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Circolare

Circolare n. 9 del 3/03/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per effetto della proroga introdotta dal decreto-legge n. 225/2010, il cinque per mille si applica anche all’esercizio finanziario 2011 con le stesse categorie, modalità e termini del DPCM 23 aprile 2010, aggiornando l’anno di riferimento delle scadenze. Vengono riepilogati i soggetti ammessi, gli adempimenti di iscrizione e dichiarazione sostitutiva per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, i controlli e le pubblicazioni degli elenchi, nonché gli obblighi di rendicontazione e la trasmissione dei dati alla Ragioneria generale dello Stato.

Cinque per mille IRPEF per l’esercizio finanziario 2011: proroga disposizioni e termini

Cinque per mille IRPEF per l’esercizio finanziario 2011

La circolare disciplina l’applicazione del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2011, in forza della proroga prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. La proroga estende al 2011 le disposizioni del DPCM 23 aprile 2010, con aggiornamento dei termini originariamente riferiti al 2010.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare richiama l’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010, che disciplina il riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF in base alla scelta del contribuente e introduce anche l’obbligo di rendicontazione delle somme percepite. Il secondo periodo dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 225 dispone che le previsioni del DPCM 23 aprile 2010 si applichino anche all’esercizio finanziario 2011, aggiornando i riferimenti temporali da 2009-2010-2011 a 2010-2011-2012 secondo i casi.

Categorie beneficiarie

Per il 2011 la quota del cinque per mille può essere destinata alle seguenti categorie:

  • sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del d.lgs. 460/1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge n. 383/2000 e delle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 460/1997;
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Termini aggiornati per l’esercizio 2011

La circolare evidenzia che, per il 2011, restano invariati giorno e mese dei termini fissati dal DPCM 23 aprile 2010, mentre viene aggiornato l’anno di riferimento. Vengono quindi riepilogate le principali scadenze per ciascuna categoria, tra cui iscrizione telematica, pubblicazione degli elenchi, correzione degli errori, invio delle dichiarazioni sostitutive, controlli e pubblicazione degli elenchi definitivi. Le procedure di iscrizione sono attivate dalle amministrazioni competenti a partire dal 15 marzo 2011.

Gestione degli elenchi e amministrazioni competenti

Il DPCM 23 aprile 2010 attribuisce la gestione degli elenchi alle amministrazioni competenti. In particolare:

  • l’Agenzia delle entrate gestisce l’iscrizione e gli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;
  • il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca gestisce gli elenchi degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • il Ministero della Salute cura l’elenco degli enti della ricerca sanitaria;
  • il CONI gestisce gli adempimenti relativi alle associazioni sportive dilettantistiche, inclusi i controlli e la formazione degli elenchi definitivi. Per i comuni non è prevista la formazione di un elenco, poiché il contribuente può esprimere la scelta solo per il comune di residenza.

Enti del volontariato: iscrizione, elenco e dichiarazione sostitutiva

Gli enti del volontariato devono presentare domanda telematica di iscrizione all’Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2011, a pena di decadenza, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell’Agenzia. La domanda può essere inviata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi Fisconline o tramite intermediari abilitati e deve contenere il codice fiscale dell’ente, la tipologia di appartenenza, la denominazione, la sede legale e i dati del rappresentante legale; sono previsti anche campi facoltativi per e-mail e recapiti telefonici.

Gli enti iscritti tempestivamente sono inseriti in un elenco pubblicato entro il 14 maggio 2011. Eventuali errori di iscrizione possono essere corretti entro il 20 maggio 2011 presso la Direzione regionale competente; l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco aggiornato entro il 25 maggio 2011.

I legali rappresentanti degli enti iscritti devono poi trasmettere entro il 30 giugno 2011, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il permanere dei requisiti. La trasmissione avviene con raccomandata A/R alla Direzione regionale competente e deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione deve riportare i dati del rappresentante legale e dell’ente e l’indicazione del registro/albo di iscrizione o, per associazioni e fondazioni riconosciute, del registro delle persone giuridiche.

Associazioni sportive dilettantistiche: requisiti e procedure

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono accedere al beneficio per il 2011 devono iscriversi telematicamente entro il 7 maggio 2011, usando il prodotto informatico disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. La domanda può essere presentata direttamente o per il tramite di intermediari abilitati e deve indicare che l’iscrizione è richiesta nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche. Devono inoltre essere indicati denominazione, sede legale, codice fiscale e dati del rappresentante legale.

Nella sezione dedicata del modello il rappresentante legale dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, e in particolare:

  • costituzione ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/2002;
  • riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • affiliazione a una Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • presenza del settore giovanile;
  • svolgimento prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani sotto i 18 anni, oppure di avviamento alla pratica sportiva per soggetti di età non inferiore a 60 anni o per soggetti svantaggiati.

L’elenco degli iscritti è pubblicato entro il 14 maggio 2011; gli errori possono essere corretti entro il 20 maggio 2011; l’elenco aggiornato è pubblicato entro il 25 maggio 2011 ed è trasmesso al CONI, che acquisisce le dichiarazioni sostitutive e svolge i controlli. La dichiarazione sostitutiva deve essere inviata al competente ufficio CONI entro il 30 giugno 2011, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. Anche in questo caso la procedura telematica consente la stampa di un modello precompilato con i dati della domanda di iscrizione.

Controlli, esclusioni e pubblicazione degli elenchi definitivi

Per gli enti del volontariato le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 43 e 71 del d.P.R. 445/2000. Terminati i controlli, l’Agenzia pubblica gli elenchi dei soggetti ammessi e di quelli esclusi, indicando le cause di decadenza connesse alla mancata dichiarazione sostitutiva o al difetto dei requisiti.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, l’Ufficio del CONI competente verifica entro il 31 dicembre 2011 la veridicità delle dichiarazioni. Il CONI predispone gli elenchi delle associazioni ammesse e escluse e li trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2012, che a sua volta li pubblica sul proprio sito.

Rendicontazione delle somme percepite

La circolare ribadisce che tutti i soggetti ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto separato e distinto da eventuali altri documenti contabili, corredato da una relazione illustrativa che consenta di verificare in modo chiaro e trasparente la destinazione delle risorse. Il rendiconto deve essere compilato sul modulo messo a disposizione dall’amministrazione competente all’erogazione e trasmesso, con la relazione, entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la compilazione.

Gli enti che hanno percepito un importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all’invio del rendiconto, ma devono comunque predisporlo e conservarlo per dieci anni. Per gli enti del volontariato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il modello di rendicontazione e le linee guida; per le associazioni sportive dilettantistiche la rendicontazione segue i criteri del decreto MEF 2 aprile 2009, come modificato dal decreto MEF 16 aprile 2009.

Pubblicazione degli elenchi e trasmissione dei dati

L’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli elenchi, compresi quelli elaborati da altre amministrazioni. In particolare:

  • entro il 14 maggio 2011 pubblica gli elenchi di tutti i soggetti iscritti, distinti per categoria;
  • entro il 25 maggio 2011 pubblica gli elenchi aggiornati degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;
  • al termine dei controlli pubblica gli elenchi definitivi degli ammessi e degli esclusi, con l’indicazione delle scelte e dei relativi importi.

Infine, ai sensi dell’articolo 11 del DPCM 23 aprile 2010, l’Agenzia trasmette gli importi risultanti dalle scelte dei contribuenti alla Ragioneria generale dello Stato per gli adempimenti connessi all’assegnazione delle somme alle amministrazioni competenti e alla successiva erogazione agli aventi diritto.

Punti principali

Proroga del cinque per mille per il 2011

La circolare informa che l’art. 2, comma 1, del d.l. 225/2010, convertito dalla legge 10/2011, proroga al 2011 l’applicazione delle disposizioni sul cinque per mille previste dal d.l. 40/2010 e dal DPCM 23 aprile 2010. Restano quindi valide per il periodo d’imposta 2010 le regole già operative per il 2010, con aggiornamento dei termini all’anno 2011.

Categorie di soggetti destinatari

Per l’esercizio finanziario 2011 le scelte dei contribuenti possono essere destinate a: volontariato e ONLUS/associazioni di promozione sociale/associazioni e fondazioni riconosciute; ricerca scientifica e università; ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza; associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e che svolgono attività di interesse sociale rilevante.

Termini e scadenze aggiornati

La circolare riporta, per ciascuna categoria, i termini del DPCM 23 aprile 2010 aggiornati al 2011. Sono indicati in particolare i termini di iscrizione telematica, pubblicazione e correzione degli elenchi, invio delle dichiarazioni sostitutive, controlli da parte delle amministrazioni competenti e pubblicazione degli elenchi definitivi con le scelte e gli importi.

Adempimenti degli enti del volontariato

Gli enti del volontariato devono iscriversi telematicamente entro il 7 maggio 2011 tramite il sito dell’Agenzia delle entrate, indicando i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale. L’elenco degli iscritti è pubblicato entro il 14 maggio, le eventuali correzioni possono essere chieste entro il 20 maggio e l’elenco aggiornato è pubblicato entro il 25 maggio. La dichiarazione sostitutiva va inviata entro il 30 giugno 2011 alla Direzione regionale competente, con copia del documento d’identità, a pena di decadenza.

Adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi telematicamente entro il 7 maggio 2011, compilando la sezione dedicata e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui costituzione ex art. 90 della legge 289/2002, riconoscimento CONI, affiliazione sportiva, presenza del settore giovanile e svolgimento prevalente di attività a favore di giovani, anziani o soggetti svantaggiati. Seguono la pubblicazione degli elenchi, la correzione degli errori entro il 20 maggio, l’elenco aggiornato entro il 25 maggio e l’invio della dichiarazione sostitutiva al CONI entro il 30 giugno 2011.

Rendicontazione e controlli

Tutti i soggetti ammessi devono redigere entro un anno dalla ricezione delle somme un rendiconto separato, corredato da relazione illustrativa, utilizzando il modulo previsto dall’amministrazione competente. Gli enti che percepiscono meno di 20.000 euro non devono trasmettere il rendiconto ma devono comunque redigerlo e conservarlo per dieci anni. Sono previsti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni da parte delle amministrazioni competenti e, per le associazioni sportive, del CONI.

Pubblicazione degli elenchi e flussi informativi

L’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi, inclusi quelli gestiti da altre amministrazioni, entro il 14 maggio 2011 per gli iscritti e entro il 25 maggio 2011 per gli elenchi aggiornati di volontariato e sportive. Al termine dei controlli pubblica gli elenchi definitivi di ammessi ed esclusi, con le scelte e gli importi. Inoltre trasmette i dati alla Ragioneria generale dello Stato per l’assegnazione e l’erogazione delle somme.

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