Corte di giustizia, Sentenza C-405/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019. — Repubblica federale di Germania contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili (legge EEG 2012) – Aiuti a favore dei produttori di energia EEG e sovrattassa EEG ridotta per utenti a forte consumo di energia – Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Risorse statali – Controllo pubblico delle risorse – Misura assimilabile ad una tassa sul consumo di energia elettrica. — Causa C-405/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo definitivamente, annulla anche la decisione della Commissione sul regime tedesco EEG 2012. Il punto decisivo è che la Commissione non ha provato che la sovrattassa EEG e le relative riduzioni per le imprese energivore implichino risorse statali soggette a controllo pubblico. La sola origine legislativa del meccanismo e la traslazione economica dell’onere sui consumatori non bastano a integrare l'aiuto di Stato.
Aiuti di Stato e EEG 2012: la Corte esclude che la sovrattassa EEG e il regime di compensazione speciale costituiscano risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
La questione giuridica
Se il meccanismo tedesco di sostegno alle energie rinnovabili previsto dall'EEG 2012, finanziato tramite la sovrattassa EEG e comprensivo della riduzione per gli utenti a forte consumo di energia, comporti aiuti di Stato perché fondato su risorse statali e imputabile allo Stato; in particolare, se la sovrattassa possa essere assimilata a un tributo e se i gestori di rete agiscano come soggetti sottoposti a controllo pubblico sulle risorse.
Principio di diritto
Per qualificare una misura come aiuto di Stato non basta che essa sia istituita dalla legge e imputabile allo Stato: occorre anche che il vantaggio sia concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e che tali risorse restino costantemente sotto controllo pubblico o nella disponibilità delle autorità. Nel caso EEG 2012, la Corte ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che la sovrattassa EEG, pur prevista dalla legge e di fatto traslata sui consumatori, costituisse un tributo o una risorsa statale, né che i gestori di rete disponessero di fondi controllati dallo Stato; di conseguenza, il regime non integra aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Decisione (UE) 2015/1585 della Commissione
Aiuti di Stato e regime EEG 2012
La pronuncia riguarda un ricorso in impugnazione proposto dalla Repubblica federale di Germania contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l'annullamento della decisione della Commissione 2015/1585. La controversia verte sul regime tedesco EEG 2012 di sostegno all'elettricità da fonti rinnovabili e sul regime di compensazione speciale per gli utenti a forte consumo di energia.
Fatti e contenuto del regime nazionale
L'EEG 2012 prevedeva, in sintesi:
- obblighi per i gestori di rete di collegare e acquistare prioritariamente l'elettricità EEG e di remunerarla a tariffe fissate per legge;
- un meccanismo di compensazione tra gestori di rete di trasporto;
- la commercializzazione dell'elettricità EEG sul mercato, con facoltà dei gestori di chiedere ai fornitori una differenza di copertura, denominata "sovrattassa EEG";
- la possibilità di ridurre tale sovrattassa per imprese ad alto consumo energetico e imprese ferroviarie, su domanda al BAFA;
- obblighi di informazione, pubblicità, contabilità separata e controllo da parte della Bundesnetzagentur.
La Commissione aveva qualificato come aiuti di Stato sia il sostegno ai produttori di energia EEG, sia la riduzione della sovrattassa per le imprese energivore, ritenendo che il meccanismo fosse finanziato tramite risorse statali.
Procedimento e sentenza del Tribunale
La Germania aveva impugnato la decisione della Commissione davanti al Tribunale deducendo tre motivi: errata valutazione del ruolo dello Stato, insussistenza di un vantaggio per le imprese energivore, e mancanza di risorse statali. Il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso, valorizzando soprattutto il fatto che la sovrattassa EEG fosse imposta dalla legge, che i fondi fossero gestiti dai gestori di rete secondo regole statali e che il sistema fosse assimilabile a un tributo destinato a finanziare una politica pubblica.
Questioni esaminate dalla Corte
Dinanzi alla Corte, la Germania ha dedotto tre motivi: violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per errata qualificazione delle risorse, errata valutazione del ruolo dei gestori di rete e difetto di motivazione. La Corte si concentra sul primo capo del primo motivo, relativo alla nozione di risorse statali e al controllo pubblico sui fondi generati dalla sovrattassa EEG.
Ragionamento della Corte sulla nozione di risorse statali
La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura è aiuto di Stato solo se concede un vantaggio tramite risorse statali ed è imputabile allo Stato. L'imputabilità deriva dall'intervento della pubblica autorità nell'adozione della misura; ma ciò non basta: occorre anche il requisito delle risorse statali.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte osserva che non è necessario che le somme entrino materialmente nel bilancio statale, ma è indispensabile che restino costantemente sotto controllo pubblico e nella disponibilità delle autorità nazionali competenti. È inoltre vero che contributi obbligatori imposti per legge e gestiti secondo la normativa nazionale possono essere risorse statali, ma solo se ricorre un effettivo potere di disposizione dello Stato o un controllo pubblico equivalente.
Perché la sovrattassa EEG non è stata ritenuta risorsa statale
La Corte critica l'impostazione del Tribunale sotto tre profili:
- la sovrattassa EEG non è assimilabile a un tributo solo perché, in pratica, viene trasferita dai fornitori ai consumatori finali; l'EEG 2012 non impone ai fornitori di riversarla sui clienti;
- la destinazione vincolata delle somme al finanziamento del regime di sostegno non dimostra un potere di disposizione dello Stato, ma al contrario esclude che lo Stato possa disporne liberamente;
- il controllo esercitato dalle autorità pubbliche riguarda la corretta esecuzione della legge e la regolarità dell'attività dei gestori di rete, non un controllo pubblico sui fondi stessi.
La Corte distingue il caso da precedentI come Association Vent De Colère!, dove era presente un meccanismo di copertura integrale garantito dallo Stato e un'affidamento a un ente pubblico che gestiva somme assoggettate a controllo pubblico. Nel regime EEG 2012 tali elementi mancavano.
Decisione e dispositivo
Poiché la Commissione non ha dimostrato che il regime EEG 2012 comportasse risorse statali, la Corte accoglie il primo capo del primo motivo e, senza esaminare gli altri motivi, annulla la sentenza del Tribunale. Esercitando il potere di decisione definitiva, annulla anche la decisione 2015/1585 della Commissione e condanna quest'ultima alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Principio affermato
La mera previsione legislativa di un meccanismo di finanziamento di un sostegno alle energie rinnovabili, la sua gestione da parte di operatori di rete e la traslazione economica dell'onere sui consumatori non bastano, di per sé, a integrare risorse statali: è necessario che lo Stato disponga effettivamente dei fondi o eserciti su di essi un controllo pubblico costante.
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