Ordinanza n. 5921/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della graduatoria di concorso approvata con decreto n. 81 del 06.05.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto - di Napoli ad esito e definizione del concorso indetto con il bando del 02 agosto 2023 per titoli ed esami per il reclutamento di nr. 02 unità di ormeggiatore nel gruppo ormeggiatori del Porto di Napoli e della consequenziale graduatoria finale di merito del capo del compartimento marittimo di Napoli; b) dei verbali della Commissione esaminatrice n. 01/2023 del 20 novembre 2023, n. 02/2024 del 22 aprile 2024, nr. 03/2024 del 23 aprile 2024 e nr. 4/2024 del 23 aprile 2024 per quanto autonomi e lesivi; c) dei decreti n. 168/2023 e 65/2024 rispettivamente del 02 novembre 2023 e 11 aprile 2024 della Capitaneria di Porto di Napoli di nomina della commissione; d) degli atti preparatori, le operazioni di addestramento, “familiarizzazione” e preparazione dei candidati vincitori alle prove pratiche; e) del bando di concorso e segnatamente dell'art. 4 titolato (commissione) e art 5 titolato (prova pratica), e n. 10 (mobilità) se ed in quanto autonomi e lesivi per le ragioni che si vanno ad esporre; f) di tutti gli atti, i documenti e provvedimenti con i quali l’Ufficio ha disposto e documentato le operazioni concorsuali, a cominciare dal decreto n. 65 del 11.04.2024 e 168 del 02.11.2023 del Comandante della Capitaneria del Porto di Napoli con cui ha proceduto alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice; g) dell’atto propedeutico alla stesura della graduatoria finale contenente gli “esiti della prova pratica” compresa la graduatoria definitiva e degli atti di selezione dei vincitori contro interessati e di tutte le operazioni di selezione; h) per quanto autonomo e lesivo nella presente fattispecie, in parte qua, del contratto collettivo del 31 maggio 2023 e segnatamente dell‟art 26 nella parte in cui esclude l’istituto della mobilità volontaria consentendo agli ormeggiatori impiegati in altri porti la mobilità solo per “esuberi” ovvero “esigenze di servizio”, nonché dell’‟art 10 del bando di concorso con riguardo all’esclusione della mobilità volontaria; i) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) in parte qua, del regolamento del 19 aprile 2024, n. 93 concernente “modifiche al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328” (GU Serie Generale n.156 del 05-07-2024) con entrata in vigore fissata al 20/07/2024 e segnatamente dell’art 213 comma 2, “rinforzando quanto ad oggi praticato in ambito nazionale”; b) in parte qua del regolamento del 19 aprile 2024, n. 93 concernente “modifiche al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328” (GU Serie Generale n.156 del 05-07-2024) con entrata in vigore fissata al 20/07/2024 e segnatamente e dell’art. 213, per cui il comandante del porto nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di cui all’articolo 211, senza distinzione rispetto a chi è già ormeggiatore, in quanto lesivi degli interessi fatti valere nel giudizio dal ricorrente; c) se e per quanto autonoma e lesiva della Circolare n. 9 del 12.03.2019 e relativa bozza di bando di concorso nella parte in cui, all’art. 4, prevede la designazione di membri della commissione di concorso da parte di A.N.G.O.P.I. ovvero organismi di categoria; d) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura concorsuale per il reclutamento di due ormeggiatori nel Gruppo ormeggiatori del Porto di Napoli, inclusi gli atti della commissione, il bando e le operazioni concorsuali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale approvata all’esito del concorso, i verbali e i decreti di nomina della commissione esaminatrice, gli atti preparatori e le operazioni relative alle prove pratiche, il bando e alcune disposizioni del contratto collettivo applicato, con particolare riferimento all’esclusione della mobilità volontaria degli ormeggiatori già impiegati presso altri porti. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato alcune disposizioni del regolamento di modifica del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, nonché una circolare e la previsione relativa alla designazione di componenti della commissione da parte di organismi di categoria. Il giudizio non è stato definito nel merito: il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, ritenendo che le censure possano incidere sulla graduatoria e che debbano essere coinvolti anche gli idonei non vincitori collocati in posizione superiore a quella del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, mediante notificazione individuale da eseguire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, con deposito delle prove delle notificazioni entro i successivi 15 giorni. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, quando le censure possono travolgere l’intera graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati; quando invece possono soltanto modificarne l’ordine, la notificazione è dovuta nei confronti di tutti coloro che dalla modifica subirebbero una collocazione deteriore, inclusi gli idonei non vincitori collocati in posizione superiore al ricorrente. È stata fissata per il prosieguo l’udienza pubblica del 15 luglio 2026. Ogni statuizione sulle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati graduati quando le censure dedotte, se accolte, sono idonee a travolgere l’intera graduatoria.
- Quando le censure contro una graduatoria concorsuale possono determinare soltanto una modifica dell’ordine dei candidati, il ricorso deve essere notificato a tutti i soggetti che, per effetto della modifica, subirebbero una collocazione deteriore, siano essi vincitori o idonei non vincitori.
- L’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati interessati deve avvenire mediante notificazione individuale entro il termine stabilito dal giudice, con successivo deposito delle relative prove.
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