Cassazione Penale, Sentenza n. 18577/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca chiedeva il riconoscimento della qualita' di terzo creditore in buona fede sui finanziamenti concessi a Giuliano Fumo e la possibilità di escutere le garanzie (pegni) sui titoli oggetto di confisca. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che il finanziamento fosse strumentale all'attivita' illecita e che la banca non avesse provato la buona fede e l'incolpevole affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo all'applicazione della versione anteriore o posteriore dell'art. 52 D.Lgs. 159/2011 (principio tempus regit actum: va applicata la norma vigente nel procedimento di esecuzione), ma ha accolto i rilievi sulla carenza motivazionale del giudice dell'esecuzione in ordine alla strumentalita' del credito e alla buona fede del creditore. Il provvedimento impugnato e' stato annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione affinche' compia un nuovo esame motivato e puntuale (valutando documenti come estratto conto e casellario, la destinazione delle somme, la contiguita' temporale e altri elementi fattuali).
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma procedurale che autorizza il giudice dell'esecuzione a decidere ordinanze de plano in materia di opposizioni relative a misure reali; viene usata come base all'ordinanza iniziale del giudice dell'esecuzione.
art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 159/2011 (modificato dalla legge 161/2017)
a contesto: requisito della non strumentalita' del credito e della dimostrazione della buona fede e dell'incolpevole affidamento
La Corte afferma che la modifica del 2017 non ha mutato la sostanza del giudizio sulla strumentalita' e sulla buona fede: va applicata la disciplina vigente nel procedimento di esecuzione (tempus regit actum) ma la nuova formulazione non impone un onere probatorio sostanzialmente diverso, e il nodo decisivo resta l'accertamento concreto della strumentalita' e una motivazione puntuale sulla buona fede del creditore.
art. 25, DPR 313/2002 (formulazione 1/8/2008 - 1/4/2015)
Norma richiamata con riferimento ai criteri procedurali e valutativi applicabili nel periodo di riferimento; la Corte segnala che la valutazione della buona fede richiede istruttoria e motivazione specifica.
art. 2, D.Lgs. 74/2000
Norma penale che disciplina il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato che ha dato origine al sequestro e alla successiva confisca dei beni del condannato; rilevante come fatto generatorio della misura ablativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione si applica la normativa vigente nel procedimento (principio tempus regit actum); tuttavia le modifiche successive che non contengono disposizioni transitorie devono essere interpretate in modo coerente con la sostanza dei requisiti esistenti.
- La strumentalita' del credito rispetto all'attivita' illecita deve essere accertata con motivazione puntuale e riferita a elementi concreti: la mera corrispondenza temporale tra erogazione e fatti illeciti non e' sufficiente di per sé.
- Se risulta la strumentalita', il creditore ha l'onere di provare la propria buona fede (e, se rilevante, l'incolpevole affidamento) tramite elementi documentali e circostanze che dimostrino diligenza e controlli adeguati; il giudice deve valutare e motivare su tali elementi.
- Gli operatori finanziari devono applicare canoni di prudenza e adeguata cautela nelle istruttorie di affidamento; l'assenza di documentazione o di istruttoria non puo' essere valutata in modo apodittico senza indicazione degli elementi mancanti o delle ragioni della valutazione negativa.
- Il giudice dell'esecuzione, quando decide su opposizioni relative a misure reali, deve fornire un percorso argomentativo chiaro che colleghi i fatti della confisca agli elementi negoziali (destinazione delle somme, tempistiche, rapporti societari), pena l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame motivato.
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