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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-60/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019. — Tallinna Vesi AS contro Keskkonnaamet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Riutilizzo e recupero dei rifiuti – Criteri specifici relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti dei fanghi di depurazione dopo trattamento di recupero – Assenza di criteri definiti a livello dell’Unione europea o a livello nazionale. — Causa C-60/18

Giurisprudenza europea62018CJ0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE in una controversia sui fanghi di depurazione trattati da AS Tallinna Vesi. Stabilisce che, in mancanza di criteri UE, uno Stato membro può adottare criteri nazionali di portata generale per definire quando un rifiuto cessa di esserlo. Tuttavia, se tali criteri non sono stati adottati, il detentore non può ottenere un accertamento giudiziale o amministrativo della cessazione della qualifica di rifiuto sulla sola base della direttiva e della giurisprudenza della Corte.

Cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi di depurazione: compatibilità con la direttiva 2008/98/CE di una disciplina nazionale che subordina il "end of waste" a criteri generali nazionali in assenza di criteri UE e possibilità per il detentore di ottenerne l’accertamento

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE osti a una normativa nazionale che, in assenza di criteri UE per un determinato tipo di rifiuti, subordina la cessazione della qualifica di rifiuto all’esistenza di criteri di portata generale fissati con atto nazionale; e se, in tale situazione, il detentore dei rifiuti possa pretendere dall’autorità competente o dal giudice nazionale un accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto in base alla giurisprudenza della Corte.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE non osta a una normativa nazionale che, quando l’Unione non ha fissato criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per un determinato tipo di rifiuti, faccia dipendere tale cessazione da criteri generali stabiliti con atto nazionale; inoltre, in assenza di tali criteri e nelle circostanze della causa, il detentore non può esigere che l’autorità competente o il giudice nazionale accertino la cessazione della qualifica di rifiuto. La Corte valorizza il carattere facoltativo del potere degli Stati membri, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, e sia salvaguardata la tutela dell’ambiente e della salute umana.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 3, punto 1, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
  • Direttiva 98/34/CE
  • Direttiva 98/48/CE

Cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi di depurazione dopo trattamento di recupero

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn) in materia di rifiuti e, in particolare, della possibilità di qualificare come non più rifiuti i fanghi di depurazione sottoposti a trattamento di recupero. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE nel contesto della normativa estone e del trattamento di fanghi prodotto da un impianto di depurazione urbana.

Fatti e procedimento principale

AS Tallinna Vesi gestisce la canalizzazione e il trattamento delle acque reflue urbane di Tallinn e dintorni. I fanghi di depurazione vengono sottoposti a digestione anaerobica, disidratazione e successivo compostaggio, con l’obiettivo di commercializzarli come terriccio per aree verdi. L’Agenzia per l’ambiente estone non ha riconosciuto la cessazione della qualifica di rifiuto, qualificando le operazioni come trattamento biologico preliminare al recupero (codice R12o) e non come recupero biologico idoneo a far cessare la qualifica di rifiuto (codice R3o). I ricorsi proposti dall’impresa sono stati respinti in primo grado; in appello il giudice nazionale ha sollevato due questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2008/98/CE, in particolare:

  • il considerando 1, che inquadra il quadro generale della disciplina dei rifiuti;
  • i considerando 28 e 29, relativi a riciclaggio, riutilizzo dei materiali e società del riciclaggio;
  • il considerando 30, che richiama il principio di precauzione e l’azione preventiva;
  • l’articolo 3, punto 1, che definisce il "rifiuto" come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, sulla gerarchia dei rifiuti;
  • l’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. La sentenza richiama inoltre l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, nonché la direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, per l’eventuale obbligo di notifica delle regole tecniche nazionali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se l’articolo 6, paragrafo 4, consenta una normativa nazionale che subordini la cessazione della qualifica di rifiuto, in assenza di criteri UE, all’esistenza di criteri generali definiti con atto nazionale per il tipo di rifiuti interessato;
  • se, in mancanza di criteri UE, il detentore di rifiuti possa chiedere all’autorità competente o al giudice nazionale di accertare comunque la cessazione della qualifica di rifiuto applicando la giurisprudenza della Corte.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE indica le condizioni sostanziali che devono essere soddisfatte perché un rifiuto, dopo un’operazione di recupero o riciclaggio, possa cessare di essere tale. L’articolo 6, paragrafo 2, prevede l’adozione di criteri specifici a livello dell’Unione; nel caso dei fanghi di depurazione tali criteri non erano stati adottati.

La Corte evidenzia poi che l’articolo 6, paragrafo 4, autorizza gli Stati membri a decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale. Da tale formulazione la Corte ricava che gli Stati membri possono anche scegliere di adottare criteri nazionali di portata generale relativi a una specifica categoria di rifiuti, senza che la norma imponga una sola forma di intervento. La disposizione non esclude quindi una disciplina nazionale che subordini il riconoscimento dell’end of waste all’esistenza di criteri generali fissati da un atto normativo interno.

La Corte precisa tuttavia che, poiché la cessazione della qualifica di rifiuto comporta il venir meno della tutela propria del diritto dei rifiuti, tali misure devono rispettare le condizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), e tener conto degli effetti negativi per ambiente e salute umana. Sottolinea inoltre che uno Stato membro può anche decidere di non adottare alcuna disciplina per taluni rifiuti, ma in tal caso deve evitare di ostacolare gli obiettivi della direttiva, inclusi la gerarchia dei rifiuti, il recupero e l’economia circolare.

Quanto alla seconda questione, la Corte rileva che le condizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, da sole non consentono di dimostrare direttamente che determinati rifiuti abbiano cessato di essere rifiuti. Pertanto, in assenza di criteri applicabili e nelle circostanze del caso, il detentore non può pretendere un accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’autorità nazionale o del giudice nazionale sulla sola base della direttiva e della giurisprudenza della Corte.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE:

  • non osta a una normativa nazionale che, in assenza di criteri UE per un determinato tipo di rifiuti, faccia dipendere la cessazione della qualifica di rifiuto dall’esistenza di criteri generali stabiliti da un atto giuridico nazionale;
  • non consente a un detentore di rifiuti, in circostanze come quelle della causa, di esigere l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’autorità competente o di un giudice nazionale.

Principio ricavabile

La direttiva 2008/98/CE lascia agli Stati membri un margine di intervento nella disciplina dell’end of waste in assenza di criteri dell’Unione, ma non attribuisce al singolo detentore un diritto autonomo all’accertamento giudiziale o amministrativo della cessazione della qualifica di rifiuto quando manchino i criteri applicabili previsti dall’ordinamento nazionale.

Come è indicizzato

Materierifiuticessazione della qualifica di rifiutorecupero e riciclaggioeconomia circolarediritto ambientale

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