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Circolare

Circolare n. 11 del 9/03/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modifiche introdotte dall’articolo 32 del decreto legge n. 78/2010 al regime fiscale dei fondi immobiliari chiusi, con particolare attenzione ai proventi corrisposti a soggetti non residenti. Viene confermata l’esenzione per alcuni soggetti qualificati, mentre per gli altri si applica la ritenuta del 20% o l’eventuale minore aliquota convenzionale, con una procedura semplificata per il riconoscimento dei benefici di convenzione. Sono inoltre disciplinati il regime transitorio, la nozione di plafond dei proventi agevolabili e il trattamento delle plusvalenze da cessione di quote.

Proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti a soggetti non residenti

Proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti a soggetti non residenti

La circolare fornisce chiarimenti sul nuovo regime fiscale applicabile ai proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti a soggetti non residenti, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il documento si concentra sulle disposizioni di immediata applicazione, in attesa del regolamento attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che individuerà i fondi interessati dall’intervento normativo.

Quadro normativo generale

L’intervento normativo è inserito in una più ampia revisione della disciplina dei fondi immobiliari chiusi, finalizzata anche a contrastare l’utilizzo strumentale dei fondi a ristretta base partecipativa per ottenere benefici fiscali previsti dal decreto legge n. 351/2001. La circolare ricorda che il nuovo assetto prevede, per i fondi preesistenti, l’adeguamento dei regolamenti entro 30 giorni dal decreto attuativo del MEF. In tale sede, le SGR dovranno prelevare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore netto risultante dal prospetto al 31 dicembre 2009.

In alternativa, qualora non si proceda all’adeguamento, i fondi dovranno essere posti in liquidazione con applicazione di un’imposta sostitutiva del 7%. In questo caso è prevista anche un’imposta sostitutiva del 7% sui risultati di gestione maturati dal 1° gennaio 2010 fino alla conclusione della liquidazione, che deve terminare entro cinque anni. La circolare segnala inoltre che sono state introdotte disposizioni agevolative anche in materia di imposte indirette e che è stato abrogato il regime di imposizione patrimoniale previsto dall’articolo 82 del decreto legge n. 112/2008 per i fondi a ristretta base partecipativa e per quelli riconducibili a nuclei familiari.

Soggetti non residenti beneficiari dell’esenzione

Il cuore della circolare riguarda il nuovo trattamento dei proventi dei fondi immobiliari percepiti da soggetti non residenti. Prima della modifica, l’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351/2001 prevedeva la non imponibilità dei redditi di capitale derivanti dalla distribuzione periodica o dal riscatto o liquidazione delle quote, se percepiti da soggetti non residenti indicati nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 239/1996.

La circolare richiama tali soggetti, identificandoli in:

  • soggetti residenti in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  • investitori istituzionali esteri, anche se privi di soggettività tributaria, costituiti in tali Paesi e territori;
  • enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, nonché banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Il riferimento ai Paesi e territori con adeguato scambio di informazioni è quello della c.d. white list, in attesa del decreto previsto dall’articolo 168-bis del TUIR; nelle more si applica il decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive integrazioni. La circolare riporta l’elenco degli Stati convenzionati allora vigente.

Nozione di investitore istituzionale estero

Per gli investitori istituzionali esteri, la circolare precisa che occorre far riferimento alla normativa dello Stato estero di istituzione. Sono quindi rilevanti gli organismi che, indipendentemente dalla forma giuridica e dal trattamento fiscale locale, hanno come oggetto l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. Il principio è sostanzialistico: l’esenzione spetta solo se il soggetto estero presenta le medesime finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani. Viceversa, se un organismo estero ha forma di OICR ma non possiede i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa italiana, l’esenzione non può essere riconosciuta.

Nuovo regime di non imponibilità e tassazione ordinaria

Il nuovo comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge n. 351/2001 mantiene il regime di non imponibilità solo per i proventi percepiti da:

  • fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella white list;
  • enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Per tutti gli altri soggetti non residenti, l’esenzione non si applica più. I proventi sono quindi assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 20% prevista dall’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 351/2001, oppure alla minore aliquota convenzionale se il percettore è residente in uno Stato con convenzione contro le doppie imposizioni.

Procedura semplificata per l’applicazione delle convenzioni

Per consentire l’applicazione diretta del trattamento convenzionale, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 7 introduce una procedura semplificata. I sostituti d’imposta devono acquisire:

  • una dichiarazione del soggetto non residente, effettivo beneficiario dei proventi, contenente i dati identificativi, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per il regime convenzionale e gli elementi necessari a determinare l’aliquota applicabile;
  • un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato di residenza, dalla quale risulti la residenza ai fini della convenzione.

L’attestazione ha efficacia fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione. La circolare specifica inoltre che, in assenza di una disciplina convenzionale specifica, i proventi da fondi immobiliari si qualificano come "interessi" ai sensi dell’articolo 11 delle convenzioni conformi al modello OCSE, trattandosi di redditi di capitale diversi dai dividendi.

Autocertificazioni e controlli antielusivi

Ai fini del regime di esenzione, i soggetti esteri interessati devono autocertificare la propria residenza. Deve inoltre essere certificato il periodo di possesso delle quote, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 38/E del 2004. La richiesta di tale ulteriore certificazione è giustificata dall’esigenza di disincentivare comportamenti elusivi e non incide sull’ammontare dei proventi agevolabili. La circolare richiama, in proposito, il potere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere condotte elusive ai sensi dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Disciplina transitoria e decorrenza del nuovo regime

La circolare chiarisce che il nuovo regime tributario dei proventi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari si applica ai proventi percepiti dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto, purché riferiti a periodi di attività del fondo iniziati dopo il 31 dicembre 2009. La norma trova applicazione per effetto del comma 7-bis dell’articolo 32, che individua espressamente tale decorrenza.

Per i proventi riferiti a periodi di attività chiusi al 31 dicembre 2009 continuano invece ad applicarsi le precedenti regole di esenzione. Pertanto, i soggetti non residenti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 239/1996 continuano a beneficiare dell’esenzione per i proventi maturati entro tale data, anche se percepiti dopo il 31 maggio 2010. Per i non residenti che non rientrano più nel regime di esenzione, la tassazione si applica invece ai proventi riferiti a periodi di attività successivi al 1° gennaio 2010.

Determinazione del plafond esente

Per individuare i proventi cui continua ad applicarsi il previgente regime di esenzione, la circolare introduce il criterio del "plafond". Esso corrisponde alla differenza tra:

  • il valore netto contabile del fondo risultante dai prospetti periodici al 31 dicembre 2009;
  • il valore netto contabile alla data di costituzione del fondo, aumentato dei rimborsi e diminuito delle sottoscrizioni intervenute nel periodo.

Nel calcolo occorre anche considerare gli eventuali proventi distribuiti dopo il 31 dicembre 2009 e fino alla data di entrata in vigore della normativa. Il plafond così determinato va ripartito per il numero di quote esistenti al 31 dicembre 2009, così da ottenere la quota di plafond riferibile a ciascuna partecipazione.

Per semplicità operativa, la circolare indica che i proventi percepiti dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi prioritariamente riferiti a periodi di attività antecedenti a tale data, fino a concorrenza del plafond maturato tra la costituzione del fondo e il 31 dicembre 2009. Al momento del pagamento, il sostituto d’imposta deve inoltre verificare che l’investitore non residente, nei cui confronti il regime di esenzione non è stato confermato, deteneva le quote al 31 dicembre 2009.

Plusvalenze da cessione di quote

La circolare precisa, infine, che non vi sono modifiche al regime delle plusvalenze di natura finanziaria realizzate dai non residenti per effetto della negoziazione delle quote di fondi immobiliari. In base all’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, tali plusvalenze sono imponibili in Italia se le quote si trovano nel territorio dello Stato e non sono negoziate in mercati regolamentati. Se il cedente è residente in un Paese con convenzione contro le doppie imposizioni, si applica il relativo regime convenzionale. In ogni caso, le plusvalenze non sono imponibili quando realizzate da soggetti non residenti rientranti nell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996.

Vigilanza degli uffici

La circolare si conclude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

Punti principali

Modifiche normative sui fondi immobiliari chiusi

L’articolo 32 del decreto legge n. 78/2010 ha modificato la disciplina dei fondi immobiliari chiusi per contrastare utilizzi strumentali dei fondi a ristretta base partecipativa. È previsto un successivo decreto del MEF per l’attuazione e, entro 30 giorni, l’adeguamento dei regolamenti dei fondi preesistenti. In alternativa all’adeguamento, i fondi possono essere posti in liquidazione con applicazione di imposte sostitutive specifiche. Viene anche abrogato il previgente regime di imposizione patrimoniale di cui all’articolo 82 del decreto legge n. 112/2008.

Nuovo regime per i soggetti non residenti

La circolare chiarisce che il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge n. 351/2001, come modificato, mantiene la non imponibilità dei proventi dei fondi immobiliari solo per categorie specifiche di non residenti: fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati white list, enti e organismi internazionali, banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Per gli altri soggetti non residenti l’esenzione non si applica più e i proventi sono soggetti a ritenuta del 20% o alla minore aliquota prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni.

White list e investitori istituzionali esteri

Gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni sono quelli della c.d. white list, in attesa del decreto previsto dall’articolo 168-bis del TUIR; nel frattempo vale il decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive integrazioni. La circolare precisa inoltre che per "investitori istituzionali" esteri si intendono gli enti che hanno come oggetto l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi, indipendentemente dalla forma giuridica e dal trattamento fiscale nel Paese di costituzione.

Documentazione per l’esenzione e per le convenzioni

Per fruire dell’esenzione, gli investitori esteri devono autocertificare la residenza e il periodo di possesso delle quote. Per l’applicazione diretta delle convenzioni è stata introdotta una procedura semplificata: il sostituto d’imposta deve acquisire una dichiarazione del beneficiario effettivo con i dati identificativi e i requisiti convenzionali, nonché un’attestazione dell’autorità fiscale estera sulla residenza, valida fino al 31 marzo dell’anno successivo alla presentazione.

Regime convenzionale e qualificazione dei proventi

In assenza di una previsione convenzionale specifica, i proventi da fondi immobiliari vengono ricondotti alla categoria degli "interessi" ai sensi dell’articolo 11 delle convenzioni conformi al modello OCSE, in quanto redditi di capitale diversi dai dividendi. La circolare richiama inoltre la disciplina transitoria per i fondi già istituiti al 1° gennaio 2004: i proventi riferiti a periodi di attività chiusi al 31 dicembre 2003 restano non imponibili a prescindere dallo Stato di residenza.

Plusvalenze da cessione di quote

La circolare precisa che non sono intervenute modifiche al regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di fondi immobiliari da parte di non residenti. Tali plusvalenze sono imponibili in Italia se le quote si trovano nel territorio dello Stato e non sono negoziate in mercati regolamentati, salvo applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni o dell’esenzione per i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996.

Disciplina transitoria e calcolo del plafond

Il nuovo regime si applica ai proventi percepiti dal 31 maggio 2010, se riferiti a periodi di attività successivi al 31 dicembre 2009. Per i proventi riferiti a periodi chiusi al 31 dicembre 2009 continua a valere il previgente regime di esenzione. La circolare introduce il concetto di "plafond" per individuare la quota di proventi ancora esente, da determinare sulla base della variazione del valore netto contabile del fondo tra la costituzione e il 31 dicembre 2009, tenendo conto dei proventi distribuiti dopo tale data e della quota riferibile a ciascuna partecipazione.

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