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Circolare

Circolare n. 8 del 2/03/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare la ritenuta del 20% prevista per le somme corrisposte a seguito di pignoramento presso terzi quando il terzo erogatore riveste la qualifica di sostituto d’imposta. Vengono precisati ambito soggettivo e oggettivo, casi di esclusione, ipotesi di doppia ritenuta, adempimenti del terzo, del creditore e del debitore, nonché il trattamento di spese di lite, procedure promosse dall’Agente della riscossione e assegni periodici per il mantenimento del coniuge. La disciplina è letta in chiave di semplificazione e di effettività del prelievo, con obblighi documentali e dichiarativi mirati a consentire i controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Ritenute alla fonte sulle somme liquidate tramite pignoramento presso terzi: chiarimenti operativi

Ritenute alla fonte sulle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione della ritenuta alla fonte del 20% prevista, in caso di pagamento mediante pignoramento presso terzi, dall’art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, del DL n. 78/2009, e attuata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010. Lo scopo è individuare quando il terzo erogatore debba operare il prelievo, quali somme vi siano soggette, quali adempimenti siano richiesti alle parti coinvolte e quali ipotesi restino escluse.

Quadro normativo e logica della disciplina

La disciplina si inserisce nel meccanismo del pignoramento presso terzi, richiamato anche sotto il profilo civilistico e processuale, nel quale il terzo debitore del debitore principale corrisponde le somme direttamente al creditore pignoratizio in forza dell’ordinanza di assegnazione. La circolare evidenzia che il legislatore ha voluto estendere le ritenute alla fonte già previste per talune categorie di redditi anche a questo particolare modo di pagamento, affidando al terzo, se sostituto d’imposta, il compito di operare una ritenuta fissa del 20% a titolo di acconto IRPEF.

Soggetti obbligati e presupposti applicativi

L’obbligo di ritenuta sussiste solo se ricorrono simultaneamente tre presupposti:

  • le somme corrisposte sono tra quelle per le quali la legge prevede una ritenuta alla fonte;
  • il creditore pignoratizio è un soggetto IRPEF;
  • il terzo erogatore riveste la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi degli artt. 23 e seguenti del DPR n. 600/1973. La circolare precisa che l’obbligo opera anche quando il debitore pignorato non sia sostituto d’imposta. La ratio è di semplificazione: il terzo non deve svolgere indagini complesse sulla natura del credito, ma applica la ritenuta salvo che il creditore dimostri l’insussistenza dei presupposti.

Somme assoggettabili e somme escluse

La ritenuta riguarda le somme riconducibili alle ipotesi previste dal titolo III del DPR n. 600/1973, dall’art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge n. 413/1991 e dall’art. 33, comma 4, del DPR n. 42/1988. La circolare cita, a titolo esemplificativo, redditi di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo, utili e dividendi, nonché indennità di esproprio, occupazione temporanea e risarcimenti assimilati.

Sono invece escluse, salvo diversa previsione specifica:

  • le somme che non rientrano tra quelle assoggettabili a ritenuta secondo le norme richiamate;
  • i redditi di fabbricato;
  • le componenti positive del reddito d’impresa, salvo i casi in cui la legge già preveda un prelievo alla fonte, come per talune provvigioni o corrispettivi condominiali;
  • i risarcimenti di danno emergente, perché non costituiscono reddito.

Se il creditore pignoratizio rende una dichiarazione ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000 attestando che il credito è in tutto o in parte riferibile a somme non imponibili, il terzo è esonerato dal prelievo nei limiti dichiarati. La dichiarazione può indicare anche la quota di IVA eventualmente non assoggettabile a ritenuta. La circolare sottolinea che il terzo non ha un obbligo generale di accertamento, ma deve comunque riportare i dati del pagamento nel modello 770, consentendo all’Amministrazione di effettuare controlli incrociati.

Ipotesi di doppia ritenuta

La circolare affronta il caso in cui il terzo erogatore sia anche sostituto d’imposta nei confronti del debitore, con possibile coesistenza di due prelievi:

  • la ritenuta ordinaria sul reddito erogato al debitore;
  • la ritenuta del 20% ex art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, sulle somme assegnate al creditore pignoratizio. Quando il pignoramento riguarda somme già considerate al netto della ritenuta ordinaria, il terzo applica soltanto la ritenuta speciale del 20%. Se invece le somme sono considerate al lordo della ritenuta ordinaria, il debitore deve mettere a disposizione del terzo le somme necessarie per consentire entrambi i prelievi e il relativo versamento nei termini ordinari. La circolare suggerisce inoltre che, nell’udienza di comparizione del terzo ex art. 547 c.p.c., venga segnalata l’esistenza dell’obbligo di operare anche la ritenuta ordinaria.

Adempimenti del terzo erogatore

Il terzo erogatore deve adempiere a quattro obblighi principali:

  • operare e versare la ritenuta del 20% usando l’apposito codice tributo;
  • comunicare al debitore l’ammontare delle somme corrisposte al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate;
  • certificare al creditore pignoratizio le somme erogate e le ritenute entro i termini previsti dall’art. 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/1998;
  • indicare nel modello 770 i dati del debitore e del creditore pignoratizio, le somme erogate e le ritenute, anche se non operate.

Il versamento della ritenuta va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione, utilizzando il codice tributo n. 1049. Per le Amministrazioni dello Stato che non utilizzano il modello F24 continuano ad applicarsi le regole speciali sulla ritenuta diretta.

Comunicazione al debitore e certificazione al creditore

La comunicazione al debitore non è soggetta a forme o termini specifici, ma deve comunque avvenire in tempo utile per consentire la corretta compilazione della dichiarazione del sostituto d’imposta. La circolare ammette che i dati possano essere comunicati una sola volta per l’intero periodo d’imposta e con modalità libere, anche telematiche, purché sia verificabile l’avvenuto invio. In caso di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione o morte del debitore persona fisica, la comunicazione va resa ai soggetti tenuti agli adempimenti dichiarativi secondo gli artt. 5, 5-bis e 5-ter del DPR n. 322/1998.

La certificazione al creditore deve essere rilasciata, di regola, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di pagamento e deve indicare somme e ritenute. Se le somme sono redditi di lavoro dipendente o assimilati e il creditore intende chiedere il conguaglio al proprio attuale datore di lavoro, la certificazione va consegnata entro 12 giorni dalla richiesta. Se l’ordinanza riguarda più creditori, il terzo deve rilasciare tante certificazioni quanti sono i destinatari dell’assegnazione; in mancanza di indicazione della quota riferibile a ciascuno, le somme e le ritenute vengono imputate in parti uguali sulla base di dichiarazione resa dagli interessati.

Dichiarazione del terzo erogatore

Nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, il terzo deve indicare i dati del debitore e del creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. L’obbligo sussiste anche quando non è stata operata alcuna ritenuta, ad esempio perché le somme non hanno natura reddituale. La funzione di tale adempimento è consentire all’Amministrazione finanziaria controlli incrociati e il recupero di eventuali imponibili non dichiarati dal creditore.

Adempimenti del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite, anche quando si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva. Le ritenute subite sono scomputabili dall’imposta dovuta; se l’eccedenza supera l’imposta del periodo, il contribuente può scegliere se riportarla al periodo successivo o chiederne il rimborso in dichiarazione. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati, il creditore può inoltre chiedere al proprio datore di lavoro il conguaglio, consegnando la certificazione ricevuta dal terzo.

Adempimenti del debitore

Il debitore, se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito. La circolare esclude però che il debitore debba effettuare operazioni di conguaglio sulle somme corrisposte dal terzo, anche se queste hanno natura di reddito di lavoro dipendente o assimilato. La scelta è giustificata dal fatto che il debitore potrebbe essere cessato o non operativo.

Spese di lite, riscossione coattiva e assegni di mantenimento

Le spese processuali distratte in favore del difensore del creditore pignoratizio sono soggette alla ritenuta del 20% quando risultano indicate nell’ordinanza di assegnazione, anche se il difensore non agisce nel proprio interesse ma soltanto quale procuratore del cliente.

Per le procedure esecutive promosse dall’Agente della riscossione, la circolare esclude l’applicazione della disciplina del provvedimento e quindi anche gli adempimenti del terzo erogatore. La ragione risiede sia nella funzione pubblicistica dell’Agente, sia nella natura prevalentemente tributaria dei crediti, sia nel fatto che il creditore non è soggetto IRPEF.

Quanto agli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, la circolare afferma che le somme corrisposte in base a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in linea generale, sarebbero soggette a ritenuta ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 600/1973 se corrisposte da un sostituto d’imposta. Tuttavia, per la tutela esecutiva specifica prevista in materia familiare, tali somme non sono assoggettate alla ritenuta disciplinata dalla circolare, fermo restando l’obbligo di indicazione nel modello 770, sezione I del prospetto SY. Se il terzo conosce la natura delle somme, ad esempio perché è il datore di lavoro del coniuge obbligato, applica invece le ordinarie ritenute previste per quel reddito.

Punti principali

Ambito della disciplina e finalità

La circolare interpreta l’art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, del DL n. 78/2009, che estende le ritenute alla fonte alle somme pagate mediante pignoramento anche presso terzi, quando il credito riguarda importi per i quali la ritenuta è già prevista dalla normativa fiscale. Il provvedimento direttoriale del 3 marzo 2010 ha poi definito modalità e adempimenti, mentre la circolare fornisce i chiarimenti applicativi.

Quando il terzo erogatore deve applicare la ritenuta

L’obbligo sorge se ricorrono congiuntamente tre condizioni: le somme sono assoggettabili a ritenuta secondo le norme richiamate; il creditore pignoratizio è soggetto IRPEF; il terzo erogatore è sostituto d’imposta ai sensi degli artt. 23 e seguenti del DPR n. 600/1973. La ritenuta è fissata al 20% a titolo di acconto IRPEF ed è applicata dal terzo al momento del pagamento, senza che questi debba compiere indagini sulla natura reddituale delle somme, salvo conoscenza certa di cause di esclusione.

Somme soggette o escluse dalla ritenuta

Sono soggette a ritenuta, tra le altre, le somme riconducibili a redditi di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo, utili e dividendi per i quali è prevista ritenuta, nonché le somme di cui all’art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge n. 413/1991. Non sono invece assoggettate le somme che non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la ritenuta, i redditi di fabbricato, i componenti positivi del reddito d’impresa salvo specifiche ipotesi già soggette a prelievo alla fonte, e i risarcimenti di danno emergente. Se il creditore dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000, che il credito riguarda somme non imponibili o parzialmente non imponibili, il terzo può non operare la ritenuta nei limiti attestati.

Doppia ritenuta e coordinamento con le ritenute ordinarie

La circolare affronta l’ipotesi in cui il terzo erogatore sia anche sostituto d’imposta nei confronti del debitore, con possibile coesistenza della ritenuta ordinaria sul reddito del debitore e della ritenuta del 20% sul pagamento al creditore pignoratizio. Se le somme pignorate sono considerate al netto della ritenuta ordinaria, il problema è sostanzialmente già risolto; se invece sono al lordo, il debitore deve fornire al terzo le somme necessarie affinché entrambi i prelievi possano essere correttamente versati all’erario. È richiamata anche l’opportunità che, nell’udienza ex art. 547 c.p.c., il terzo segnali di essere tenuto a operare pure il prelievo alla fonte ordinario.

Adempimenti del terzo erogatore

Il terzo deve: versare la ritenuta con codice tributo 1049 entro il giorno 16 del mese successivo; comunicare al debitore le somme erogate e le ritenute effettuate; certificare al creditore pignoratizio importi e ritenute entro il 28 febbraio dell’anno successivo, o entro 12 giorni se si tratta di redditi di lavoro dipendente o assimilati richiesti per il conguaglio presso l’attuale datore di lavoro; indicare nel modello 770 i dati del debitore, del creditore, le somme erogate e le eventuali ritenute, anche se non operate.

Obblighi del creditore pignoratizio

Il creditore deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva. Le ritenute subite sono scomputabili dall’imposta dovuta; se eccedono l’imposta, l’eccedenza può essere riportata all’anno successivo o chiesta a rimborso. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati può inoltre essere richiesta la rilevazione in sede di conguaglio, consegnando la certificazione del terzo.

Obblighi del debitore e assenza di conguaglio

Il debitore indicato nella procedura deve riportare in dichiarazione i dati del creditore pignoratizio e la natura delle somme oggetto del debito. Tuttavia, non deve effettuare operazioni di conguaglio rispetto alle somme corrisposte dal terzo, anche se queste hanno natura di lavoro dipendente o assimilato. La circolare giustifica tale esclusione con la possibilità che il debitore sia estinto o non operativo.

Spese di lite, Agenzia della riscossione e assegni di mantenimento

Le spese processuali distratte in favore del difensore del creditore pignoratizio sono soggette alla ritenuta del 20% se indicate nell’ordinanza di assegnazione. Non si applica invece la disciplina del provvedimento alle procedure esecutive promosse dall’Agente della riscossione, perché il creditore coincide con il soggetto deputato alla riscossione dei tributi e non vi è il rischio di sottrazione al prelievo. Per gli assegni periodici di mantenimento del coniuge, la circolare esclude l’applicazione della ritenuta da pignoramento presso terzi, ferma restando l’indicazione nel modello 770; se il terzo conosce la natura delle somme, applica le ritenute ordinarie previste per quel reddito.

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