Ordinanza n. 2123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e nei limiti del periculum in mora, l’interesse della docente, titolare del contratto di insegnamento di sostegno in scadenza il 30 giugno 2026. Ha quindi mantenuto ferma la tutela cautelare accordata dal TAR, limitandone gli effetti fino alla cessazione del contratto. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV bis, che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla docente
Esito
Favorevole al resistente (docente appellata)
Prevale il privato
La controversia
I Ministeri hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per la riforma dell’ordinanza del TAR Lazio n. 1396/2026, con cui era stata accordata tutela cautelare alla docente nell’ambito del giudizio di primo grado. Il testo non espone specificamente i motivi di appello, limitandosi a indicare l’impugnazione dell’ordinanza cautelare. La docente si è costituita chiedendo la conferma della tutela e il passaggio della causa in decisione. Ai fini cautelari, il Consiglio di Stato ha considerato il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, valorizzando la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la misura può essere mantenuta quando il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi fanno prevalere la posizione del privato, anche in ragione della durata limitata del rapporto giuridico sostanziale tutelato.
- La tutela cautelare deve essere delimitata temporalmente in funzione della scadenza del rapporto o dell’interesse sostanziale cui accede; pertanto, una misura relativa a un contratto di insegnamento a tempo determinato può produrre effetti sino alla cessazione del contratto.
- Il giudice cautelare può confermare la misura adottata in primo grado senza definire il merito della controversia, quando la valutazione provvisoria del periculum e il bilanciamento degli interessi giustificano la conservazione degli effetti cautelari.
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