investa l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale di concessione, revoca o annullamento del beneficio.
  • La contestazione di atti amministrativi presupposti alla richiesta di restituzione non attribuisce di per sé la controversia alla giurisdizione amministrativa: se l’interesse sostanziale perseguito è la non restituzione della somma, l’illegittimità degli atti presupposti può essere accertata incidentalmente e, ove necessario, disapplicata dal giudice ordinario.
  • La nota con cui l’amministrazione quantifica e richiede concretamente la restituzione di somme asseritamente erogate in eccedenza costituisce l’atto lesivo rilevante ai fini dell’individuazione della situazione giuridica azionata, quando gli atti anteriori incidono soltanto come presupposti del rapporto economico.
  • Il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla controversia avente a oggetto una pretesa restitutoria fondata su criteri vincolanti e su un ricalcolo meramente aritmetico, ove non sia configurabile una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto pubblico localeRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiServizi pubbliciContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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