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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-487/17

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019. — Procedimento penale a carico di Alfonso Verlezza e altri. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rifiuti – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi. — Cause riunite C-487/17 – C-489/17

Giurisprudenza europea62017CJ0487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce i criteri per classificare i rifiuti con "codici speculari" ai sensi della direttiva 2008/98 e della decisione 2000/532. Il detentore deve caratterizzare il rifiuto e ricercare le sostanze pericolose ragionevolmente presenti, senza dover provare l’assenza di qualunque sostanza pericolosa. Solo quando, dopo una valutazione completa, persista un’impossibilità pratica di accertamento, il rifiuto va trattato come pericoloso.

Classificazione dei rifiuti con "codici speculari": obbligo di caratterizzazione, metodi di prova utilizzabili e applicazione del principio di precauzione ai fini della qualificazione come rifiuti pericolosi.

La questione giuridica

Se, per i rifiuti classificabili con "codici speculari" (pericolosi/non pericolosi) e di composizione non immediatamente nota, il detentore debba procedere alla previa caratterizzazione del rifiuto, con quali metodi e secondo quali criteri; e se, in caso di dubbio o impossibilità pratica di accertare l’assenza di sostanze pericolose, il rifiuto debba essere classificato come pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

Principio di diritto

Il detentore di un rifiuto classificabile con codici speculari, quando la composizione non sia immediatamente nota, deve acquisire una conoscenza sufficiente della composizione stessa e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente esservi presenti, utilizzando campionamenti, analisi chimiche e prove riconosciuti dalla normativa UE o a livello internazionale; non è invece tenuto a dimostrare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa. Se, nonostante una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, il detentore si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo, il rifiuto deve essere classificato come pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
  • Direttiva 2008/98/CE
  • Allegato III della direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 7, direttiva 2008/98/CE
  • Decisione 2000/532/CE
  • Regolamento (UE) n. 1357/2014
  • Decisione 2014/955/UE
  • Regolamento (CE) n. 440/2008
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Direttiva 98/34/CE

Classificazione dei rifiuti con codici speculari e obbligo di caratterizzazione

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione italiana, riguarda la classificazione di rifiuti che possono essere inseriti sia tra i rifiuti pericolosi sia tra quelli non pericolosi, i c.d. "codici speculari". La controversia nasce in procedimenti penali per traffico illecito di rifiuti, nei quali agli imputati era contestato di avere trattato come non pericolosi rifiuti che avrebbero dovuto essere classificati diversamente.

Fatti e procedimento principale

Secondo le ordinanze di rinvio, i soggetti coinvolti operavano, a vario titolo, nella gestione di discariche, nella raccolta e produzione di rifiuti e nelle analisi chimiche. Il problema interpretativo emerso dinanzi al giudice nazionale riguardava i criteri da applicare quando la composizione del rifiuto non sia immediatamente nota e il rifiuto possa ricevere codici corrispondenti sia a rifiuti pericolosi sia a rifiuti non pericolosi.

Il Tribunale di Roma aveva inizialmente annullato provvedimenti di sequestro adottati nell’ambito delle indagini; il pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte suprema di cassazione ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di chiarire gli obblighi del detentore del rifiuto e il ruolo del principio di precauzione.

Normativa rilevante

La Corte interpreta in particolare:

  • la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014;
  • l’allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativo alle caratteristiche di pericolo;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, che impone di tener conto di precauzione, sostenibilità, fattibilità tecnica e praticabilità economica;
  • l’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, sull’elenco dei rifiuti;
  • la decisione 2000/532/CE, come modificata dalla decisione 2014/955/UE;
  • il regolamento (CE) n. 440/2008 sui metodi di prova;
  • il principio di precauzione di cui all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Rileva che le domande contengono elementi di fatto e di diritto sufficienti e che l’eventuale mancata notifica della legge italiana n. 116/2014 non incide sulla ricevibilità delle questioni. In particolare, il mancato adempimento degli obblighi di notifica previsti dalla direttiva 98/34/CE non rende di per sé inopponibili ai singoli le disposizioni nazionali attuative di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni

La Corte afferma che, ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/98, un rifiuto è pericoloso quando presenta una o più caratteristiche di pericolo dell’allegato III. L’articolo 7 della direttiva, insieme alla decisione 2000/532, impone di considerare origine e composizione del rifiuto e, se necessario, i valori limite delle sostanze pericolose.

Ne deriva che, se la composizione non è immediatamente nota, il detentore deve:

  • raccogliere informazioni idonee a conoscere sufficientemente la composizione del rifiuto;
  • individuare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi;
  • verificare se il rifiuto presenti caratteristiche di pericolo.

La Corte precisa che il detentore non è tenuto a dimostrare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa, ma solo a ricercare quelle ragionevolmente presenti. Per tale attività può fare ricorso a:

  • informazioni sul processo di produzione o trattamento;
  • dati forniti dal produttore originario, come schede di sicurezza o etichette;
  • banche dati nazionali sulle analisi dei rifiuti;
  • campionamento e analisi chimiche.

Quanto ai metodi di campionamento e analisi, questi devono essere efficaci e rappresentativi. Possono essere utilizzati i metodi del regolamento n. 440/2008 o altri metodi riconosciuti a livello internazionale. La Corte esclude un obbligo generale di effettuare analisi volte a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa.

Ragionamento della Corte sul principio di precauzione

La Corte ricorda che il principio di precauzione, richiamato anche dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98, opera nel bilanciamento con la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. Nel settore dei rifiuti, ciò significa che non può essere imposto ai detentori un onere irragionevole di accertare l’assenza assoluta di sostanze pericolose.

Tuttavia, se dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa il detentore si trovi nell’impossibilità pratica di stabilire la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo, il rifiuto deve essere classificato come pericoloso. Tale impossibilità non può derivare da un comportamento negligente o incompleto dello stesso detentore.

Decisione

La Corte risponde dichiarando che:

  • l’allegato III della direttiva 2008/98 e l’allegato della decisione 2000/532 devono essere interpretati nel senso che il detentore deve determinare la composizione del rifiuto e ricercare le sostanze pericolose ragionevolmente presenti, potendo usare i metodi di prova previsti o riconosciuti a livello internazionale;
  • il principio di precauzione impone di classificare il rifiuto come pericoloso quando, nonostante una valutazione quanto più completa possibile, permanga un’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o le caratteristiche di pericolo.

Principio affermato

La sentenza consolida un criterio intermedio tra "certezza" e "probabilità": il detentore non deve escludere in assoluto ogni possibile pericolosità, ma deve svolgere una caratterizzazione seria, completa e rappresentativa del rifiuto; la classificazione come pericoloso è l’esito necessario solo quando l’accertamento, pur diligente, resti impraticabile.

Come è indicizzato

Materierifiutirifiuti pericolosiclassificazione dei rifiutidiritto dell’ambienteprincipio di precauzione

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