Cassazione Civile, Ordinanza n. 20557/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007, contestando omessa dichiarazione e omesso versamento relativamente a un compendio immobiliare e a un terreno/corte urbana ritenuti edificabili. La contribuente, indicata come erede del coniuge deceduto e titolare del 50% dell'usufrutto senza accrescimento, aveva impugnato l'atto e poi la decisione sfavorevole della CTR. Con il ricorso per cassazione ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 1010 c.c., sostenendo di non essere soggetto passivo per l'intero tributo e che l'obbligazione non potesse esserle addossata integralmente come erede/usufruttuaria; (2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 504/1992 e vizio motivazionale, lamentando contraddittorietà dell'avviso sulla quantificazione e sul parziale pagamento già effettuato, oltre alla tassazione della corte urbana; (3) violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 e vizio motivazionale, contestando la superficie tassata, la mancata considerazione dei titoli edilizi e del vincolo ferroviario di inedificabilità; (4) violazione del medesimo decreto per omessa valutazione di un vincolo storico-architettonico e delle delibere comunali che avrebbero previsto esenzione o riduzione; (5) omesso esame del fatto decisivo relativo all'autorizzazione edificatoria e alla qualificazione degli interventi come manutenzione straordinaria e non recupero edilizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, un difetto generale di autosufficienza e di compiuta esposizione dei fatti di causa, perché il ricorso non chiariva in modo puntuale le domande e difese svolte nei gradi di merito né i contenuti dell'atto impositivo. Nel merito dei singoli motivi, ha ritenuto il primo non specifico e comunque non confrontato con la ratio della decisione impugnata, fondata sulla responsabilità pro quota dell'erede per i debiti tributari del de cuius e sull'onere di eccepire il limite della propria quota; il secondo inammissibile per mancata riproduzione del contenuto dell'avviso e per confusione tra difetto di motivazione e contestazione del merito della pretesa; il terzo inammissibile per difetto di allegazione delle circostanze processuali e per improprio uso del vizio di violazione di legge a fronte di contestazioni di fatto e di prova; il quarto inammissibile per mancata trascrizione delle delibere comunali e per mancata prova di un vincolo culturale diretto idoneo all'agevolazione; il quinto inammissibile perché la natura dei lavori è questione valutativa e perché mancava l'autosufficienza sulla dedotta omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla refusione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il soggetto passivo ICI non fosse individuabile nei termini ritenuti dalla CTR; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
invocato per contestare la motivazione dell'avviso e la qualificazione della pretesa; la Corte osserva che la censura non riporta il contenuto dell'atto e finisce per attaccare il merito della quantificazione, non la motivazione.
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato per contestare superficie e base imponibile; la Corte reputa il motivo inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito e non indica in modo puntuale i parametri asseritamente violati.
art. 6, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
invocato dalla ricorrente sulla misura dell'imposta; la Corte ritiene il motivo incompleto e non specifico, dunque non scrutinabile.
art. 1010 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti della responsabilità dell'usufruttuario; la Corte non accoglie la tesi perché la controversia riguarda un debito ereditario e non un'obbligazione propria dell'usufruttuario.
art. 754 c.c.
la Corte ribadisce che, fuori dall'ambito delle imposte dirette, gli eredi rispondono dei debiti del de cuius pro quota, nei limiti del valore della quota ereditaria, e che il coerede convenuto deve eccepire e dimostrare il limite della propria responsabilità; la mancata eccezione consente al creditore di chiedere l'intero.
art. 565 c.c.
richiamato dalla CTR per individuare la qualità di erede legittima della contribuente; nel provvedimento di cassazione il riferimento resta sullo sfondo della ricostruzione della responsabilità ereditaria.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte lo utilizza come base per affermare che il ricorso deve contenere una compiuta esposizione dei fatti di causa; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiede la trascrizione o almeno la sintetica riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la Corte lo applica per dichiarare inammissibili le censure che non riportano avviso di accertamento, delibere comunali e altri atti rilevanti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato in più motivi; la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito e che il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non argomentazioni difensive o questioni interpretative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per disporre l'obbligo, a carico della ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte ricorda che, per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato prima della morte del dante causa, gli eredi rispondono dei debiti ereditari; ma precisa che la solidarietà prevista dalla norma non ha portata generale fuori dalle imposte dirette.
art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16
richiamato in relazione all'agevolazione ICI per immobili di interesse storico o artistico; la Corte ribadisce che si tratta di norma di stretta interpretazione applicabile solo ai beni sottoposti a vincolo diretto e non a vincoli indiretti o urbanistici.
art. 3 l. 1° giugno 1939, n. 1089
è la base del vincolo diretto rilevante per l'agevolazione fiscale sugli immobili storici; la Corte afferma che l'agevolazione richiede la dichiarazione/ufficializzazione del vincolo diretto da parte dell'autorità competente.
art. 21 l. 1° giugno 1939, n. 1089
citato per distinguere il vincolo indiretto, che non basta ai fini dell'agevolazione ICI per immobili storici o artistici.
art. 10 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
richiamato per affermare che i beni di proprietà privata godono di tutela culturale solo se dichiarati di interesse culturale mediante apposito provvedimento.
art. 13 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
indicato come norma che richiede la dichiarazione di interesse culturale quale presupposto della tutela e del riconoscimento del valore storico-culturale.
art. 49 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
richiamato dalla ricorrente come fonte di un vincolo di distanza dalla ferrovia; la Corte non lo esamina nel merito per inammissibilità della censura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo completo e autosufficiente i fatti di causa, i contenuti degli atti rilevanti e le questioni effettivamente trattate nei gradi di merito; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Le censure ex art. 360, n. 3, c.p.c. devono denunciare una vera violazione o falsa applicazione di legge e non possono essere utilizzate per sollecitare una rivalutazione del merito, della prova o della quantificazione del tributo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non l'omessa confutazione di singole argomentazioni difensive né questioni meramente interpretative.
- Chi impugna un avviso di accertamento deve riportarne nel ricorso almeno i passaggi essenziali, così da consentire alla Corte di verificare la dedotta carenza motivazionale senza ricorrere ad altre fonti.
- Le questioni introdotte in cassazione devono essere state già devolute al giudice di appello; se il ricorso non indica dove siano state riproposte, le censure sono inammissibili.
- In materia tributaria, fuori dall'ambito delle imposte dirette, la responsabilità degli eredi per i debiti del de cuius opera nei limiti pro quota dell'art. 754 c.c.; il creditore può pretendere l'intero solo se il coerede non eccepisce e non prova il limite della propria quota.
- Le agevolazioni fiscali per immobili di interesse storico o artistico richiedono un vincolo diretto formalmente riconosciuto; non sono estensibili a vincoli indiretti o urbanistici per il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20449/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20450/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20455/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20458/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20460/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20461/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →