Corte di giustizia, Sentenza C-637/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019. — Cogeco Communications Inc contro Sport TV Portugal SA e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 102 TFUE – Principi di equivalenza e di effettività – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 – Articoli 21 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Effetti delle decisioni nazionali – Termini di prescrizione – Trasposizione – Applicazione ratione temporis. — Causa C-637/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso l’applicabilità temporale della direttiva 2014/104 alla controversia principale, poiché l’azione era stata proposta prima della scadenza del termine di trasposizione e il legislatore portoghese aveva limitato gli effetti temporali della legge di recepimento. Sul piano del diritto primario, ha invece affermato che l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostano a un termine di prescrizione triennale che decorra senza conoscere l’autore dell’infrazione e che non sia sospendibile durante il procedimento antitrust. Le questioni sulla vincolatività della decisione definitiva dell’autorità nazionale sono state dichiarate irricevibili.
Rinvio pregiudiziale in materia di azioni private antitrust: applicabilità temporale della direttiva 2014/104 e compatibilità col diritto UE di un termine di prescrizione nazionale breve e non sospendibile durante il procedimento davanti all’autorità antitrust.
La questione giuridica
Se la direttiva 2014/104 si applichi a un’azione di risarcimento proposta prima della scadenza del termine di trasposizione, ma dopo il 26 dicembre 2014, e se, in ogni caso, l’articolo 102 TFUE e i principi di equivalenza ed effettività ostino a una disciplina nazionale della prescrizione che prevede: i) un termine triennale che decorre quando il danneggiato conosce il proprio diritto al risarcimento anche senza conoscere l’autore della violazione; ii) l’assenza di sospensione o interruzione del termine durante il procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza. Inoltre, se una decisione definitiva dell’autorità antitrust o del giudice del ricorso debba vincolare il giudice civile sul fatto dell’infrazione.
Principio di diritto
La direttiva 2014/104 non si applica ratione temporis a un’azione per il risarcimento del danno introdotta prima della scadenza del termine di trasposizione quando lo Stato membro ha escluso l’applicazione retroattiva delle misure di recepimento; resta quindi applicabile il diritto nazionale, che però deve rispettare l’articolo 102 TFUE, il principio di equivalenza e soprattutto il principio di effettività. Ne consegue che è incompatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale che assoggetti le azioni risarcitorie antitrust a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla sola conoscenza del diritto al risarcimento anche senza conoscere l’autore della violazione e che non possa essere sospeso o interrotto durante il procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza, poiché rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al pieno risarcimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Direttiva 2014/104/UE
- Articolo 1 direttiva 2014/104/UE
- Articolo 2 direttiva 2014/104/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2014/104/UE
- Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2014/104/UE
- Articolo 21, paragrafo 1, direttiva 2014/104/UE
- Articolo 22 direttiva 2014/104/UE
- Articolo 498, paragrafo 1, Código Civil portoghese
- Articolo 623, paragrafo 1, Código de Processo Civil portoghese
- Regolamento (CE) n. 1/2003
Rinvio pregiudiziale in materia di azioni risarcitorie antitrust e prescrizione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa in una controversia tra Cogeco Communications Inc. e Sport TV Portugal SA, con altre società del gruppo convenute, relativa al risarcimento del danno asseritamente derivante da pratiche anticoncorrenziali. La Corte è chiamata a chiarire, da un lato, l’applicabilità temporale della direttiva 2014/104 e, dall’altro, la compatibilità con l’articolo 102 TFUE di alcune regole portoghesi sulla prescrizione e sugli effetti delle decisioni dell’autorità antitrust.
Fatti e procedimento principale
Cogeco era azionista di Cabovisão nel periodo 2006-2012. In seguito a un contratto di distribuzione concluso nel 2008 e a una denuncia presentata nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza portoghese ha adottato il 14 giugno 2013 una decisione con cui ha accertato un abuso di posizione dominante da parte di Sport TV Portugal, comminando un’ammenda. La decisione è stata parzialmente riformata in sede giurisdizionale, con esclusione dell’applicabilità dell’articolo 102 TFUE per difetto di pregiudizio al commercio tra Stati membri.
Cogeco ha poi proposto il 27 febbraio 2015 un’azione civile per il risarcimento dei danni subiti a causa delle pratiche anticoncorrenziali. Le convenute hanno eccepito la prescrizione, richiamando l’articolo 498, paragrafo 1, del Código Civil portoghese, che prevede un termine di tre anni decorrente dalla conoscenza del diritto al risarcimento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se la direttiva 2014/104, in particolare gli articoli 9, 10, 21 e 22, sia applicabile a una causa proposta prima della scadenza del termine di trasposizione;
- se l’articolo 102 TFUE osti a una disciplina nazionale che fissa un termine di prescrizione di tre anni, decorrente dalla conoscenza del diritto al risarcimento ma non dell’autore dell’infrazione, senza sospensione o interruzione durante il procedimento davanti all’autorità antitrust;
- se una decisione definitiva dell’autorità nazionale garante della concorrenza debba vincolare il giudice civile o valga solo come presunzione iuris tantum;
- se il giudice nazionale debba interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva, anche per fatti anteriori al recepimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2014/104/UE, soprattutto gli articoli 1, 2, 9, 10, 21 e 22;
- l’articolo 102 TFUE;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
- l’articolo 288 TFUE, evocato nel quesito;
- l’articolo 498, paragrafo 1, del Código Civil portoghese;
- l’articolo 623, paragrafo 1, del Código de Processo Civil portoghese;
- il regolamento (CE) n. 1/2003, richiamato dall’articolo 2 della direttiva.
Applicabilità temporale della direttiva 2014/104
La Corte osserva che la direttiva contiene una disciplina espressa dell’applicazione nel tempo. L’articolo 22, paragrafo 1, vieta l’applicazione retroattiva delle misure nazionali che recepiscono le disposizioni sostanziali; l’articolo 22, paragrafo 2, consente agli Stati membri di disciplinare l’applicazione delle disposizioni procedurali alle azioni proposte dopo il 26 dicembre 2014 ma prima della scadenza del termine di trasposizione.
Nel caso portoghese, la legge n. 23/2018 ha recepito la direttiva e ha escluso l’applicazione retroattiva delle norme sostanziali, oltre a prevedere che le norme procedurali non si applichino alle azioni proposte prima della sua entrata in vigore. Poiché l’azione di Cogeco è stata proposta il 27 febbraio 2015, prima della scadenza del termine di trasposizione e prima del recepimento, la Corte conclude che la direttiva non si applica ratione temporis alla controversia principale.
Prescrizione delle azioni per danni antitrust e articolo 102 TFUE
Esclusa l’applicabilità della direttiva, la Corte esamina la questione alla luce dell’articolo 102 TFUE e dei principi di equivalenza ed effettività. Richiama il principio secondo cui l’articolo 102 produce effetti diretti e attribuisce ai singoli il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di un abuso di posizione dominante. Le modalità di esercizio di tale diritto, compresi i termini di prescrizione, spettano al diritto interno, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto e non siano meno favorevoli rispetto a quelle previste per azioni analoghe di natura interna.
La Corte sottolinea che, in materia antitrust, le azioni risarcitorie richiedono normalmente analisi fattuali ed economiche complesse. Perciò il regime di prescrizione deve essere calibrato in modo da non compromettere la piena efficacia dell’articolo 102 TFUE. In particolare:
- un termine troppo breve può rendere impraticabile l’azione;
- il termine non dovrebbe decorrere prima che il danneggiato possa conoscere l’identità dell’autore della violazione;
- deve esistere la possibilità di sospensione o interruzione durante il procedimento dinanzi all’autorità antitrust, altrimenti il termine potrebbe scadere prima della definizione del procedimento stesso.
Sulla base di tali rilievi, la Corte giudica incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa come quella portoghese che prevede un termine di tre anni decorrente dalla sola conoscenza del diritto al risarcimento, anche senza conoscere il responsabile, e privo di qualunque sospensione o interruzione durante il procedimento antitrust.
Irricevibilità della questione sugli effetti delle decisioni definitive antitrust
Quanto alla questione relativa all’efficacia vincolante della decisione definitiva dell’autorità di concorrenza o del giudice del ricorso, la Corte osserva che la controversia principale non riguarda un’azione di risarcimento proposta a seguito di una decisione definitiva fondata sull’articolo 102 TFUE. Poiché nel caso concreto la decisione amministrativa era stata parzialmente annullata sul presupposto che l’articolo 102 non fosse applicabile, la questione non presenta un nesso sufficiente con l’oggetto della causa principale. La Corte la dichiara quindi irricevibile.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 22 della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che la direttiva non si applica alla controversia principale;
- l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostano a una normativa nazionale che preveda un termine di prescrizione triennale decorrente dalla conoscenza del diritto al risarcimento, anche senza conoscere l’autore della violazione, e che non consenta sospensione o interruzione del termine durante il procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza.
Principio affermato
La sentenza è rilevante per le azioni private antitrust perché chiarisce che, in assenza di applicabilità della direttiva 2014/104, il diritto interno sulla prescrizione deve comunque garantire l’effettività del diritto al risarcimento ex articolo 102 TFUE; un termine troppo breve e non sospendibile può violare il diritto dell’Unione. La pronuncia conferma inoltre che l’applicazione temporale della direttiva è governata dalle sue clausole specifiche e che non tutte le controversie promosse dopo il 26 dicembre 2014 ricadono automaticamente nel suo ambito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-487/17
- Sentenza · 28 mar 2019Tribunale, Sentenza T-251/17
- Sentenza · 28 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-405/16
- Sentenza · 28 mar 2019Tribunale, Sentenza T-433/16
- Sentenza · 28 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-60/18
- Sentenza · 28 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-101/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →