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Sentenza

Sentenza n. 2184/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202302042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta paesaggistico e, con motivi aggiunti, diniego comunale dell’istanza di condono edilizio per la realizzazione di due servizi igienici in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di nulla osta paesaggistico adottato dalla Soprintendenza e il successivo diniego di condono del Comune di Lipari, deducendone l’illegittimità per difetto o insufficienza di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere, omesso preavviso di rigetto, violazione della disciplina regionale sul condono edilizio, della circolare regionale del 1985, degli artt. 149 e 167 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 2 d.P.R. 31/2017. La ricorrente sosteneva che le opere fossero sanabili perché di minore importanza, interne e prive di impatto paesaggistico; contestava inoltre l’applicabilità temporale del divieto di sanatoria postuma, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e la legittimità della circolare assessoriale n. 2/2022. In particolare, uno dei servizi igienici era stato ricavato all’interno della superficie di una camera da letto esistente, mentre il secondo era stato realizzato nella roccia confinante, con incremento di 6,99 mq di superficie e 16,43 mc di volume. La ricorrente lamentava anche disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento rispetto a pratiche precedentemente assentite e proponeva domanda risarcitoria. Con memoria non notificata alle controparti aveva infine dedotto l’illegittimità dell’ordine di demolizione e rimessione in pristino contenuto nel provvedimento della Soprintendenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’ordine di demolizione e rimessione in pristino, perché proposta per la prima volta con memoria non notificata alle controparti e quindi oltre i limiti propri delle memorie difensive, in violazione del contraddittorio e del principio di specificità dei motivi. Nel merito, ha ritenuto che il terzo condono in Sicilia sia disciplinato dall’art. 24 della l.r. 15/2004, mediante rinvio integrale all’art. 32 del d.l. 269/2003, inclusi i limiti dell’art. 32, comma 27, lett. d). Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il condono non è ammissibile nelle aree sottoposte neppure a vincoli paesaggistici relativi, salvo per opere di minore rilevanza, quali restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, comunque prive di nuovi volumi o superfici. Il primo servizio igienico, realizzato all’interno della superficie esistente della camera da letto, è stato qualificato come intervento di manutenzione straordinaria, non incidente sulla volumetria, sulla sagoma o sulla destinazione d’uso; il diniego di nulla osta paesaggistico e il diniego di condono sono stati pertanto annullati limitatamente a tale opera. Il secondo servizio igienico, invece, ha comportato la creazione di nuova superficie e nuovo volume ed è stato ritenuto non condonabile in area vincolata. Il TAR ha escluso la rilevanza degli artt. 149 e 167 del d.lgs. 42/2004, nonché dell’art. 7 l.r. 37/1985, non applicabile a superfetazioni o vani realizzati senza titolo. Ha ritenuto adeguata la motivazione dei provvedimenti, anche per relationem alla circolare assessoriale n. 2/2022, e non necessaria un’ulteriore istruttoria. La censura sull’omesso preavviso di rigetto è stata assorbita quanto al primo servizio igienico e respinta, perché in materia di sanatoria vincolata l’esito era obbligato, quanto al secondo. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: l’attività era vincolata e il mutato quadro normativo conseguente alla sentenza costituzionale imponeva l’applicazione della disciplina vigente. È stata respinta la domanda risarcitoria, generica e priva di un affidamento tutelabile su opere abusive. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento degli atti solo in relazione al primo servizio igienico; spese compensate per l’accoglimento parziale e per le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 24 l.r. Sicilia 15/2004

    dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”

    La disposizione regionale recepisce integralmente l’art. 32 del d.l. 269/2003, inclusi i limiti sostanziali alla condonabilità delle opere realizzate in aree vincolate.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] a tutela [...] dei beni ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere

    Nel terzo condono la presenza di un vincolo paesaggistico, anche relativo, è ostativa alla sanatoria quando ricorrono le ulteriori condizioni previste dalla norma; nelle aree vincolate restano condonabili soltanto opere minori, prive di nuovi volumi o superfici.

  • art. 7 l.r. Sicilia 37/1985

    La disposizione riguarda difformità nella realizzazione di unità immobiliari già regolarmente assentite e non si applica a superfetazioni o vani realizzati integralmente in assenza di titolo.

  • art. 149 d.lgs. 42/2004

    interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici

    L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non consente di sanare opere che abbiano creato nuovo volume o superficie in area vincolata.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    per i lavori [...] che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

    L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è precluso dalla creazione di nuovi volumi o superfici; il concetto di superficie utile è interpretato in senso ampio, comprendendo ogni opera calpestabile o sfruttabile idonea a modificare stabilmente l’assetto del territorio.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato consente di comprendere chiaramente la ragione della decisione; la mancata allegazione dell’atto richiamato non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso deve individuare con specificità l’oggetto della domanda e i vizi dedotti; non è possibile ampliare il thema decidendum mediante una memoria non notificata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio, come il profilo di inammissibilità della censura nuova proposta con memoria non notificata.

  • art. 39 c.p.a. e art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio della domanda impongono che la domanda di annullamento rappresenti puntualmente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dei vizi.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio in Sicilia, il rinvio operato dall’art. 24 della l.r. 15/2004 all’art. 32 del d.l. 269/2003 è integrale e comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dal comma 27, lett. d); dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, la presenza di un vincolo paesaggistico relativo preclude il condono, salvo per opere di minore rilevanza e prive di nuovi volumi o superfici.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di un nuovo volume o di una nuova superficie, anche di modesta entità, tecnica, interrata o destinata a servizio igienico, esclude la qualificazione dell’intervento come opera minore condonabile e impedisce l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica.
  • La realizzazione di un servizio igienico all’interno della superficie già esistente di un vano, senza alterazione della volumetria, della sagoma, della forma o della destinazione d’uso, può essere qualificata come manutenzione straordinaria e, in presenza degli altri presupposti, come opera minore condonabile in area vincolata.
  • Nelle procedure di sanatoria edilizia caratterizzate da attività amministrativa vincolata, l’omesso preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando, in assenza dei presupposti sostanziali di sanabilità, l’amministrazione non dispone di margini decisionali alternativi.
  • Nel processo amministrativo una memoria difensiva può illustrare e sviluppare motivi già ritualmente proposti, ma non può introdurre censure nuove o elementi sostanzialmente nuovi non notificati alle controparti, né la richiesta generica di annullamento totale può sostituire l’onere di specificità dei motivi.
  • La disparità di trattamento è configurabile, quale figura sintomatica dell’eccesso di potere, nell’esercizio di attività discrezionale e a fronte di situazioni fattuali identiche; non può essere invocata per contestare l’applicazione vincolata di una disciplina sopravvenuta o chiarita da una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimo affidamento

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