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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-251/17

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 28 marzo 2019. — Robert Bosch GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchi dell’Unione Europea – Domande di marchi dell’Unione europea figurativi Simply. Connected. – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 71 del regolamento 2017/1001). — Cause T-251/17 e T-252/17

Giurisprudenza europea62017TJ0251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge i ricorsi di Robert Bosch contro due decisioni della commissione di ricorso dell’EUIPO sul diniego di registrazione dei marchi figurativi "Simply. Connected.". Da un lato, precisa che l’esame della commissione non poteva estendersi a prodotti e servizi per i quali l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni; dall’altro, conferma che i segni sono privi di carattere distintivo. Le componenti figurative e tipografiche non bastano a trasformare lo slogan in un indicatore d’origine commerciale.

Marchi dell’Unione europea figurativi "Simply. Connected.": il Tribunale conferma il diniego di registrazione per assenza di carattere distintivo e chiarisce che la commissione di ricorso non può estendere l’esame a prodotti e servizi non contestati nel ricorso.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO, investita solo del diniego relativo ad alcuni prodotti e servizi, possa estendere l’esame anche a prodotti e servizi per i quali l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni; e se i segni figurativi "Simply. Connected." siano privi di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tenuto conto della loro struttura grafica e del loro significato promozionale rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.

Principio di diritto

La commissione di ricorso, quando è investita del ricorso del richiedente avverso un diniego parziale di registrazione, può riesaminare solo i prodotti e servizi per i quali l’esaminatore ha effettivamente respinto la domanda; le considerazioni svolte in ordine a prodotti e servizi non controversi eccedono l’oggetto del ricorso e restano prive di incidenza sul dispositivo. Inoltre, i segni figurativi "Simply. Connected." sono privi di carattere distintivo perché il pubblico di riferimento li percepisce come uno slogan promozionale, immediatamente comprensibile e riferito a una qualità desiderabile dei prodotti e servizi, in particolare la loro connessione in rete, senza che la grafica presenti elementi idonei a svolgere funzione distintiva.

Norme richiamate

  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 59 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli da 58 a 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 58 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957

Marchio dell’Unione europea figurativo "Simply. Connected." e diniego di registrazione per assenza di carattere distintivo

La pronuncia riguarda due ricorsi diretti proposti da Robert Bosch GmbH contro due decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 e 10 marzo 2017, relative al rifiuto parziale di registrazione di due marchi figurativi identici nella struttura verbale, costituiti dagli elementi "Simply. Connected.". Il Tribunale esamina sia la portata dei poteri della commissione di ricorso sia la sussistenza dell’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il 19 novembre 2015 la ricorrente ha depositato due domande di marchio dell’Unione europea per segni figurativi recanti la dicitura "Simply. Connected.". I prodotti e servizi rivendicati erano molto ampi e coprivano, tra l’altro, le classi 7, 9, 11, 12, 36, 37, 38, 41 e 42 dell’Accordo di Nizza.

L’esaminatore, con decisioni del 25 aprile 2016, ha rifiutato la registrazione solo per una parte dei prodotti e servizi, in particolare quelli delle classi 9, 37, 38 e 41, nonché per alcuni servizi della classe 42. Nessuna obiezione era stata formulata per altri prodotti e servizi, inclusi quelli delle classi 7, 11, 12, 36 e ulteriori servizi della classe 42.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi all’EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendo che i marchi fossero privi di carattere distintivo e che fossero percepiti come slogan elogiativi riferiti alla connessione in rete e all’Internet degli oggetti.

Primo motivo: limiti del sindacato della commissione di ricorso

Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse esaminato anche prodotti e servizi per i quali l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni, andando così oltre i limiti della sua competenza. Il Tribunale ricorda anzitutto che l’articolo 263 TFUE non è applicabile al ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, sicché tale parte del motivo è inconferente.

Nel merito, il Tribunale richiama gli articoli 59 e 64 del regolamento n. 207/2009: il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso può riguardare solo le parti della decisione dell’esaminatore che hanno respinto le richieste del richiedente, e la commissione può esercitare i poteri dell’organo inferiore solo entro il perimetro del ricorso. Poiché Bosch aveva impugnato soltanto il diniego parziale, la commissione non poteva estendere l’esame a prodotti e servizi già ammessi in via amministrativa.

Tuttavia, il Tribunale osserva che il dispositivo delle decisioni impugnate si limitava a respingere i ricorsi e che le considerazioni eccedenti sull’assenza di carattere distintivo per prodotti e servizi non controversi non avevano incidenza sul risultato finale. Per questo motivo il primo motivo è respinto come inconferente.

Secondo motivo: assenza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Il secondo motivo contesta la valutazione sostanziale della commissione di ricorso. Il Tribunale conferma innanzitutto il pubblico di riferimento individuato dalla commissione: pubblico generale, operatori commerciali e, in misura marginale, installatori e pubblico specializzato, con livello di attenzione variabile ma non decisivo rispetto a un messaggio pubblicitario semplice.

Significato degli elementi verbali

Il Tribunale ritiene corretto che i termini "simply" e "connected" siano percepiti come una sequenza immediatamente comprensibile, equivalente a un messaggio del tipo "semplicemente connesso" o comunque evocativo di una connessione prioritaria. La presenza dei punti, delle maiuscole e della sovrapposizione grafica non impedisce una lettura scorrevole né trasforma i termini in due espressioni autonome prive di nesso.

La Corte di Lussemburgo sottolinea che la successione dei termini è conforme all’ordine usuale dell’inglese e non richiede sforzi intellettuali particolari. Di conseguenza, il pubblico anglofono non la percepirà come una costruzione linguisticamente inusuale idonea a conferire carattere distintivo.

Collegamento con i prodotti e i servizi rivendicati

Il Tribunale conferma anche la valutazione della commissione secondo cui il messaggio "Simply. Connected." mantiene un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti e servizi interessati, soprattutto alla luce dello sviluppo dell’Internet degli oggetti.

Per la classe 9, i prodotti sono in larga parte componenti, apparecchi di misura, controllo, alimentazione o sistemi elettronici idonei a essere connessi a una rete o incorporati in oggetti connessi. Per la classe 37, i servizi di montaggio, manutenzione e messa in funzione riguardano prodotti che possono essere connessi oppure servizi resi più efficienti attraverso la connessione. Per la classe 38, i servizi di trasmissione presuppongono per loro natura una connessione. Per la classe 41, l’insegnamento in materia elettrotecnica ed elettronica può essere percepito come riferito alle condizioni tecniche di connessione. Per la classe 42, i servizi di creazione e installazione di programmi informatici e di consulenza tecnica possono avere a oggetto la connessione in rete.

Il Tribunale ribadisce che un segno va escluso dalla registrazione quando designa, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi. Tale criterio, pur sviluppato nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), si applica per analogia anche alla lettera b).

Valutazione globale dei segni

Quanto agli elementi grafici, il Tribunale ritiene che non aggiungano un surplus distintivo. Il quadrato aperto e i tre archi concentrici sono percepiti come elementi usuali o, nel caso delle onde, come richiamo diretto alla connessione wireless, dunque come rafforzativi del significato verbale e non come indicatori di origine commerciale. L’impressione complessiva resta quella di uno slogan promozionale, non di un marchio distintivo.

Terzo motivo: riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Con il terzo motivo la ricorrente contestava la menzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sostenendo che la commissione di ricorso avesse in realtà applicato anche tale disposizione senza motivarlo. Il Tribunale respinge il motivo osservando che le decisioni impugnate non si fondano sul carattere descrittivo dei segni, bensì esclusivamente sull’assenza di carattere distintivo di cui alla lettera b).

L’uso dell’avverbio "parimenti" al punto 30 delle decisioni è interpretato come riferimento ai soli ulteriori argomenti esposti al punto 29, non come applicazione autonoma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Pertanto, le censure relative a un preteso difetto di motivazione su tale punto sono inconferenti.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente entrambi i ricorsi. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna inoltre Robert Bosch GmbH alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Principio affermato

La sentenza conferma che, in sede di ricorso avverso un diniego parziale di registrazione, la commissione di ricorso non può estendere il proprio esame a prodotti e servizi non contestati dal ricorrente; le relative affermazioni restano prive di effetti se non incidono sul dispositivo. Sul piano sostanziale, uno slogan figurativo come "Simply. Connected." è privo di carattere distintivo quando il pubblico lo percepisce come un messaggio promozionale immediatamente comprensibile, rafforzato da elementi grafici usuali o descrittivi, e non come indicazione dell’origine imprenditoriale.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeacarattere distintivoimpedimenti assoluti alla registrazioneprocedimento dinanzi all’euipodiritto dei marchi

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