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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Fondo previdenza integrativa - Cessazione rapporto lavoro - Somme erogate - Aliquota IRPEF agevolata - Capitali accumulati al 31 dicembre 2000 - Aliquota ordinaria - Tassazione separata - Rileva - Interessi maturati al 31 dicembre 2000 - Ritenuta 12,50% - Rileva - Capitali/interessi dal 1 gennaio 2001 - Aliquota ordinaria - Tassazione separata - Rileva - Maggiore IRPEF pagata - Diniego rimborso - Legittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. Il regime di tassazione separata con aliquota ordinaria può applicarsi alle somme maturate dal 1° gennaio 2001, mentre per gli interessi maturati fino al 31 dicembre 2000 resta applicabile la ritenuta del 12,50%. Di conseguenza, non spettava la restituzione della maggiore IRPEF richiesta dal contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il diniego di rimborso relativo all'IRPEF applicata sulle somme ricevute, sostenendo che gli interessi maturati fino al 31 dicembre 2000 dovessero essere assoggettati al regime di tassazione separata con aliquota ordinaria, anziché alla ritenuta del 12,50%. La questione riguardava il corretto trattamento fiscale delle prestazioni erogate da un fondo di previdenza complementare alla cessazione del rapporto di lavoro, distinguendo tra capitale e interessi e tra periodi anteriori e successivi al 1° gennaio 2001.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 1, lettera a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disposizione disciplina la tassazione separata di determinate somme, comprese quelle corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile ratione temporis.

  • Art. 13, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 311

    La norma è stata interpretata nel senso che gli interessi maturati sulle somme derivanti dalla previdenza complementare fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, mentre il diverso regime di tassazione separata opera per le somme maturate dal 1° gennaio 2001.

  • Cassazione n. 13642 del 22 giugno 2011

    Il precedente conferma la distinzione temporale e oggettiva tra capitale e interessi ai fini della tassazione delle prestazioni dei fondi di previdenza integrativa.

Massime di principio

  • Per determinare il regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare occorre distinguere sia la natura della somma, capitale o interessi, sia il periodo di maturazione.
  • Gli interessi maturati fino al 31 dicembre 2000 possono essere assoggettati alla ritenuta del 12,50%; non è possibile ottenere il rimborso sostenendo genericamente l'applicazione della tassazione separata con aliquota ordinaria.
  • Il regime di tassazione separata sulle somme maturate dal fondo opera, secondo la decisione, per le componenti maturate dal 1° gennaio 2001, nel rispetto della disciplina vigente.
  • In una richiesta di rimborso è necessario dimostrare concretamente che l'amministrazione abbia applicato un regime fiscale errato alla specifica componente della prestazione e al relativo periodo di maturazione.
  • La distinzione cronologica prevista dalla normativa è decisiva: somme o rendimenti maturati in periodi diversi possono essere soggetti a trattamenti fiscali differenti.

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