Cassazione Civile, Ordinanza n. 20173/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2010, con cui l’Ufficio contestava costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti, spese per pubblicità non di competenza, ammortamenti non deducibili, spese indeducibili per assicurazioni e carburanti e costi di rappresentanza non deducibili. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile in primo grado perché tardivo; l’appello era stato poi dichiarato inammissibile perché il giudice di secondo grado ha ritenuto che non si fosse mai instaurato un corretto rapporto di impugnazione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 218/1997, sostenendo che, poiché l’Ufficio aveva già notificato un invito al contraddittorio ex art. 5, non era applicabile la procedura di accertamento con adesione e quindi il termine per ricorrere non avrebbe dovuto essere ritenuto scaduto; (2) violazione dell’obbligo motivazionale, denunciando motivazione apparente o perplessa della sentenza d’appello, che avrebbe fatto riferimento a un’istanza di adesione e a un atto non definibile in modo erroneo; (3) violazione degli artt. 5 del d.lgs. 218/1997 e 42 del d.P.R. 600/1973, deducendo l’illegittimità dell’avviso per sottoscrizione illeggibile e mancanza di valida delega. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha respinto, ritenendo la motivazione del giudice di merito sufficientemente comprensibile; ha poi respinto il primo motivo, rilevando che l’invito ex art. 5, regolarmente notificato, precludeva l’istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell’avviso e che, dunque, il ricorso originario era tardivo; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché precluso dalla tardività del ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione della sentenza impugnata, perché il ragionamento del giudice di merito, pur non impeccabile nella forma, consentiva di comprendere che l’inammissibilità del ricorso di primo grado era stata affermata per la ritenuta illegittimità dell’istanza di adesione proposta contro un atto non definibile. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 218/1997, affermando che l’invito al contraddittorio ex art. 5, validamente notificato, escludeva la possibilità di proporre successivamente istanza di accertamento con adesione ai fini della sospensione del termine di impugnazione; perciò il ricorso introduttivo era tardivo. Il terzo motivo, relativo alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, è stato ritenuto inammissibile perché assorbito/precluso dalla tardività del ricorso originario. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 218/1997
L’invito al contraddittorio notificato dall’Ufficio, se regolarmente formato e notificato, rileva ai fini della procedura di accertamento con adesione e incide sulla possibilità di fruire della sospensione del termine per impugnare.
art. 6, comma 2, d.lgs. 218/1997
il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione
La facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione presuppone che l’avviso di accertamento non sia stato preceduto dall’invito ex art. 5; se l’invito c’è stato, l’istanza successiva non è idonea a far decorrere un nuovo termine di impugnazione.
art. 42 d.P.R. 600/1973
La censura sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento resta preclusa quando il ricorso introduttivo è tardivo.
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati esaminati nei limiti dei vizi denunciati; il vizio di motivazione rilevante è solo quello che integra una motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il solo difetto di chiarezza o di sinteticità se dal testo della sentenza si comprendono le ragioni della decisione.
- L’invito al contraddittorio ex art. 5 del d.lgs. 218/1997, se ritualmente notificato, preclude la successiva istanza di accertamento con adesione prevista dall’art. 6, comma 2, dello stesso decreto per sospendere il termine di impugnazione dell’avviso di accertamento.
- Quando il ricorso avverso l’avviso di accertamento è tardivo, restano precluse le censure che investono la legittimità sostanziale o formale dell’atto impositivo, perché il giudizio è impedito in radice dalla tardività dell’impugnazione.
- Ai fini della tempestività del ricorso tributario, la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione è utile solo se ricorrono i presupposti normativi per la sua ammissibilità e per l’effetto sospensivo del termine; in difetto, l’istanza è irrilevante.
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