Ordinanza n. 84/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n.-OMISSIS-di data -OMISSIS- con la quale è stato disposto l'abbattimento, ai sensi dell’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 5 agosto 2022 n. 134, di 3 capi confermati in anomalia per sesso, di proprietà della ricorrente e detenuti presso l'allevamento della soccidaria -OMISSIS- srl, mediante invio in vincolo a uno stabilimento di macellazione, con divieto di impiego delle carcasse per il consumo umano, e con costi a carico dell’operatore, senza riconoscimento di alcun indennizzo; - della nota del Comandante del NAS di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-di data -OMISSIS-, con la quale è stato segnalato alla ATS -OMISSIS- che alcuni vitelli ufficialmente oggetto di trasferimento tra allevamenti terzi si trovavano in realtà presso l’allevamento della soccidaria della ricorrente (perdita della tracciabilità); - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della soccidaria della ricorrente; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data-OMISSIS-, con la quale è stato riformulato il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della soccidaria della ricorrente; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data-OMISSIS-, con la quale è stato riformulato il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della soccidaria della ricorrente; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato riformulato il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della soccidaria della ricorrente; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato riformulato il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della soccidaria della ricorrente; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria -OMISSIS- di data -OMISSIS- con la quale, in relazione al rischio di scambi di identificativi tra vitelli italiani e vitelli provenienti da altri Stati UE di cui alla nota del NAS di -OMISSIS- di data-OMISSIS--OMISSIS-, è stato previsto che i capi con marca auricolare contraffatta segnalati dal NAS devono essere avviati alla macellazione, con distruzione delle carni; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha rimosso il blocco unicamente per i capi per i quali sia stata confermata la sola anomalia di razza, in quanto a rischio trascurabile; -della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS--OMISSIS- di data-OMISSIS-, che ha previsto per i capi per i quali sia stata confermata l’anomalia per sesso l’applicazione delle misure di cui all’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 134/2022; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stata definita la procedura per la gestione delle anomalie di identificazione di sesso e razza dei capi in ingresso negli allevamenti rilevate in sede di autocontrollo; - della nota del Ministero della Salute prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha previsto la registrazione in BDN delle modifiche anagrafiche e delle nascite gemellari di bovini solo a cura dell’allevamento di nascita e previa validazione della ASL territorialmente competente; - nonché per il risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza veterinaria di abbattimento e distruzione di tre bovini con anomalia di sesso, preceduta da provvedimenti di fermo della movimentazione e da direttive e note amministrative sulla gestione delle anomalie di identificazione e registrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore zootecnico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordine di abbattimento e distruzione di tre bovini, nonché i precedenti provvedimenti di fermo della movimentazione e le direttive e note amministrative poste a fondamento delle misure. Ha dedotto, in particolare, la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che le anomalie di sesso e razza potessero dipendere da meri errori materiali di registrazione e che i capi, regolarmente muniti di marchio auricolare e sottoposti a controlli sanitari, potessero essere destinati alla macellazione ordinaria, con controlli ante e post mortem ed eventuali analisi aggiuntive. Ha contestato inoltre che sesso e razza costituiscano mezzi normativi di identificazione dell'animale, distinguendoli dai dati meramente registrativi, e ha censurato l'irragionevolezza della procedura che consente la correzione dei dati nella BDN soltanto all'allevamento di nascita, previa validazione dell'autorità sanitaria, impedendo all'allevamento di destinazione di procedere autonomamente alla rettifica. La ricorrente ha evidenziato l'assenza di prove di frode o di rischio sanitario concreto, la tracciabilità dei farmaci e dei capi e la ridotta percentuale di animali interessati dalle anomalie.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare entro i limiti indicati in motivazione. Ha confermato la sospensione dell'ordine di abbattimento, già disposta in sede monocratica, salvaguardando la conservazione dei capi; ha tuttavia lasciato alla ricorrente la possibilità di procedere all'abbattimento con congelamento e crioconservazione delle carni fino alla definizione del merito, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie. È stato mantenuto il divieto di commercializzazione e di utilizzo delle carni, poiché la riscontrata anomalia impedisce allo stato una completa tracciabilità e non consente di escludere rischi derivanti da trattamenti farmacologici, ormonali o dall'alimentazione pregressa dell'animale. Il Collegio ha ritenuto non ancora certa la configurabilità di una frode, poiché gli accertamenti relativi ai tre capi sembrano essere stati svolti principalmente mediante raffronto documentale tra gli animali presenti e i dati della BDN, ma ha considerato incontrovertibile la sussistenza di anomalie e la conseguente incompletezza della tracciabilità. Ha rilevato che l'art. 15, comma 3, lett. d), del d.lgs. 134/2022 attribuisce alle autorità veterinarie un margine di discrezionalità nella valutazione degli aspetti sanitari e di benessere animale, sicché l'abbattimento non può essere trattato come automatismo in presenza di ogni irregolarità, ma richiede la chiarificazione del quadro fattuale e una valutazione proporzionata. Ha quindi disposto un effetto propulsivo, ordinando alle autorità veterinarie, alla ricorrente e alla soccidaria di avviare un confronto sulla tracciabilità: dovranno essere ricostruiti i passaggi dei singoli capi dall'allevamento di nascita alla destinazione finale, verificata la possibile natura meramente materiale degli errori, accertata l'eventuale sostituzione dei marchi auricolari, verificata la percentuale delle anomalie e valutate eventuali criticità aziendali degli allevamenti coinvolti. Gli esiti dovranno confluire in una relazione del Direttore del Distretto Veterinario da depositare entro il 14 ottobre 2026. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022
abbattimento degli animali non identificati e divieto di impiego della carne per il consumo umano
La disposizione prevede misure conseguenti alle infrazioni delle procedure di identificazione e registrazione, ma lascia alle autorità veterinarie un margine di discrezionalità, imponendo la valutazione degli aspetti sanitari e di benessere animale; l'abbattimento non opera quindi necessariamente come automatismo per ogni anomalia.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiama i principi di lealtà e collaborazione tra amministrazione e privati, posti a fondamento dell'obbligo di avviare un confronto istruttorio sulla tracciabilità dei capi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR.
d.P.R. 445/2000
Richiamato con riferimento alla dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ricorrente, valutata come elemento non sufficiente a dimostrare la tracciabilità pregressa dei capi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- In materia di identificazione e tracciabilità degli animali destinati alla filiera alimentare, la riscontrata anomalia nei dati registrati può giustificare il divieto cautelare di commercializzazione e di impiego della carne quando impedisca di ricostruire l'origine, i movimenti, i trattamenti farmacologici o ormonali e l'alimentazione dell'animale, anche in assenza di un rischio sanitario specifico già individuato.
- L'ordine di abbattimento conseguente a irregolarità nell'identificazione o registrazione dei bovini non costituisce necessariamente un automatismo: l'autorità veterinaria deve valutare concretamente gli aspetti sanitari e di benessere animale, chiarire la natura dell'anomalia e rispettare il principio di proporzionalità.
- Quando l'anomalia di sesso o razza risulti da un raffronto documentale tra il capo presente e i dati della banca dati zootecnica, senza accertamento diretto di una sostituzione o contraffazione del marchio auricolare, non è sufficiente presumere con certezza una frode; occorre ricostruire il percorso del singolo animale e verificare se l'incongruenza sia compatibile con un errore materiale.
- Una dichiarazione sullo stato attuale di salute dell'animale o la tracciabilità dei trattamenti recenti non è, da sola, sufficiente a superare il rischio derivante dalla mancata tracciabilità complessiva, perché non dimostra l'origine del capo né consente di escludere trattamenti pregressi non conosciuti.
- Ai fini della riedizione del potere veterinario, è rilevante verificare non solo il singolo errore di registrazione, ma anche l'eventuale presenza di criticità diffuse nell'allevamento di nascita o negli allevamenti intermedi, tali da compromettere l'affidabilità complessiva della gestione e della tracciabilità dei capi.
- Il giudice cautelare può combinare la sospensione dell'abbattimento con una misura propulsiva istruttoria, imponendo alle parti e alle autorità competenti un confronto collaborativo finalizzato a colmare le lacune conoscitive decisive per la decisione di merito, mantenendo nel frattempo il divieto di immissione o commercializzazione della carne.
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