Ordinanza n. 59/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, recante “INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. -OMISSIS- […] AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE”. di ogni atto precedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa: la Determina Dirigenziale n. -OMISSIS- ; il verbale di sopralluogo del -OMISSIS- conosciuto solo negli estremi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di integrazione di una precedente determina e avvio della procedura per l'acquisizione di immobili al patrimonio comunale, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (società privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale recante l'integrazione di una precedente determina e l'avvio della procedura per l'acquisizione di immobili al patrimonio comunale, unitamente alla precedente determina e al verbale di sopralluogo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La società ha prospettato un pregiudizio derivante dall'efficacia degli atti impugnati, anche in relazione alla possibile apertura di una procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, impregiudicato l'approfondimento proprio della fase di merito, il pregiudizio prospettato dalla ricorrente potesse essere adeguatamente tutelato mediante la conservazione della situazione esistente sino alla definizione del giudizio, anche considerando la possibile apertura di una procedura concorsuale. Ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, in funzione della conservazione della situazione di fatto sino alla decisione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il pregiudizio allegato dal ricorrente può essere adeguatamente evitato mantenendo inalterata la situazione esistente fino alla definizione del merito, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia degli atti impugnati, rinviando alla fase di merito l'approfondimento delle questioni controverse.
- La prospettata apertura di una procedura concorsuale può concorrere, nell'ambito del bilanciamento cautelare degli interessi, a evidenziare l'esigenza di conservare la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
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