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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11155/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi da un comune per gli anni d’imposta 2007-2011 nei confronti del comproprietario di un’area fabbricabile, in ragione di omesse o infedeli dichiarazioni sul valore del bene. Il giudice d’appello aveva accolto l’appello del comune, ritenendo non maturata la decadenza dal potere impositivo per l’anno 2007, affermando l’obbligo dichiarativo per i terreni fabbricabili e non, reputando non vincolativi i criteri dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e valorizzando anche dati dell’Agenzia del Territorio e del comune. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006 e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il termine decadenziale per l’anno 2007 dovesse decorrere dal versamento del 2007 e non dalla dichiarazione del 2008; (2) violazione dell’art. 2729 c.c. per uso indebito della prova presuntiva nella stima del valore dell’area; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; (4) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e omesso esame circa la mancata attuazione di strumenti urbanistici e la conseguente minore edificabilità del terreno, con sovrastima del valore; (5) omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 12 d.lgs. 472/1997 per l’irrogazione di sanzioni separate su più annualità per violazioni della stessa indole.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura di violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e ha accolto il terzo motivo per motivazione apparente; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, assorbiti i profili restanti del primo motivo, il secondo e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Quanto alla decadenza, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’omessa/infedele dichiarazione e non sul solo versamento. Quanto alla stima, la Corte ha ribadito che i criteri dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 sono vincolanti e tassativi: il giudice di merito non può sostituirli con valutazioni basate su elementi diversi o su un dato di mercato non riferito all’anno di imposizione. La motivazione della CTR sulle altre eccezioni è stata ritenuta meramente apodittica e quindi apparente. Il quinto motivo è rimasto assorbito perché la questione delle sanzioni unitarie dipende dall’esito della rideterminazione dell’imponibile e della fondatezza degli avvisi.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati utilizzati i diversi parametri di ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; nel caso di omessa dichiarazione il dies a quo coincide con il termine per presentarla.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    Per la base imponibile ICI delle aree fabbricabili il valore venale deve essere determinato mediante i parametri legali relativi a zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri di adattamento del terreno e prezzi medi di mercato; tali criteri sono tassativi e vincolanti.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione presuntiva del valore dell’area deve rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza e non può prescindere dai parametri legali di determinazione del valore imponibile.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla quando è solo apparente, perché non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice e non permette il controllo sulla decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    È censurabile l’omessa pronuncia su un motivo di impugnazione ritualmente dedotto.

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    La doglianza riguardava l’eventuale necessità di irrogazione di una sanzione unica per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, ma la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • In materia di ICI sulle aree fabbricabili, la base imponibile deve essere ricostruita secondo i parametri legali dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che hanno natura tassativa: il giudice non può sostituirli con criteri diversi o con stime fondate su elementi estranei alla norma.
  • Il valore venale del bene va riferito all’anno di imposizione; dati di mercato o transazioni successive possono avere rilievo solo se coerenti con i criteri legali e temporalmente pertinenti.
  • Quando il contribuente omette la dichiarazione ICI, il termine decadenziale per l’accertamento decorre dal termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non dal solo momento del versamento.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si sviluppa su un presupposto fattuale diverso da quello posto a base della decisione.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando si limita a formule generiche e apodittiche senza indicare quali eccezioni o difese siano state esaminate e per quali ragioni siano state respinte.
  • Le questioni sulle sanzioni unitarie per violazioni della stessa indole commesse in più annualità possono risultare assorbite se la decisione sulla debenza dell’imposta e sulla quantificazione dell’imponibile deve ancora essere rinnovata in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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