Sentenza n. 386/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.5353 del 4 dicembre 2018, col quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale denegava il rinnovo della concessione demaniale marittima n.14 del 30 dicembre 2014, dell’atto n.257 del 6 ottobre 2023, con cui l’Autorità di Sistema Portuale ingiungeva lo sgombero dell’area, impugnato con motivi aggiunti, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo di una concessione demaniale marittima e successiva ingiunzione di sgombero dell'area
Esito
Favorevole al resistente (autorità concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della società concessionaria, ha impugnato il diniego di rinnovo della concessione demaniale marittima, motivato dall'irregolarità contributiva verso l'INPS per circa 176.000 euro, deducendo la violazione degli artt. 4 e 80 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., nonché dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed efficacia e l'eccesso di potere per travisamento, errore sui fatti, illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che la disciplina sull'irregolarità contributiva riguardasse soltanto gli appalti e non fosse direttamente applicabile alle concessioni demaniali marittime; che l'amministrazione non avesse motivato l'estensione dei relativi principi; che il debito contributivo fosse riconducibile all'insabbiamento del porto canale, per il quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche aveva riconosciuto un credito risarcitorio; che sussistessero ulteriori crediti verso il Comune di Pescara e che fosse possibile la compensazione; che vi fosse la volontà di regolarizzare la posizione contributiva e che fosse mancato il preavviso di diniego. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ingiunzione di sgombero del 6 ottobre 2023, deducendone l'illegittimità derivata dal diniego di rinnovo. L'amministrazione ha opposto che, al momento della domanda e del diniego, i crediti invocati erano ancora sub iudice e non possedevano i requisiti per la compensazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Abruzzo per difetto di legittimazione passiva, poiché gli atti impugnati erano stati adottati dall'Autorità di Sistema Portuale. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo legittimo il diniego di rinnovo: negli anni 2017-2018 la società versava in una situazione di rilevante irregolarità contributiva verso l'INPS. Sebbene il Codice dei contratti pubblici non fosse applicabile alla concessione in tutte le sue disposizioni di dettaglio, erano richiamabili i principi di affidabilità del concessionario e di parità di trattamento, incompatibili con una situazione contributiva gravemente irregolare. La misura non è stata ritenuta sproporzionata, poiché l'impresa era priva dei requisiti di base per il rinnovo. È stata esclusa anche la possibilità di compensare il debito contributivo con i crediti vantati verso amministrazioni pubbliche, in quanto, nel periodo rilevante, tali crediti erano ancora sub iudice e quindi non certi, liquidi ed esigibili, né idonei a consentire il rilascio del DURC ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento dell'atto, perché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990; il giudice ha inoltre ritenuto non applicabile alla fattispecie la modifica del secondo comma relativa all'attività discrezionale, trattandosi di attività non discrezionale. Sono stati respinti anche i motivi aggiunti: non sussisteva l'illegittimità derivata dell'ingiunzione di sgombero e, comunque, l'atto era sorretto da un'ulteriore autonoma ragione, costituita dalla necessità di utilizzare l'area per i lavori di realizzazione della vasca di prima pioggia nell'ambito del progetto di disinquinamento del fiume Pescara e di potenziamento del sistema depurativo, circostanza non contestata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 4 e 80 d.lgs. 50/2016
Pur non essendo applicabile alla concessione demaniale marittima in tutte le sue disposizioni di dettaglio, il Codice dei contratti esprime principi di affidabilità dell'operatore e di parità di trattamento richiamabili per valutare il rinnovo della concessione.
art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012, conv. in l. 94/2012
La compensazione rilevante ai fini della regolarità contributiva presuppone un credito certo, liquido ed esigibile e la relativa certificazione; un credito ancora sub iudice non è sufficiente.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio procedimentale derivante dall'omesso preavviso di rigetto è non invalidante quando l'amministrazione dimostri o risulti comunque che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il giudice ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la modifica riferita all'attività discrezionale.
art. 105 c.p.a.
Richiamato per la rimessione della precedente controversia al TAR a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per decisione a sorpresa adottata senza applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo di una concessione demaniale marittima, anche quando il Codice dei contratti pubblici non sia direttamente applicabile in tutte le sue disposizioni, possono essere utilizzati i principi di affidabilità del concessionario e di parità di trattamento; una grave e accertata irregolarità contributiva può quindi giustificare il diniego del rinnovo.
- Ai fini della regolarità contributiva e della compensazione del debito contributivo, il credito vantato dal privato verso un'amministrazione deve essere certo, liquido ed esigibile e assistito dalla relativa certificazione; un credito ancora oggetto di contenzioso non possiede tali requisiti.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando, per la natura vincolata dell'attività e per l'assenza dei requisiti necessari, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- L'ingiunzione di sgombero conseguente alla cessazione di una concessione non è affetta da illegittimità derivata se il diniego di rinnovo è legittimo; essa può inoltre essere autonomamente sorretta dalla necessità di destinare l'area alla realizzazione di opere pubbliche, ove tale ragione non sia specificamente contestata.
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