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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01909/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto proponeva opposizione a decreto ingiuntivo con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 40.000 per lavori di ristrutturazione eseguiti presso un appartamento. L'opponente contestava sia il mancato rispetto dei termini pattuiti per l'esecuzione dei lavori sia la cattiva esecuzione delle opere, domandando anche il risarcimento dei danni. Il creditore opposto resisteva e otteneva la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma, operata la compensazione, condannava l'opponente al pagamento di euro 27.552,25. In appello la somma veniva ridotta a euro 20.539,01. Il ricorrente censurava in cassazione, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la compagnia assicuratrice era stata chiamata arbitrariamente e senza ragione nel giudizio di opposizione e che non poteva essere qualificato come totalmente soccombente, essendo la pretesa monitoria stata ridimensionata in primo grado e ulteriormente in appello; perciò non era giustificabile porre a suo carico le spese della terza chiamata solo in base al criterio di causalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese della terza chiamata in garanzia e rinviando alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce del principio secondo cui le spese del terzo chiamato possono gravare sull'attore solo se la chiamata sia stata resa necessaria dalle tesi dell'attore e queste siano risultate infondate, mentre restano a carico della parte che abbia chiamato o fatto chiamare il terzo se l'iniziativa è palesemente arbitraria. La Corte ha ritenuto che, nella specie, l'opposizione non fosse pretestuosa e che il ricorrente non potesse essere qualificato come totalmente soccombente, anche in considerazione delle riduzioni ottenute della somma ingiunta nei due gradi di merito. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    viene invocato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte richiama la lata accezione di soccombenza ai fini della regolazione delle spese, precisando però che il mero criterio di causalità non basta quando la parte non sia totalmente soccombente e la chiamata del terzo non sia arbitraria

Massime di principio

  • In tema di spese processuali del terzo chiamato in garanzia, il criterio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va inteso in senso ampio, ma non consente di porre automaticamente tali spese a carico della parte solo per il fatto che abbia promosso o resistito alla lite.
  • Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto possono essere poste a carico dell'attore quando la chiamata sia stata necessaria in relazione alle domande o alle difese dell'attore e queste risultino infondate, anche se l'attore non abbia proposto domande dirette contro il terzo.
  • Se la chiamata del terzo risulta palesemente arbitraria o immotivata, le relative spese restano a carico della parte che ha effettuato o provocato la chiamata.
  • Ai fini della regolazione delle spese non è corretto qualificare come totalmente soccombente la parte che abbia ottenuto, nei gradi di merito, una riduzione significativa della pretesa azionata contro di essa.
  • Il giudice che distribuisce le spese deve motivare in modo coerente la scelta del criterio applicato, verificando la concreta necessità della chiamata del terzo e l'effettiva soccombenza delle parti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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