Cassazione Penale, Sentenza n. 40300/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revoca parziale della confisca di prevenzione disposta nei loro confronti (per la pericolosità generica attribuita a Cristoforo Sandrini) ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011, basandosi su una "prova nuova": documentazione bancaria e ricevute d'incasso attestanti che gli assegni circolari usati per l'acquisto di alcuni immobili erano stati emessi e incassati prima del 2013 e provenivano da una donazione di una prozia, dunque somme lecite. Sostenevano di aver potuto acquisire tali documenti solo nel 2022 per difficoltà dovute alla morte del venditore e alle sue condizioni di salute; la Corte territoriale ritenne però che la prova non fosse nuova perché deducibile e acquisibile già nei precedenti gradi di giudizio e non tempestivamente prodotta.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che non sussisteva una "prova nuova" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello di Torino secondo cui gli assegni circolari e la loro rilevanza erano già noti o deducibili prima della definitività della confisca (anche dalla documentazione depositata nei gradi precedenti) e che i ricorrenti non hanno dimostrato una impossibilità giustificata a produrli tempestivamente. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011
art. 28, comma 1, lett. a)
L'art. 28 disciplina la revocazione della confisca per "prova nuova": la Corte ha applicato la nozione secondo cui la prova è rilevante se sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; invece le prove deducibili e non dedotte non sono "nuove" salvo forza maggiore
d.lgs. n. 159/2011
art. 1, comma 1, lett. a) e b)
Richiamata in riferimento alla pericolosità generica contestata a Cristoforo Sandrini, che costituisce presupposto della misura di prevenzione
Sez. U., n. 43668 del 26/05/2022
Giurisprudenza interpretativa: la 'prova nuova' è quella sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; prova deducibile e non dedotta nel procedimento non conta, salvo forza maggiore
Sentenza della Cassazione n. 30472 del 06/06/2019
Precedente della stessa Corte che aveva già ritenuto noto il tema degli assegni circolari e che la relativa questione non era stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito: rafforza la valutazione sull'assenza di novità della prova
Corte Costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'eventuale condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; usata per motivare l'obbligo di versamento in mancanza di colpa grave del ricorrente
Massime di principio
- La "prova nuova" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 è: a) un elemento sopravvenuto dopo la conclusione del procedimento; oppure b) un elemento preesistente ma incolpevolmente scoperto solo dopo la definitività; invece la prova che era deducibile con attività normale e non prodotta precedentemente non è "nuova" salvo forza maggiore
- Assegni circolari: la loro natura rende rilevante la data di emissione (che attesta la disponibilità della provvista), per cui la data di incasso da parte del venditore è generalmente irrilevante a fini di dimostrare che la provvista esisteva in epoca anteriore alla perimetrazione della pericolosità
- Gli atti notarili e i documenti contrattuali che elencano titoli di pagamento devono essere tempestivamente valorizzati in sede di prevenzione: se sono conoscibili dal ricorrente, vanno prodotti nel primo grado utile, altrimenti la loro produzione tardiva rischia di essere dichiarata inammissibile
- Se il documento è nelle disponibilità di terzi (es. venditore) e il terzo è vivo al momento del procedimento, l'onere di acquisizione/documentazione ricade sul ricorrente: difficoltà successive (anche decesso del terzo) devono essere giustificate per provare l'incolpevole scoperta tardiva
- Prima di proporre istanze di revocazione basate su documenti bancari, è prudente richiedere i documenti alle banche (estratti conto, ricevute di incasso) già nelle fasi iniziali del procedimento di prevenzione o al più tardi nel primo appello, per non perdere il requisito della novità
- In tema di ricorso per cassazione è importante che i motivi rilevanti per ottenere la revoca siano stati tempestivamente dedotti nei gradi precedenti: la Corte di legittimità può considerare preclusi argomenti non sollevati per tempo
- Quando si valuta se procedere ad indagini complesse per reperire prove, considerare la tempistica e la possibilità di produrre comunque prove alternative o richieste probatorie al giudice nei precedenti gradi per evitare l'inammissibilità per mancata tempestiva deduzione
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