Sentenza n. 5805/2026 - Roma, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Anas spa in ordine alla mancata attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario ex art. 165 d.lgs. 50/2016 e D.M. 181/2024, con nomina di commissario ad acta e risarcimento danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maglione s.r.l. il 6 gennaio 2026: per l’annullamento della nota di ANAS S.p.A. prot. CDG n. 1089223 del 15 dicembre 2025, comunicata e ricevuta a mezzo PEC in data 15 dicembre 2025, con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme asseritamente dovute, costituito in mora la ricorrente e preannunciato l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di ANAS sull'istanza di revisione del piano economico-finanziario della concessione, successivamente superato da un diniego espresso accompagnato da intimazione di pagamento e preannuncio di escussione delle garanzie e risoluzione del rapporto
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da ANAS sull'istanza di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di risarcimento dei danni. Nelle more, ANAS ha adottato una nota con la quale, dopo avere esposto le ragioni ostative alla revisione della concessione, ha intimato il pagamento di somme ritenute dovute, costituito in mora la concessionaria e preannunciato l'escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto. La concessionaria ha impugnato tale nota con motivi aggiunti, chiedendone l'annullamento e contestando, in sostanza, la posizione dell'amministrazione contraria alla revisione del piano economico-finanziario. Il testo non espone ulteriori specifici vizi dedotti contro la nota.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la nota del 15 dicembre 2025 esprimeva in modo chiaro e univoco la volontà provvedimentale di ANAS contraria alla revisione delle condizioni della concessione e aveva quindi posto fine all'inerzia. La controversia si è conseguentemente spostata dalla contestazione del silenzio alla domanda di annullamento del diniego espresso e di accertamento del diritto alla revisione, proposta mediante motivi aggiunti. Il TAR ha convertito il rito speciale sul silenzio in rito ordinario e ha fissato l'udienza pubblica per il 15 luglio 2026 per la trattazione del merito dei motivi aggiunti. La questione di giurisdizione è stata risolta affermando la giurisdizione amministrativa sulla pretesa di revisione del piano economico-finanziario, in assenza di una clausola contrattuale che esaurisca ogni discrezionalità dell'amministrazione quanto all'an e al quantum della revisione. Le spese sono state rinviate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
con ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso che supera l'inerzia; la controversia prosegue, se necessario, sul provvedimento espresso mediante motivi aggiunti.
art. 165 d.lgs. 50/2016
revisione del piano economico finanziario ex art. 165 d.lgs. 50/2016
È richiamato quale fondamento normativo della pretesa di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio; il testo non definisce ulteriormente i presupposti sostanziali della revisione.
D.M. 181/2024
procedimento di riequilibrio economico-finanziario ex art. 165 d.lgs. 50/2016 e D.M. 181/2024
È richiamato, insieme all'art. 165 d.lgs. 50/2016, quale base normativa dell'istanza di riequilibrio; il testo non ne precisa il contenuto.
Massime di principio
- La pretesa alla revisione del piano economico-finanziario di una concessione appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il contratto non esaurisce ogni discrezionalità dell'amministrazione sull'an e sul quantum della revisione.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione nelle more di un provvedimento espresso e univocamente contrario alla pretesa sostanziale pone fine all'inerzia e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul silenzio.
- Quando il provvedimento espresso adottato durante il giudizio sul silenzio viene impugnato con motivi aggiunti, l'interesse processuale si trasferisce dalla contestazione dell'inerzia all'impugnazione del provvedimento e all'eventuale domanda di accertamento della posizione sostanziale.
- La sopravvenienza di un provvedimento espresso nel giudizio ex art. 117 c.p.a., accompagnata dalla proposizione di motivi aggiunti, giustifica la conversione del rito speciale sul silenzio in rito ordinario per la trattazione della domanda contro il nuovo provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →