Sentenza n. 697/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva annullato l’ammonimento adottato dal Questore di Enna il 13 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (destinatario dell’ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Enna hanno appellato la sentenza che aveva annullato l’ammonimento del Questore. Hanno sostenuto che la natura preventiva della misura e le esigenze di celerità permettessero di omettere la comunicazione di avvio e la partecipazione dell’interessato; hanno inoltre dedotto la sufficienza dell’istruttoria e l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. In primo grado il destinatario aveva contestato l’omessa comunicazione di avvio e la conseguente mancata possibilità di essere sentito. L’ammonimento si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa e di una persona informata sui fatti da questa indicata; le condotte, considerate nel complesso negativamente, non erano singolarmente connotate da particolare violenza o minaccia. L’Amministrazione ha richiamato in giudizio anche il danneggiamento di un’autovettura, episodio non menzionato nel provvedimento.
La decisione
Il CGARS respinge l’appello e conferma l’annullamento disposto dal TAR. La natura preventiva dell’ammonimento non esclude in astratto le garanzie partecipative: la comunicazione di avvio può essere omessa soltanto in presenza di esigenze d’urgenza concrete e specifiche, coerenti con le circostanze del caso e convincentemente esplicitate nell’atto. La motivazione addotta dal Questore, riferita genericamente alla necessità di impedire la reiterazione di episodi persecutori, non indicava circostanze idonee a rendere incompatibile l’acquisizione preventiva dei chiarimenti dell’interessato; nel caso concreto non risultava un pericolo immediato per beni vitali tale da giustificare il provvedimento inaudita altera parte. La partecipazione avrebbe potuto consentire di verificare ricostruzioni alternative e acquisire ulteriori elementi, anche mediante l’indicazione di persone informate sui fatti. È respinta anche la tesi fondata sull’art. 21-octies, comma 2: l’Amministrazione non ha dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, dimostrazione incompatibile, nella fattispecie, con la natura ampiamente discrezionale del potere e con un quadro indiziario suscettibile di integrazione. Il danneggiamento dell’autovettura, non menzionato nell’atto, non può integrare postumamente la motivazione né sanare il vizio procedimentale. Resta salva la possibilità di riesercitare il potere dopo una nuova istruttoria e nel rispetto delle garanzie partecipative. Ministero e Questura sono condannati in solido alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La deroga alle garanzie partecipative richiede, tuttavia, che le ragioni dell’urgenza siano specificamente e convincentemente indicate nell’atto e risultino coerenti con le circostanze concrete del caso, in quanto tali ragioni sono assoggettate a verifica di c.d. legittimità sostanziale (che, a ben vedere, si identifica nella legittimità tout court) da parte del giudice amministrativo.
La comunicazione di avvio e il contraddittorio possono essere omessi soltanto quando ragioni d’urgenza concrete, specifiche e coerenti con il caso siano convincentemente esposte nell’atto e sottoposte al controllo del giudice.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione presuppone che l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
La non annullabilità per vizio procedimentale richiede la dimostrazione dell’inevitabilità del contenuto dell’atto; tale dimostrazione non è raggiunta quando il potere è ampiamente discrezionale e il quadro indiziario può essere integrato dalle deduzioni dell’interessato.
artt. 38 e 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il giudizio d’appello è stato definito con decisione resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver sentito le parti.
Massime di principio
- La natura preventiva dell’ammonimento non comporta un’esenzione generale dalle garanzie partecipative: l’Amministrazione può omettere la comunicazione di avvio solo in presenza di esigenze d’urgenza concrete e specifiche, coerenti con la singola vicenda e motivate in modo convincente nel provvedimento.
- Nel procedimento diretto all’ammonimento, la partecipazione dell’interessato comprende la possibilità di fornire elementi a discarico e indicare persone informate sui fatti da sentire; non si esaurisce nella mera audizione.
- La deroga al contraddittorio è giustificata soltanto da un’estrema urgenza incompatibile con la preventiva acquisizione delle posizioni contrapposte, collegata alla salvaguardia di beni giuridici primari da un rischio immediato; una formula generica riferita alla prevenzione della reiterazione non basta.
- L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non sana l’omissione della partecipazione se l’Amministrazione non dimostra che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; tale dimostrazione può risultare incompatibile con l’ampia discrezionalità del potere e con un quadro indiziario suscettibile di essere integrato dalle deduzioni dell’interessato.
- Elementi fattuali non menzionati nel provvedimento non possono essere introdotti in giudizio per integrare postumamente la motivazione né per sanare il vizio procedimentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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