Corte di giustizia, Sentenza C-275/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019. — Milan Vinš contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 131 e articolo 146, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’Unione europea – Condizione per l’esenzione prevista dal diritto nazionale – Vincolo di beni a un determinato regime doganale – Prova del vincolo al regime dell’esportazione. — Causa C-275/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’esenzione IVA per le esportazioni dipende dalla sostanza dell’operazione, non dal rispetto di un formalismo doganale previsto dal diritto nazionale. Se è provata l’effettiva uscita dei beni dal territorio dell’Unione, il mancato previo vincolo al regime dell’esportazione non può comportare la perdita dell’esenzione. La normativa nazionale è quindi incompatibile con la direttiva IVA nella misura in cui trasforma un requisito doganale formale in condizione sostanziale per l’esenzione.
IVA – esenzione all’esportazione: incompatibilità con il diritto UE di una condizione nazionale che subordina l’esenzione al previo vincolo dei beni al regime doganale dell’esportazione quando l’uscita effettiva dall’Unione è provata
La questione giuridica
Se l’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’articolo 131, osti a una normativa nazionale che, per riconoscere l’esenzione IVA alle cessioni di beni spediti fuori dell’Unione, impone come condizione il previo vincolo dei beni al regime doganale dell’esportazione; e se tale condizione possa essere giustificata come misura volta a prevenire evasione, elusione e abuso.
Principio di diritto
L’esenzione IVA prevista per le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione non può essere subordinata, dal diritto nazionale, al previo vincolo dei beni al regime doganale dell’esportazione se è dimostrato che i requisiti sostanziali dell’esenzione sono soddisfatti, in particolare che i beni hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione. Una siffatta condizione formale eccede quanto consentito dall’articolo 131 della direttiva IVA e viola il principio di proporzionalità, salvo i casi di frode o di impossibilità di provare il rispetto dei requisiti sostanziali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 146, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273, direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 4, punti 15, 16 e 17, regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 59, regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 61, regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 161, paragrafi 1 e 2, regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 795, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 2454/93
Esenzione IVA per esportazioni e vincolo al regime doganale dell’esportazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud ceco in materia di IVA sulle cessioni di beni spediti fuori dell’Unione europea. La Corte è chiamata a stabilire se una norma nazionale possa subordinare l’esenzione all’esportazione al previo vincolo dei beni al regime doganale dell’esportazione.
Fatti e procedimento principale
Tra il 2012 e il 2014 il sig. Milan Vinš spediva mensilmente per posta, in quantitativi rilevanti, oggetti da collezione in ambito militare al di fuori dell’Unione. Non presentava dichiarazioni IVA, ritenendo applicabile l’esenzione per esportazione.
Le autorità fiscali ceche gli contestavano il pagamento dell’IVA perché non aveva dimostrato che i beni fossero stati previamente vincolati al regime doganale dell’esportazione, come richiesto dall’articolo 66 della legge n. 235/2004. Il giudice di primo grado aveva confermato il diniego dell’esenzione; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se sia compatibile con l’articolo 146 della direttiva IVA subordinare l’esenzione a che i beni siano stati preventivamente vincolati a un determinato regime doganale;
- se tale requisito possa essere giustificato dall’articolo 131 della direttiva IVA come misura necessaria a prevenire evasione, elusione e abuso.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce la cessione di beni come trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario;
- l’articolo 131 della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di fissare condizioni per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni e prevenire evasione, elusione e abuso;
- l’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, che impone l’esenzione per le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione dal venditore o per suo conto.
Sono inoltre richiamate disposizioni del codice doganale comunitario sul vincolo delle merci a un regime doganale e sul regime dell’esportazione, nonché la normativa ceca che richiedeva il vincolo doganale come presupposto dell’esenzione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA mira a tassare le cessioni nel luogo di destinazione, cioè dove i beni saranno consumati. L’esenzione si applica quando il potere di disporre del bene è trasferito, il bene è spedito o trasportato fuori dell’Unione e, a seguito di tale spedizione, lascia fisicamente il territorio unionale.
Da tale disposizione non deriva alcuna condizione ulteriore, come il previo vincolo al regime doganale dell’esportazione. Ne consegue che la qualificazione dell’operazione come esportazione ai fini IVA non può dipendere da un adempimento formale doganale, la cui omissione privi il soggetto passivo dell’esenzione.
La Corte esamina poi l’articolo 131 della direttiva IVA. Gli Stati membri possono certo introdurre condizioni per prevenire frodi e garantire una corretta applicazione dell’esenzione, ma nel farlo devono rispettare i principi generali del diritto UE, in particolare il principio di proporzionalità. Una norma che subordina il diritto all’esenzione al rispetto di un obbligo formale, senza verificare se i requisiti sostanziali siano effettivamente soddisfatti, eccede quanto necessario.
Nel caso di specie, la normativa ceca impediva l’esenzione anche quando era pacifico che i beni fossero effettivamente usciti dall’Unione e quindi fossero soddisfatte le condizioni sostanziali dell’articolo 146. La Corte sottolinea che la sola mancata formalizzazione doganale non dimostra, di per sé, che l’esportazione non sia avvenuta.
La Corte ricorda poi le due sole ipotesi in cui l’inosservanza di un requisito formale può comportare il diniego dell’esenzione:
- quando il soggetto passivo ha partecipato intenzionalmente a una frode fiscale o sapeva/doveva sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione;
- quando la violazione formale impedisce di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.
Nel procedimento principale non emergeva alcuna frode, né risulta che la mancata formalità doganale avesse reso impossibile dimostrare l’uscita effettiva dei beni dal territorio dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, letto con l’articolo 131, osta a una normativa nazionale che subordini l’esenzione IVA per beni destinati all’esportazione al previo vincolo di tali beni al regime doganale dell’esportazione, quando è dimostrato che le condizioni sostanziali dell’esenzione sono soddisfatte, in particolare l’effettiva uscita dei beni dall’Unione.
Principio affermato
Il requisito del previo vincolo al regime doganale dell’esportazione costituisce un obbligo formale estraneo al sistema comune IVA; esso non può essere elevato a condizione sostanziale per negare l’esenzione all’esportazione se l’uscita effettiva dei beni è provata e non vi è frode o impossibilità di verificare i presupposti materiali.
Rilievo pratico
Per gli operatori, la pronuncia conferma che, nelle esportazioni, la prova dell’effettiva fuoriuscita dei beni dall’Unione è il dato decisivo ai fini dell’esenzione IVA. Le amministrazioni nazionali non possono negare il beneficio solo per la mancata osservanza di una formalità doganale, salvo che tale omissione sia connessa a frode oppure renda impossibile accertare i requisiti sostanziali.
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