Cassazione Penale, Sentenza n. 24547/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Grimaldi deduceva che il reato di evasione commesso nel settembre 2010 si era estinto per prescrizione. Sosteneva che la sentenza di primo grado (29/11/2010) non era stata seguita, nei successivi sei anni, da alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione; inoltre affermava che l'aumento del termine per la recidiva previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. riguarda solo il termine massimo e non quello ordinario, per cui non poteva operare un allungamento del termine ordinario di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricostruito il quadro edittale: alla data del fatto (settembre 2010) il massimo edittale per l'art. 385 cod. pen. era di un anno (successivamente elevato dalla L. 26/11/2010, n.199) e, anche considerando l'aumento per recidiva, la pena concreta era comunque sotto i 5 anni; ne conseguiva un termine ordinario di prescrizione di sei anni (termine massimo 7 anni e 6 mesi). La Corte ha affermato che il decreto di citazione in appello rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 160, comma 2, cod. proc. pen.; tuttavia nel caso di specie il decreto di citazione in appello era stato emesso il 12/12/2018, ossia dopo la scadenza del termine ordinario di sei anni decorrente dalla sentenza di primo grado (29/11/2010). Pertanto la prescrizione si era verificata e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Individuazione del reato materiale (e relativo limite edittale applicabile alla data del fatto) utile al calcolo del termine di prescrizione.
L. 26 novembre 2010, n. 199
Rilevata come norma che ha successivamente elevato il limite edittale dell'art. 385, ma non applicabile per aumentare retroattivamente il termine di prescrizione originato alla data del fatto.
art. 161, comma secondo, cod. pen.
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Norma sull'aumento di pena per recidiva; la Corte valuta l'aumento ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, ma conferma che in concreto la pena rimaneva sotto la soglia dei 5 anni.
art. 157, comma secondo, cod. pen.
art. 157, comma secondo, cod. pen.
Norma utilizzata per determinare il termine ordinario di prescrizione in relazione al massimo edittale concretamente applicabile alla fattispecie.
art. 160, comma 2, cod. proc. pen.
art. 160, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la dizione "decreto di citazione a giudizio" come comprensiva anche del decreto di citazione in appello, riconoscendogli efficacia interruttiva della prescrizione.
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione occorre prendere a riferimento la pena massima concretamente applicabile alla data del fatto (anche considerando gli aumenti previsti per la recidiva), e da essa derivare il termine ordinario e il termine massimo di prescrizione secondo gli artt. 157 e 160.
- Il "decreto di citazione in appello" costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 160, comma 2, cod. proc. pen.; pertanto, nella verifica della prescrizione, è necessario controllare la data di emissione/ notifica di tale decreto rispetto alla scadenza del termine ordinario.
- In presenza di più atti interruttivi occorre verificare non solo che non sia superato il termine massimo complessivo, ma anche che tra un atto interruttivo e l'altro non sia trascorso un intervallo superiore al termine ordinario previsto dall'art. 157: la prescrizione può infatti maturare per via dell'intervallo tra atti.
- Le modifiche legislative intervenute dopo il fatto (es. aumento del limite edittale) non devono automaticamente allungare retroattivamente i termini di prescrizione se, alla data del fatto, il calcolo portava a termini già maturati; va sempre valutata la normativa applicabile alla data della commissione del reato.
- Nel dubbio sulla efficacia interruttiva di un atto o sulla corretta data di notifica, conviene acquisire e documentare le date esatte di emissione e notifica degli atti processuali (in particolare decreto di citazione in appello) perché sono decisive per la valutazione della prescrizione.
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