Circolare n. 10 del 4/03/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come calcolare il limite dei rimborsi IVA erogabili senza prestazione di garanzia per i contribuenti "virtuosi". Conferma che nel calcolo vanno considerati, oltre ai versamenti tributari affluiti nel conto fiscale, anche i versamenti e i rimborsi relativi ai contributi INPS effettuati con modello F24, compresi quelli in compensazione. Precisa inoltre che occorre dichiarare gli eventuali rimborsi INPS percepiti e richiama i casi di non cumulabilità con altre forme di esonero, nonché il limite di lire 10 milioni previsto per i rimborsi di importo contenuto.
Rimborsi IVA erogabili senza garanzia ex art. 38-bis d.P.R. 633/1972
Rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia ex art. 38-bis d.P.R. 633/1972
La circolare fornisce chiarimenti operativi sul calcolo del limite dei rimborsi IVA che possono essere erogati senza garanzia ai contribuenti qualificati come "virtuosi". Il documento si concentra in particolare sulla determinazione della base di calcolo, sulla rilevanza delle compensazioni e sull’inclusione dei contributi INPS versati con modello F24.
Ambito della disciplina e presupposti dell’esonero
L’art. 38-bis, commi 7 e 8, del d.P.R. 633/1972 prevede l’esonero dalla prestazione delle garanzie per i contribuenti che soddisfano specifiche condizioni di solvibilità e affidabilità. Il limite dei rimborsi erogabili senza garanzia non può comunque superare il 100% della media dei versamenti confluiti nel conto fiscale nel biennio precedente la richiesta e deve essere calcolato al netto dei rimborsi già corrisposti nello stesso periodo senza garanzia.
La disciplina si applica anche ai rimborsi infrannuali previsti dall’art. 38-bis, comma 2, ma soltanto nei casi indicati dall’art. 30, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. 633/1972.
Calcolo del limite: versamenti e compensazioni
La circolare richiama la risoluzione n. 38/E del 29 marzo 2001 per ribadire che nel calcolo del limite devono essere considerati tutti i versamenti tributari e contributivi effettuati nel biennio precedente, inclusi quelli eseguiti mediante compensazione. In pratica, ai fini del limite rilevano sia i versamenti materialmente eseguiti con pagamento della somma dovuta, sia quelli effettuati tramite compensazione di crediti.
I crediti utilizzati per compensare i versamenti sono quindi trattati, nel calcolo del limite, come crediti rimborsati.
Inclusione dei contributi INPS
Un passaggio centrale della circolare riguarda i contributi INPS. Pur non confliggendo direttamente nel conto fiscale, essi sono ritenuti rilevanti in quanto la disciplina del versamento unitario, introdotta dall’art. 17 del d.lgs. 241/1997, consente il pagamento con modello F24 delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e di altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, anche con compensazione.
Ne consegue che, ai fini del calcolo dell’ammontare dei rimborsi erogabili senza garanzia, devono essere considerati anche i versamenti dei contributi INPS eseguiti con F24, compresi quelli effettuati mediante compensazione con crediti di natura tributaria o non tributaria. Analogamente, devono essere conteggiati i rimborsi dei tributi e dei contributi INPS materialmente erogati nel biennio e i crediti tributari e previdenziali utilizzati in compensazione con modello F24.
Obblighi dichiarativi del contribuente
Per accedere all’esonero, il contribuente deve indicare espressamente gli importi degli eventuali rimborsi erogati dall’INPS oppure dichiarare di non averne ricevuti. Tale indicazione serve a consentire il corretto computo del limite biennale dei rimborsi senza garanzia.
Rapporti con altri esoneri e limite di importo
La circolare ricorda inoltre che l’esonero dall’obbligo di prestare garanzia previsto dall’art. 38-bis non è cumulabile con l’analogo esonero previsto dall’art. 21 del D.I. 28 dicembre 1993, n. 567 per i rimborsi in conto fiscale, quando l’ammontare del rimborso non supera il 10% dei versamenti complessivi eseguiti nei due anni precedenti e registrati nel conto fiscale, al netto dei rimborsi già erogati.
Infine, resta fermo che sono esclusi dall’obbligo di garanzia i rimborsi di importo non superiore a lire 10 milioni. La risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000 ha chiarito che tale soglia va riferita all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso; di conseguenza, l’esonero cessa quando le richieste annuali e infrannuali superano complessivamente tale limite.
Punti principali
Oggetto e finalità del chiarimento
La circolare interviene sulle modalità di calcolo dell’ammontare dei rimborsi erogabili senza garanzia ai sensi dell’art. 38-bis, commi 7 e 8, del d.P.R. 633/1972. Il chiarimento riguarda in particolare i contribuenti cosiddetti "virtuosi", cioè quelli che presentano requisiti di solvibilità e affidabilità previsti dalla legge.
Regola generale sul limite dei rimborsi senza garanzia
Il limite dei rimborsi erogabili senza garanzia non può superare il 100% della media dei versamenti confluiti nel conto fiscale nel biennio precedente la richiesta e deve essere calcolato al netto dei rimborsi già corrisposti nello stesso periodo senza garanzia. L’esonero si applica anche ai rimborsi infrannuali, limitatamente alle ipotesi previste dall’art. 30, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. 633/1972.
Inclusione delle compensazioni nel calcolo
Nel biennio di riferimento devono essere considerati tutti i versamenti tributari e contributivi, compresi quelli eseguiti mediante compensazione. I crediti utilizzati in compensazione per effettuare il versamento rilevano, ai fini del limite, come crediti rimborsati.
Rilevanza dei contributi INPS
La circolare chiarisce che, oltre ai tributi confluiti nel conto fiscale, devono essere inclusi anche i versamenti dei contributi INPS eseguiti con modello F24, anche tramite compensazione. Ciò discende dalla lettura sistematica della disciplina del conto fiscale e del versamento unitario introdotto dall’art. 17 del d.lgs. 241/1997.
Rimborsi e versamenti da considerare nel biennio
Ai fini del calcolo del limite concorrono: i versamenti di tributi e contributi INPS effettuati con F24, anche in compensazione; i rimborsi dei tributi e dei contributi INPS materialmente erogati nei due anni precedenti; e i crediti tributari e contributivi INPS utilizzati in compensazione con modello F24.
Dichiarazione sugli eventuali rimborsi INPS
Per usufruire dell’esonero, il contribuente deve dichiarare espressamente gli importi degli eventuali rimborsi erogati dall’INPS oppure attestare di non aver ricevuto rimborsi da tale ente.
Non cumulabilità con l’esonero del conto fiscale
L’esonero dalla prestazione di garanzia previsto dall’art. 38-bis non si cumula con l’analogo esonero previsto dall’art. 21 del D.I. 28 dicembre 1993, n. 567 per i rimborsi in conto fiscale, quando l’ammontare dei rimborsi non supera il 10% dei versamenti complessivi eseguiti nei due anni precedenti e registrati nel conto fiscale, al netto dei rimborsi già erogati.
Limite di lire 10 milioni
Restano esclusi dall’obbligo di prestare garanzia i soggetti cui spetta un rimborso d’imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. La risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000 ha precisato che tale limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta; di conseguenza, il beneficio non spetta più quando le richieste annuali e infrannuali superano complessivamente tale soglia.
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