Cassazione Civile, Ordinanza n. 14981/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia originaria riguardava la pretesa legittimità della sanzione prevista dal regolamento interno di una cooperativa agricola per il mancato conferimento delle uve raccolte nel 2010, sanzione che la società riteneva applicabile a un socio/proprietario di fondo in forza dello statuto sociale. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda e aveva liquidato le spese del secondo grado in euro 10.751,00 per compensi, oltre accessori, applicando il valore minimo per la fase di trattazione per la limitata attività svolta. Con l’unico motivo di ricorso la società ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, art. 4, sostenendo che la liquidazione fosse superiore ai massimi tabellari: secondo la ricorrente il valore della causa era pari a euro 26.320,13, importo di confine tra due scaglioni, e quindi avrebbero dovuto applicarsi i parametri del primo scaglione utile, con conseguente superamento del massimo liquidabile. La resistente ha contestato la censura con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha preso atto che la stessa ricorrente aveva indicato il valore della controversia in euro 26.320,13 e che tale valore non era contestato dalla controparte; ha quindi ritenuto applicabile lo scaglione del d.m. n. 55/2014 da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 per i giudizi innanzi alla Corte d’appello. Richiamando i valori medi tabellari e la possibilità di aumento fino all’80% e diminuzione fino al 50% prevista dall’art. 4 del decreto, la Corte ha osservato che la somma liquidata dalla Corte territoriale, pari a euro 10.751,00, pur superiore al valore medio, restava ampiamente entro il massimo tabellare; pertanto non vi era stata violazione dei parametri ministeriali. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.m. n. 55/2014, art. 4
Per la liquidazione dei compensi professionali il giudice deve fare riferimento ai valori medi dello scaglione applicabile, potendo di regola aumentarli fino all’80% o diminuirli fino al 50%; la liquidazione contestata non supera il massimo consentito se resta entro tale limite.
art. 360 c.p.c., comma 3
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri ministeriali, il valore della controversia va individuato sulla base dell’importo della domanda o della pretesa come allegato dalle parti, se tale valore non è contestato.
- Quando il valore della causa ricade a ridosso di uno scaglione tabellare, si applica lo scaglione corrispondente al valore effettivamente ritenuto, anche se l’importo è vicino al limite inferiore o superiore dello scaglione contiguo.
- La verifica della violazione dei parametri forensi richiede di confrontare la liquidazione concreta con i limiti minimo e massimo dello scaglione applicabile, tenendo conto della facoltà del giudice di discostarsi dal valore medio entro le percentuali consentite dal decreto.
- La doglianza è infondata se la somma liquidata dal giudice di merito, pur superiore al compenso medio, resta comunque compresa nel massimo tabellare previsto per lo scaglione corretto.
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