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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-433/16

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 28 marzo 2019. — Pometon SpA contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato europeo degli abrasivi in acciaio – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Procedimento “ibrido” temporalmente sfalsato – Presunzione di innocenza – Principio di imparzialità – Carta dei diritti fondamentali – Prova dell’infrazione – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Durata dell’infrazione – Ammenda – Adeguamento eccezionale dell’importo di base – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito. — Causa T-433/16

Giurisprudenza europea62016TJ0433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge tutte le censure sostanziali di Pometon sulla responsabilità antitrust: conferma la sua partecipazione al cartello sugli abrasivi in acciaio, la qualificazione dell’intesa come restrizione per oggetto e la non maturazione della prescrizione. Accoglie però la censura sulla motivazione dell’adeguamento eccezionale dell’ammenda ex punto 37 degli orientamenti, annullando l’articolo 2 della decisione della Commissione. Esercitando la competenza estesa al merito, ridetermina infine l’ammenda in euro 3.873.375.

Intesa sugli abrasivi in acciaio: legittimità dell’accertamento di partecipazione a un cartello ibrido e rideterminazione dell’ammenda per difetto di motivazione sul punto 37 degli orientamenti.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia violato il dovere di imparzialità, la presunzione di innocenza, l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE nel qualificare la condotta di Pometon come partecipazione a un’infrazione unica e continuata, come restrizione della concorrenza per oggetto e nel fissare la durata della partecipazione; nonché se l’adeguamento eccezionale dell’importo di base dell’ammenda ex punto 37 degli orientamenti fosse sufficientemente motivato e conforme ai principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Principio di diritto

In un procedimento antitrust "ibrido" sfalsato nel tempo, la Commissione può menzionare nella decisione di transazione, senza violare imparzialità e presunzione di innocenza, fatti relativi a un’impresa che si è ritirata dalla transazione, purché li presenti con le necessarie cautele e senza anticiparne la colpevolezza; inoltre, la partecipazione di tale impresa a un’infrazione unica e continuata può essere provata mediante un insieme di indizi precisi e concordanti, anche se i contatti non coprono tutto il periodo contestato. Tuttavia, quando la Commissione applica in modo eccezionale il punto 37 degli orientamenti per modulare l’ammenda, deve motivare in modo sufficientemente chiaro il metodo e i criteri utilizzati: in difetto, l’articolo 2 della decisione sanzionatoria va annullato, ferma restando la possibilità per il Tribunale di rideterminare l’ammenda nell’esercizio della competenza estesa al merito.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Comunicazione della Commissione sulla transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003
  • Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003

Intesa sugli abrasivi in acciaio: partecipazione al cartello, procedimento ibrido e ammenda

La pronuncia riguarda un ricorso diretto di Pometon SpA contro la decisione della Commissione che accertava una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel mercato europeo degli abrasivi in acciaio. Il Tribunale esamina sia la legittimità dell’accertamento dell’infrazione sia la determinazione dell’ammenda, in un contesto procedurale particolare segnato da una transazione con quattro imprese e da un procedimento ordinario nei confronti della quinta, Pometon.

Fatti e svolgimento del procedimento

Pometon operava nel settore degli abrasivi in acciaio fino al 16 maggio 2007, quando cedette il ramo di attività a Winoa. La Commissione, dopo una domanda di immunità di Ervin e una serie di accertamenti e richieste di informazioni, avviò nel 2013 un procedimento di transazione nei confronti di cinque imprese. Quattro di esse accettarono la transazione; Pometon si ritirò dal procedimento. La Commissione adottò quindi, da un lato, una decisione di transazione nei confronti delle quattro imprese e, dall’altro, una decisione ordinaria nei confronti di Pometon il 25 maggio 2016.

La decisione impugnata attribuiva a Pometon la partecipazione a un’infrazione unica e continuata dal 3 ottobre 2003 al 16 maggio 2007, articolata in due profili:

  • un metodo di calcolo uniforme della c.d. "maggiorazione dei rottami";
  • il coordinamento dei prezzi nei confronti di clienti individuali in più Stati membri.

Primo motivo: imparzialità, presunzione di innocenza e procedimento ibrido

Pometon sosteneva che la decisione di transazione, pur non essendole indirizzata, avesse già descritto con precisione il suo comportamento, compromettendo l’imparzialità della Commissione e la presunzione di innocenza. Il Tribunale richiama gli articoli 41 e 48 della Carta e chiarisce che, nel procedimento amministrativo antitrust, la Commissione deve agire con assoluta imparzialità e rispettare la presunzione di innocenza.

Tuttavia, nel caso di un procedimento ibrido sfalsato nel tempo, la Commissione può descrivere i fatti relativi all’intesa nel suo complesso anche con riferimento all’impresa che si è ritirata dalla transazione, purché:

  • non qualifichi giuridicamente la sua condotta come colpevole nella decisione di transazione;
  • distingua chiaramente tra la posizione delle imprese transigenti e quella dell’impresa ancora soggetta a procedimento in contraddittorio;
  • adotti le necessarie cautele redazionali.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la decisione di transazione non conteneva un giudizio di colpevolezza nei confronti di Pometon e che i riferimenti ad essa erano funzionali alla descrizione dell’intesa nel suo complesso. Il primo motivo viene quindi respinto.

Onere della prova e standard probatorio

Il Tribunale ribadisce che, in materia di concorrenza, l’onere di provare l’infrazione grava sulla Commissione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003. Tuttavia, trattandosi spesso di cartelli segreti, la prova può risultare da un insieme di indizi e documenti concordanti, purché globalmente attendibili. Le dichiarazioni di un richiedente il trattamento favorevole hanno elevato valore probatorio, ma possono richiedere riscontri ulteriori se contestate.

Secondo motivo: partecipazione di Pometon all’intesa

Primo profilo: maggiorazione dei rottami

Il Tribunale ritiene provato che Pometon:

  • fu uno degli artefici dell’accordo del 3 ottobre 2003;
  • partecipò alla definizione e all’avvio del sistema di maggiorazione dei rottami;
  • continuò a essere coinvolta nel monitoraggio dell’applicazione del sistema.

La difesa di Pometon, secondo cui il sistema non avrebbe potuto funzionare automaticamente e richiederebbe continui contatti, viene respinta: gli elementi documentali mostrano che il meccanismo era pensato per operare automaticamente sulla base di indici di mercato e che i contatti successivi servivano soprattutto al controllo dell’attuazione.

Secondo profilo: coordinamento sui clienti individuali

Il Tribunale esamina separatamente i mercati spagnolo, belga, francese, tedesco e italiano, e conclude che esistevano prove sufficienti della partecipazione di Pometon anche a questo secondo profilo, seppure in misura più limitata rispetto ad altre imprese.

Gli indizi ritenuti decisivi comprendono:

  • e-mail e verbali di riunioni bilaterali con Winoa in Spagna;
  • una e-mail di Winoa sul rispetto dell’accordo per clienti in Belgio e Francia;
  • prove documentali e una dichiarazione del richiedente il trattamento favorevole per la Germania;
  • scambi di e-mail e documenti interni relativi a clienti italiani e a discussioni tra imprese concorrenti.

Il Tribunale sottolinea che la partecipazione non deve essere necessariamente continua o simmetrica in tutti gli Stati membri: è sufficiente che Pometon fosse coinvolta in contatti collusivi significativi e che tali contatti corroborassero la sua partecipazione al secondo profilo dell’intesa.

Infrazione unica e continuata

Il Tribunale conferma la qualificazione di infrazione unica e continuata. Ritiene che i due profili dell’intesa perseguissero un unico obiettivo anticoncorrenziale: limitare la concorrenza sui prezzi. Pometon aveva contribuito consapevolmente a un piano globale, poteva ragionevolmente prevedere i comportamenti degli altri partecipanti ed era disposta ad accettarne il rischio. La circostanza che la sua partecipazione fosse meno intensa di quella di Ervin e Winoa non esclude la responsabilità per l’intera infrazione.

Terzo motivo: restrizione della concorrenza per oggetto

Pometon contestava la qualificazione dell’intesa come restrizione per oggetto. Il Tribunale respinge la censura: un cartello orizzontale di fissazione e coordinamento dei prezzi è, per sua natura, sufficientemente dannoso per la concorrenza da consentire alla Commissione di prescindere da un’analisi dettagliata degli effetti. Il contesto economico e giuridico può essere esaminato solo nella misura necessaria, e non vi era nel caso alcuna complessità tale da imporre una disamina più approfondita del mercato.

Quarto motivo: durata della partecipazione e prescrizione

Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia dimostrato sufficientemente che la partecipazione di Pometon è proseguita fino al 16 maggio 2007. Anche se non vi era prova diretta di contatti collusivi per tutto il periodo, gli indizi complessivi mostrano continuità della partecipazione, compreso il ruolo attivo di Pometon nella preparazione della riunione di Milano del maggio 2007.

La tesi dell’interruzione dell’infrazione per un intervallo di circa sedici mesi viene respinta: nel contesto di un’intesa caratterizzata da applicazione automatica del sistema e da contatti sporadici ma funzionali al monitoraggio, l’assenza di prove dirette non basta a dimostrare una dissociazione. Di conseguenza, al momento della decisione della Commissione il potere sanzionatorio non era prescritto ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003.

Ammenda: difetto di motivazione sull’adeguamento ex punto 37 degli orientamenti

Sul punto sanzionatorio il Tribunale accoglie il motivo di Pometon. Ricorda che, quando la Commissione si discosta dalla metodologia generale degli orientamenti ex punto 37, la motivazione deve indicare in modo chiaro il metodo e i criteri utilizzati, soprattutto per consentire il controllo dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Nel caso concreto, la Commissione aveva spiegato solo in termini generali di aver modulato l’ammenda per tener conto delle differenze di partecipazione, della necessità di dissuasione e del rispetto del massimale del 10% del fatturato. Tuttavia, la decisione non rendeva intellegibile:

  • il metodo di calcolo effettivo;
  • il peso attribuito ai vari criteri;
  • il motivo della differenza rispetto alle riduzioni concesse alle imprese transigenti.

Le spiegazioni fornite successivamente nel giudizio non possono sanare il vizio di motivazione. Per questo motivo il Tribunale annulla l’articolo 2 della decisione impugnata.

Competenza estesa al merito e rideterminazione dell’ammenda

Pur avendo annullato la disposizione sanzionatoria per difetto di motivazione, il Tribunale esercita la propria competenza estesa al merito e ridetermina l’ammenda. Tiene conto di tre fattori principali:

  • la responsabilità individuale di Pometon, rilevante nel primo profilo ma solo sporadica nel secondo;
  • l’incidenza economica del comportamento sul mercato rilevante nel SEE;
  • le dimensioni dell’impresa rispetto agli altri partecipanti.

Il Tribunale considera che Pometon, rispetto a Ervin e Winoa, ha avuto un ruolo più limitato, ma comunque più significativo di MTS e Würth sotto alcuni profili. Stabilisce quindi una riduzione eccezionale del 75% sull’importo di base adattato e fissa l’ammenda finale a euro 3.873.375.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla l’articolo 2 della decisione della Commissione;
  • fissa l’ammenda inflitta a Pometon a euro 3.873.375;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • compensa le spese, ponendole a carico di ciascuna parte per quanto di rispettiva competenza.

Principi utili per la pratica

La sentenza è rilevante perché chiarisce che:

  • in un procedimento ibrido la Commissione può menzionare l’impresa ritiratasi dalla transazione, ma deve evitare formulazioni che pregiudichino la sua presunzione di innocenza;
  • l’infrazione unica e continuata può essere accertata anche mediante una partecipazione non uniforme nel tempo e nello spazio, se il quadro indiziario è coerente;
  • nei cartelli di fissazione dei prezzi la nozione di restrizione per oggetto può essere applicata senza approfondita analisi di mercato;
  • quando la Commissione utilizza il punto 37 degli orientamenti per un adeguamento eccezionale dell’ammenda, la motivazione deve consentire di capire il metodo di calcolo e il trattamento comparativo delle imprese;
  • il Tribunale, se necessario, può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e rideterminare l’ammenda.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e cartelliprocedimento amministrativo della commissioneammende antitrustdiritti della difesa

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