Sentenza del 26/11/2015 n. 5099 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Obiettiva incertezza della norma - Applicazione dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 472/1997 - Condizioni - Assenza di dolo - Non rileva - Insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso l'interpretazione della norma - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che la sola assenza di dolo non è sufficiente a escludere le sanzioni. La non applicazione delle sanzioni può essere riconosciuta soltanto quando l'incertezza normativa sia oggettiva, inevitabile e riscontrabile nell'interpretazione della disposizione applicabile. In mancanza di tale condizione, le sanzioni restano applicabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e, in particolare, l'esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma. È stato chiarito che tale esimente non deriva da circostanze soggettive riferibili al contribuente, come l'assenza di dolo, la buona fede o la correttezza personale, ma richiede una situazione oggettiva di inevitabile incertezza riguardo al contenuto, all'oggetto o ai destinatari della disposizione, oppure un risultato interpretativo insicuro ed equivoco.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997
L'esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma comporta la non applicazione delle sanzioni amministrative.
La norma richiede un'incertezza oggettiva e inevitabile sul significato o sull'ambito applicativo della disposizione. Non è sufficiente dimostrare l'assenza di dolo o una particolare situazione soggettiva del contribuente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa è necessario dimostrare che la norma fosse oggettivamente ambigua o di difficile interpretazione, non soltanto che il contribuente abbia agito senza dolo.
- La buona fede e l'assenza di intento evasivo possono essere elementi favorevoli, ma non sostituiscono la prova dell'incertezza oggettiva della norma.
- L'incertezza rilevante deve riguardare il contenuto, l'oggetto, i destinatari o il risultato interpretativo della disposizione ed essere tale da non poter essere ragionevolmente superata.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali o prassi amministrative contrastanti, la tesi dell'incertezza normativa può risultare più sostenibile, purché il contrasto sia concreto e non meramente ipotetico.
- Se la norma è sufficientemente chiara o l'errore dipende esclusivamente da una valutazione personale del contribuente, l'esimente prevista dall'art. 6, comma 2, non opera.
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