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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18577/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca chiedeva il riconoscimento della qualita' di terzo creditore in buona fede sui finanziamenti concessi a Giuliano Fumo e la possibilità di escutere le garanzie (pegni) sui titoli oggetto di confisca. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che il finanziamento fosse strumentale all'attivita' illecita e che la banca non avesse provato la buona fede e l'incolpevole affidamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo all'applicazione della versione anteriore o posteriore dell'art. 52 D.Lgs. 159/2011 (principio tempus regit actum: va applicata la norma vigente nel procedimento di esecuzione), ma ha accolto i rilievi sulla carenza motivazionale del giudice dell'esecuzione in ordine alla strumentalita' del credito e alla buona fede del creditore. Il provvedimento impugnato e' stato annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione affinche' compia un nuovo esame motivato e puntuale (valutando documenti come estratto conto e casellario, la destinazione delle somme, la contiguita' temporale e altri elementi fattuali).

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che autorizza il giudice dell'esecuzione a decidere ordinanze de plano in materia di opposizioni relative a misure reali; viene usata come base all'ordinanza iniziale del giudice dell'esecuzione.

  • art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 159/2011 (modificato dalla legge 161/2017)

    a contesto: requisito della non strumentalita' del credito e della dimostrazione della buona fede e dell'incolpevole affidamento

    La Corte afferma che la modifica del 2017 non ha mutato la sostanza del giudizio sulla strumentalita' e sulla buona fede: va applicata la disciplina vigente nel procedimento di esecuzione (tempus regit actum) ma la nuova formulazione non impone un onere probatorio sostanzialmente diverso, e il nodo decisivo resta l'accertamento concreto della strumentalita' e una motivazione puntuale sulla buona fede del creditore.

  • art. 25, DPR 313/2002 (formulazione 1/8/2008 - 1/4/2015)

    Norma richiamata con riferimento ai criteri procedurali e valutativi applicabili nel periodo di riferimento; la Corte segnala che la valutazione della buona fede richiede istruttoria e motivazione specifica.

  • art. 2, D.Lgs. 74/2000

    Norma penale che disciplina il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato che ha dato origine al sequestro e alla successiva confisca dei beni del condannato; rilevante come fatto generatorio della misura ablativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione si applica la normativa vigente nel procedimento (principio tempus regit actum); tuttavia le modifiche successive che non contengono disposizioni transitorie devono essere interpretate in modo coerente con la sostanza dei requisiti esistenti.
  • La strumentalita' del credito rispetto all'attivita' illecita deve essere accertata con motivazione puntuale e riferita a elementi concreti: la mera corrispondenza temporale tra erogazione e fatti illeciti non e' sufficiente di per sé.
  • Se risulta la strumentalita', il creditore ha l'onere di provare la propria buona fede (e, se rilevante, l'incolpevole affidamento) tramite elementi documentali e circostanze che dimostrino diligenza e controlli adeguati; il giudice deve valutare e motivare su tali elementi.
  • Gli operatori finanziari devono applicare canoni di prudenza e adeguata cautela nelle istruttorie di affidamento; l'assenza di documentazione o di istruttoria non puo' essere valutata in modo apodittico senza indicazione degli elementi mancanti o delle ragioni della valutazione negativa.
  • Il giudice dell'esecuzione, quando decide su opposizioni relative a misure reali, deve fornire un percorso argomentativo chiaro che colleghi i fatti della confisca agli elementi negoziali (destinazione delle somme, tempistiche, rapporti societari), pena l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame motivato.

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